Le imprese che effettuano servizi di spedizione relativi a trasporti internazionali rischiano di non ottenere il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) se, negli ultimi tre anni, i loro versamenti fiscali risultano inferiori al 10% dei ricavi. Poiché queste operazioni sono esenti IVA, non generano versamenti d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate (Risposta n.123 del 29 aprile 2025), ritorna sull’applicabilità dell’obbligo di versamento, senza possibilità di compensazione, delle ritenute fiscali, contributive ed assistenziali da parte dell’appaltatore per i propri dipendenti impiegati in appalti di importo superiore a 200.000 euro, e per i quali si verificano anche una serie di ulteriori condizioni (prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, e utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso – cfr. art.17-bis del D.Lgs. 241/1997). Senza DURF, per questi appalti, si applicano regole fiscali restrittive: l’impresa deve versare obbligatoriamente le ritenute fiscali, contributive e assistenziali per i dipendenti impiegati nell’appalto, senza possibilità di compensarle con crediti fiscali. Il committente, inoltre, è obbligato a verificare questi pagamenti richiedendo all’appaltatore copia delle deleghe di versamento per ogni dipendente.
In caso di mancato pagamento delle ritenute, il committente è tenuto a sospendere i pagamenti fino al 20% del valore complessivo dell’appalto o fino a copertura delle ritenute non versate.
Questi obblighi non si applicano se l’impresa presenta il DURF, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e valido per 4 mesi.
Per completezza, l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha sollecitato interventi urgenti presso l’Agenzia delle Entrate. L’Associazione chiede, in particolare, di includere nel calcolo per il DURF anche la ritenuta dell’11% applicata dalle banche sui bonifici relativi ai bonus edilizi, attualmente esclusa dalla verifica dei versamenti fiscali.
Inoltre, l’Ance segnala difficoltà specifiche per:
La posizione di Ance evidenzia come queste criticità abbiano un impatto diretto sulla disciplina delle ritenute fiscali negli appalti, influenzando negativamente anche l’applicabilità delle nuove norme sulla cosiddetta “patente a crediti”, entrata in vigore il 1° ottobre scorso.
Per un esame più approfondito si rinvia alla notizia della Direzione Politiche Fiscali.
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