Arriva dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati un chiarimento importante sulle regole applicative delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, riconosciute fino al 2025 per gli interventi agevolati del Superbonus al “110%” nelle aree interessate da eventi sismici. Nella risposta fornita il 9 aprile scorso dal Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, all’interrogazione parlamentare n. 5-03765, si conferma la validità del Superbonus al 110% con sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi sugli immobili danneggiati da eventi sismici a patto che l’istanza per il contributo (o gli adempienti alternativi legati alla CILAS o alla richiesta del titolo abilitativo) sia stata presentata entro il 29 marzo 2024, a prescindere dalla successiva eventuale rinuncia al contributo medesimo. Quest’ultima, infatti, non incide sul sistema delle deroghe al blocco delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, quanto piuttosto è necessaria alla fruizione del cosiddetto “Superbonus rafforzato”.
Per questa particolare ipotesi di applicabilità del beneficio, il Mef fa chiarezza sulla possibilità di esercitare le opzioni, distinguendo a seconda del momento di presentazione delle istanze di concessione del contributo di ricostruzione (ante o post 30 marzo 2024) o, in alternativa, degli adempimenti connessi alla presentazione della CILAS o del titolo abilitativo, e della zona interessata dal sisma (Regioni dentro o fuori del “cratere”). In particolare, il Mef prende in considerazione i seguenti casi:
Se l’istanza per avere il contributo viene presentata entro questo termine, le opzioni di cessione e sconto vengono riconosciute. Sul punto, chiarisce il Mef, le stesse spettano anche se in data successiva l’interessato abbia poi rinunciato espressamente al contributo per usufruire del “Superbonus rafforzato” (aumento del limite di spesa pari al 50% – cfr. art.119, co.4-ter del D.L. 34/2020 conv. legge 77/2020);
In tal caso, le opzioni possono continuare ad essere esercitate solo se, sempre prima del 30 marzo 2024, in alternativa alla presentazione dell’istanza per il contributo, risulti effettuato uno di questi 3 adempimenti alternativi, ovvero la presentazione della CILA, per gli interventi non condominiali; della CILA e della delibera assembleare per gli interventi sui condomini, e dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Ciò vale per tutti gli eventi sismici, dentro e fuori dal “cratere”(identificato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria per il sisma del 6 aprile 2009 o a far data dal 24 agosto 2016 –cfr. art.1, co.3, D.L. 39/2024, conv. legge 67/2024);
In questa ipotesi, le opzioni per la cessione dello sconto sono ancora ammesse a condizione che l’istanza per la concessione del contributo si riferisca ad un intervento su un immobile danneggiato nel “cratere” e rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per gli eventi sismici del 6 aprile 2009, stanziati per il 2024.
Va sottolineato che questo fondo è destinato esclusivamente agli interventi agevolabili con il Superbonus “base” e non copre il Superbonus rafforzato.
Nella risposta del Mef all’interpellanza viene citato lo studio del 7 marzo scorso, “Speciale Superbonus eventi sismici”, realizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, già trasmesso dall’Ance alla rete degli associati e disponibile sul Portale.
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