Nel testo licenziato dall’Aula con la fiducia previste, tra l’altro, norme su: modalità per la subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra privati; metodi per la verifica nelle macerie di amianto e sostanze pericolose; sospensione dei mutui privati su immobili inagibili; estensione della durata del Fondo di garanzia per le PMI.
L’Aula del Senato ha licenziato definitivamente, con la votazione di fiducia, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 123/2019 recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” cd. DL “Sisma” (DDL 1631/S– Relatore il Sen. Emiliano Fenu del Gruppo M5S).
Tra le norme di maggior interesse, alcune delle nel senso auspicato da ANCE nel corso dell’apposita audizione (si veda, al riguardo, la notizia di “Interventi” del 5 novembre u.s.) – si evidenziano le seguenti:
-nell’ambito della disciplina contenuta nel testo sulla rimozione delle macerie, viene previsto che la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti;
-viene riscritto l’art. 31, comma 6, del DL 189/2016 prevedendo che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell’inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l’addendum al contratto di appalto con l’indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
-viene prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili per i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, dagli eccezionali eventi atmosferici del 30 gennaio e del 18 febbraio 2014, nonché dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
-a modifica dell’art. 19, c. 1, del D.L. 189/2016, viene estesa da tre a sei anni la durata dell’intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all’art. 1 del D.L. 189/2016, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
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Nel corso dell’esame in prima lettura in Aula della Camera è stato accolto, in particolare, l’ordine del giorno 9/2211-A/61 (primo firmatario On. Gianluca Rospi del Gruppo parlamentare M5S), che impegna il Governo, come auspicato da ANCE, a “valutare l’opportunità di adottare idonei strumenti normativi finalizzati a prevedere che il costo convenzionale venga incrementato, anche mediante provvedimento del Commissario straordinario, nei casi in cui il progetto preveda l’adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale, la progettazione venga eseguita in modalità BIM e i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D”.
Per gli ulteriori contenuti del testo e i precedenti si vedano notizie del 29 novembre e del 5 novembre u.s.
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