
Il testo del DDL di bilancio 2026-2028, approvato al Senato in prima lettura, ha definito anche le modalità attuative della riforma del PNRR dedicata agli alloggi per studenti universitari (Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7), dopo l’ultima revisione del Piano europeo approvata dalla Commissione europea il 27 novembre 2025.
E’ stato confermato l’obiettivo di realizzare 60.000 nuovi posti letto per garantire un accesso equo e sostenibile all’istruzione universitaria, con particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Le risorse complessive restano a 1,2 miliardi di euro, ma è stato modificato il target: circa 30.000 posti letto dovranno essere realizzati entro il 15 luglio 2026, termine ultimo previsto dall’attuale bando (DM n. 481/2024), mentre per i restanti 30.000 posti viene istituito uno strumento finanziario dedicato (facility) che consentirà di utilizzare, oltre il 2026, circa 600 milioni di euro di risorse PNRR residue.
La convenzione con Cdp
La norma prevede che il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) possa affidare a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) la realizzazione dell’investimento da attuare attraverso la facility, mediante la sottoscrizione di una specifica convenzione.
In particolare, la convenzione attuativa disciplina gli aspetti operativi dell’investimento non regolati dalla norma. In particolare, individua i soggetti beneficiari, definisce le tipologie di interventi ammissibili e i criteri di selezione, determina l’entità dei contributi riconoscibili e le fasi di attuazione dell’investimento. Essa regola inoltre il procedimento di istruttoria e valutazione delle candidature, le attività di controllo e monitoraggio, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse, specificando gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti coinvolte.
Sono inoltre disciplinate le modalità di gestione e trasferimento delle risorse finanziarie, che costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., alla quale è riconosciuto un compenso, entro il limite massimo complessivo di 20 milioni di euro, subordinato a rendicontazione e a valere sulle risorse dell’investimento.
La convenzione assicura, infine, il coordinamento procedurale con la misura definita ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481 (in attuazione della riforma 1.7 del PNRR – M4C1-R1.7), e contiene ogni ulteriore previsione necessaria alla corretta esecuzione della misura.
I contributi a fondo perduto
L’investimento nella concessione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze destinati agli studenti delle istituzioni della formazione superiore. Il contributo è riconosciuto entro un limite massimo di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.
L’attuazione dell’investimento è subordinata al rispetto di specifici requisiti vincolanti, analoghi a quelli previsti dal DM 481/2024 tra cui:
Il soggetto incaricato dell’esecuzione dell’investimento pubblica un avviso pubblico che disciplina le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi. La verifica di ammissibilità delle candidature è affidata a un Comitato di investimento nominato da CDP.
L’erogazione dei contributi è subordinata alla verifica dell’avvenuta realizzazione degli interventi, effettuata dall’Agenzia del demanio, anche tramite la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.
Non sono fornite indicazioni in merito all’orizzonte temporale entro il quale i posti letto dovranno essere realizzati.
Le domande già presentate al bando PNRR (DM 81/2024)
Le candidature presentate nell’ambito del bando PNRR per gli alloggi universitari (DM 481/2024) possono accedere al nuovo contributo statale.
In particolare, sono ammissibili:
Per i casi di rinuncia o di progetti non compatibili con le tempistiche PNRR, l’accesso al nuovo avviso avverrà con un contributo ridotto, le cui percentuali e categorie di beneficiari saranno definite nella convenzione attuativa.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con il supporto del Commissario straordinario, individuerà entro il 28 febbraio 2026 le domande non ammissibili al finanziamento PNRR e comunicherà ai soggetti interessati la possibilità di ricandidarsi nella nuova procedura, alle condizioni previste per ciascun caso.
Per le domande già ammesse nella misura PNRR originaria (M4C1-R1.7) e valutate nel nuovo avviso restano validi i controlli e le verifiche già effettuati. In tali casi, il MUR rilascia un’attestazione valida ai fini della nuova procedura e il candidato è tenuto a presentare esclusivamente un’autodichiarazione che confermi l’assenza di modifiche rispetto alla situazione già valutata.
Alla luce delle modifiche introdotte, dal 28 febbraio 2026 non è più possibile presentare nuove domande sulla misura PNRR originaria.
Agli interventi si applicano, infine, le disposizioni di cui agli articoli 1-bis, commi 8-12, 1-quater e 2-bis della Legge n. 338/2000 tra le quali si evidenziano in particolare le semplificazioni in materia di cambio di destinazione d’uso.
In allegato è disponibile il testo dell’emendamento al DDL Bilancio 2026-2028, approvato dalla Commissione bilancio del Senato e confluito, con modifiche di coordinamento formale, nel maxiemendamento approvato dall’Aula con voto di fiducia il 23 dicembre 2025.
Il provvedimento passerà ora all’esame della Camera dei deputati e si prevede l’approvazione senza modifiche rispetto al testo in commento, in considerazione della fiducia già posta nel primo ramo del Parlamento.
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