
Una raccolta di vademecum per indirizzare cittadini e operatori del settore al corretto “uso” delle agevolazioni fiscali previste per la stagione dichiarativa 2026.
È questo lo scopo della raccolta di guide “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, messa a punto, come ogni anno, dall’Agenzia delle Entrate: illustrare, in modalità semplificata, le molteplici detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta utilizzabili dai contribuenti nelle proprie dichiarazioni Redditi/2026 e 730/2026.
Per una più agevole consultazione, la raccolta è articolata in più guide, ognuna delle quali dedicata tratta una specifica macroarea.
Si apre con una parte generale, dove vengono trattati il visto di conformità, la dichiarazione rettificativa in caso di errori, la conservazione delle dichiarazioni, la corrispondenza dei redditi indicati, deduzioni e detrazioni, versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza.
Seguono poi 12 diverse guide, ciascuna dedicata ad un approfondimento di un’area tematica.
Tra queste, “Recupero del Patrimonio Edilizio”, “Riqualificazione Energetica”, “Bonus mobili ed elettrodomestici” e “Superbonus”, specificamente dedicate, per l’appunto, alle spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e alle detrazioni pluriennali relative a immobili.
Le Guide – con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale ai fini delle dichiarazioni dei redditi 2026 – includono le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2025, forniscono i relativi chiarimenti e richiamano i documenti di prassi rilevanti.
Chiaramente, essendo le Guide riferite alla stagione dichiarativa 2026, le indicazioni devono intendersi riferite al periodo di imposta 2025.
La principale novità per la dichiarazione 2026 è il riordino delle detrazioni per oneri di cui all’art. 16-ter del TUIR, inserito dall’art. 1, co. 10, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) e applicabile, per la prima volta, alle spese sostenute nell’anno d’imposta 2025.
La modifica normativa ha introdotto un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.
In sostanza, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato importo, fissato in ragione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico.
Per i redditi oltre 120.000 euro continua inoltre a operare anche il meccanismo di riduzione progressiva delle detrazioni previsto dall’art. 15, comma 3-bis, del TUIR.
Ampio spazio nelle Guide, poi, per i bonus edilizi rispetto ai quali si segnala la nuova articolazione delle aliquote.
Difatti, ai fini del recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, per le spese sostenute nel 2025 la detrazione è pari al 36% su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, elevata al 50% quando gli interventi sono realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di detrazione più elevata, la Guida precisa che qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
E ancora, la maggiorazione dell’aliquota di detrazione si applica anche alla quota di spese imputata al singolo condomino, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Tali circostanze devono essere verificate, per le singole unità immobiliari, all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile, e al termine dei lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
Stessa articolazione delle aliquote per i bonus edilizi per l’acquisto (Acquisto abitazioni in fabbricati ristrutturati / Acquisto box pertinenziali / Sismabonus acquisti). Anche per questi incentivi, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione è pari al 50% su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per gli acquirenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (o di un box che costituisce pertinenza di un’abitazione principale). Nelle altre ipotesi invece opera la percentuale base del 36%.
Con riferimento all’acquisto di abitazioni in fabbricati ristrutturati e al Sismabonus acquisti, la Guida – richiamando la circolare del 19.06.2025 n. 8/E – chiarisce che, ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata, l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.
Ricordando che per l’acquisto di abitazioni in fabbricati ristrutturati è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la Guida precisa che, “tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Nella dichiarazione relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori”.
Altra novità, con impatto operativo, riguarda l’esclusione dall’Ecobonus e dal Bonus ristrutturazione delle spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
La Guida esclude espressamente anche le spese accessorie e funzionali all’intervento principale. Si legge, in dettaglio, che “non sono agevolabili le spese per gli interventi accessori e funzionali all’intervento principale di sostituzione della caldaia non ammissibile alla detrazione …, anche nel caso di semplice adeguamento e di messa a norma dell’impianto esistente, in ottemperanza ad obblighi di legge”.
Per il Superbonus, si ricorda che la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute nel 2025 ma solo in presenza delle condizioni previste dalla normativa, tra cui la presentazione della CILA o la delibera assembleare nei condomìni o l’istanza per il titolo abilitativo nei casi di demolizione e ricostruzione entro il 15 ottobre 2024.
Anche in tal caso vale l’esclusione delle spese relative alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Tuttavia, in presenza di CILA o titolo abilitativo presentati prima del 1° gennaio 2025, l’intervento può continuare a rilevare ai fini del miglioramento energetico richiesto.
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