Prosegue l’attuazione della Legge delega fiscale con l’emanazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del decreto del 24 giugno 2025 che spiega come funziona la nuova consulenza giuridica fiscale prevista dallo Statuto dei diritti dei contribuenti, riformato nel 2023 (Dlgs 219/2023).
Il decreto, pubblicato lo scorso 27 giugno sul sito del Mef, ha indicato i casi e le modalità che i soggetti autorizzati, tra cui le associazioni di categoria (come l’Ance e le sue Associazioni territoriali) devono seguire per inviare all’Agenzia delle Entrate la propria richiesta, disciplinando i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza.
Si ricorda, infatti, che lo Statuto dei diritti dei contribuenti consente alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle Regioni, agli enti locali e anche alle amministrazioni statali, di rivolgersi all’amministrazione finanziaria per chiedere chiarimenti interpretativi su disposizioni fiscali di rilevanza generale.
Il decreto del Mef entra nel merito del procedimento indicando il contenuto della domanda e descrivendo l’iter nel suo complesso.
In linea generale, è prevista una fase istruttoria che prende avvio con la ricezione della domanda e dovrebbe concludersi nell’arco di 120 giorni, ferma la facoltà dell’amministrazione finanziaria di chiedere agli istanti una documentazione integrativa e di sospendere il termine ove sia necessario rivolgersi ad altre amministrazioni. In quest’ultimo caso, se i pareri richiesti non vengono resi entro 60 giorni, la consulenza viene dichiarata improcedibile.
Diversamente, se l’istante a cui è stata richiesta documentazione integrativa non vi procede entro il termine di 60 giorni, la consulenza si intende rinunciata.
Il decreto definisce anche i casi in cui l’istanza è non ammissibile, laddove sia presentata da un soggetto diverso da quelli indicati dalla normativa, manchi dei dati identificativi dell’istante o della descrizione della problematica fiscale, non abbia portata generale, sia stata già affrontata, riguardi problematiche su cui l’istante ha già ottenuto una risposta o rispetto alle quali siano in corso attività di controllo sui propri associati e rappresentanti alla data di presentazione della domanda.
In merito agli effetti della consulenza giuridica, il decreto precisa che le risposte rese non sono vincolanti per i contribuenti rappresentati dalle associazioni o dagli Enti richiedenti, non incidono sulle scadenze previste da norme tributarie, o sui termini di decadenza e prescrizione, né possono essere impugnate.
Per l’applicabilità di queste disposizioni occorre attendere la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale delle Finanze del Mef, che sono gli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica. In base al regime transitorio previsto dal decreto, la misura risulta applicabile ai procedimenti che hanno ad oggetto istanze presentate dal giorno successivo alla pubblicazione dei suddetti provvedimenti.
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