SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” (DDL 2756/S).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia su un maxiemendamento che riproduce il testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello trasmesso dalla Camera (si veda al riguardo la notizia di “In Evidenza” del 6 aprile u.s.)
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 11/2017 e 12/2017.
Il provvedimento, volto a fronteggiare il reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali calamità che hanno interessato le aree terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si compone di tre Titoli, suddivisi in 21 articoli. In particolare, sono previste disposizioni per i nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Titolo I); misure per il potenziamento della capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile (Titolo II) e disposizioni di coordinamento con il precedente DL 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito dalla L 229/2016. (Titolo III).
Il decreto nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione referente (vedi dopo).
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario” (DDL 624/S).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Finanze.
Il provvedimento istituisce una Commissione d’inchiesta, composta da venti senatori e da venti deputati,che concluderà i suoi lavori in un anno e comunque entro la fine della XVII legislatura. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria ed ha il compito di verificare in particolare:
-gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell’aggravamento del debito sovrano;
-la gestione degli istituti bancari rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche. In particolare, per tali istituti la Commissione verifica tra l’altro: la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli investitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie; le forme di erogazione del credito a imprenditori di particolare rilievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;
-la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione.
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” (DDL 2756/S).
La Commissione Bilancio ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera.
Il decreto nella settimana di riferimento è stato licenziato definitivamente dall’Aula.
– DDL su “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (DDL 2233-B/S).
La Commissione Lavoro ha approvato, in terza lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento è composto da due “Capi”, il primo relativo alle misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e l’altro sulle misure per favorire l’articolazione flessibile (c.d. “lavoro agile”) della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. Le norme del Capo I si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, di cui all’articolo 2222 c.c. Al riguardo, viene, in particolare, disciplinato l’accesso agli appalti pubblici in ordine al quale le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici con la precisazione che trattasi di prestazioni di servizi. Il Capo II disciplina il lavoro agile definito come una “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, caratterizzata da: esecuzione della stessa in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva; possibilità di impiego di strumenti tecnologici; assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto n. 397).
La Commissione Lavori Pubblici ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto (si veda al riguardo la notizia “In Evidenza” del 7 aprile u.s.).
Il provvedimento che apporta numerose modifiche al Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), è stato adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 11/2016 (recante “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) – il quale prevede che – entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (19 aprile 2016) – il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura disciplinata dalla medesima legge.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.