Dal 1° gennaio 2025, i prestiti e i distacchi di personale saranno soggetti all’Iva anche quando l’impresa che riceve il personale rimborsa solo il costo dei dipendenti. La novità è prevista dall’articolo 16-ter del decreto del 16 settembre 2024, n. 131 (conosciuto come Decreto salva-infrazioni), recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La decisione allinea l’Italia alla normativa comunitaria e agli indirizzi europei in materia di Iva, come confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia europea dell’11 marzo 2020 per la quale il distacco di personale costituisce un servizio di “natura onerosa” e deve essere trattato come tale ai fini del versamento Iva, anche qualora l’impresa distaccataria si limiti a rimborsare alla distaccante il costo del personale medesimo, senza alcun corrispettivo aggiuntivo. Sul punto, l’Ance era intervenuta ancor prima della sentenza della Corte presso le sedi competenti per evidenziare che il regime di imponibilità dell’Iva di queste prestazioni dovesse operare solo a seguito di un’espressa modifica della normativa italiana, sottolineando la valenza innovativa (e non retroattiva) delle nuove regole, a tutela della certezza del diritto e facendo salvi tutti i comportamenti adottati, nel frattempo, dagli operatori economici.
Osservazioni recepite nel provvedimento che infatti introduce anche una “clausola di salvaguardia” per proteggere le operazioni passate: fino al 31 dicembre 2024, chi ha deciso di non applicare l’Iva ai distacchi di personale può continuare a non farlo senza incorrere in sanzioni (sia se questi si siano attestati sulle conclusioni della Corte Ue, assoggettando ad Iva tali prestazioni, sia se, invece, abbiano considerato le stesse non imponibili ad Iva, in virtù della norma ora abrogata).
Questa nuova norma modifica la regola attuale, secondo cui non si applica l’Iva se un’azienda paga soltanto il costo dei lavoratori distaccati. Ora, in conformità con le decisioni europee, l’operazione di distacco è considerata un vero e proprio “servizio”, quindi soggetto a Iva, anche quando non è previsto un compenso aggiuntivo oltre al rimborso dei costi.
Dal 1° gennaio 2025, quindi, tutte le nuove operazioni di distacco o rinnovo saranno soggette all’Iva al 22%, anche se il rimborso è solo pari al costo del lavoratore. Invece, i contratti stipulati entro la fine del 2024 potranno ancora essere considerati non imponibili ai fini Iva, rispettando le regole in vigore fino a quel momento.
Per approfondimenti vai alla notizia della Direzione Politiche fiscali
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