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Ravvedimento speciale: ecco le modalità previste per chi ha aderito al concordato biennale preventivo

7 Novembre 2024
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Entra nel vivo il cosiddetto concordato biennale preventivo per le società e le partite Iva. Come funziona il “ravvedimento speciale”? Quali sono le scadenze per effettuare il versamento? In che modo si calcola la base imponibile su cui applicare le imposte sostitutive ai fini IRPEF/IRES ed IRAP? Andiamo con ordine: ecco una piccola guida che spiega i passaggi principali che devono effettuare le imprese.

A chi è rivolto

Il ravvedimento speciale consente il versamento delle imposte sul reddito (e relative addizionali) e dell’IRAP riferite ai periodi d’imposta dal 2018 al 2022, ancora accertabili ed è rivolto ai soggetti ISA che hanno aderito entro il 31 ottobre 2024 al Concordato Preventivo Biennale. L’Agenzia delle Entrate conferma che l’opzione, valida anche per una sola delle annualità comprese tra il 2018 ed il 2022, può essere esercitata anche da coloro che, per uno o più dei medesimi periodi d’imposta, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA a causa della pandemia da COVID-19, ovvero che hanno operato in condizioni di non normale svolgimento dell’attività (cfr. l’art.7 del D.L. 155/2024, in corso di conversione in legge).

Le scadenze

Per esercitare l’opzione ai fini del ravvedimento speciale 2018-2022, i soggetti ISA che hanno aderito, entro il 31 ottobre scorso, al concordato preventivo biennale devono effettuare, entro il 31 marzo 2025, il versamento con modello F24 della prima o unica rata delle imposte sostitutive IRPEF/IRES ed IRAP.  Lo stabilisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot.n.403886/2024 del 4 novembre 2024, con il quale vengono individuate le modalità applicative dell’istituto (introdotto dall’art.2-quater del D.L. 113/2024, convertito, con modificazioni, nella legge 143/2024, il cosiddetto Decreto Legge omnibus, come modificato dal D.L. 155/2024, in corso di conversione in legge).

Come si calcola la base imponibile

Per il calcolo della base imponibile su cui applicare le imposte sostitutive (ai fini IRPEF/IRES ed IRAP), occorre fare riferimento ai dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative alle citate annualità, presentate entro l’8 ottobre 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. omnibus). A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, per ogni annualità ravvedibile, le indicazioni su quali campi dei Modelli di dichiarazione prendere in considerazione (cfr. l’Allegato 1 al Provvedimento). Si ricorda che le aliquote delle imposte sostitutive sono differenziate sia in funzione della specifica annualità (periodo d’imposta interessato, o meno, dal Covid-19) e del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Modalità e termini di esercizio dell’opzione

L’opzione si perfeziona, per ogni annualità compresa tra il 2018 ed il 2022, mediante il versamento con Modello F24 della prima o dell’unica rata delle imposte sostitutive, entro il 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, è efficace con il pagamento di tutte le rate (è consentito fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, maggiorate degli interessi legali a partire dal 31 marzo 2025). L’Agenzia conferma che il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Invece, il ravvedimento non ha effetto se il pagamento in un’unica soluzione, o della prima rata delle imposte sostitutive, avviene dopo la notifica di processi verbali di constatazione – PVC, o schemi di atti di accertamento per i quali opera il contraddittorio con il contribuente, ovvero atti di recupero di crediti inesistenti.

Come si effettua il pagamento

Nel Modello F24, specifica l’Agenzia, l’annualità a cui si riferisce ravvedimento deve essere indicata nel campo “Anno di riferimento”, con l’indicazione del numero complessivo delle rate in cui viene suddiviso il pagamento delle imposte sostitutive, con i relativi codici tributo (cfr. la R.M. 50/E/2024), che si riportano di seguito:

 

“4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

“4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

“4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

L’Agenzia delle Entrate, nel medesimo Provvedimento Prot.n.403886/2024 fornisce, altresì, indicazioni nell’ipotesi in cui il ravvedimento speciale sia effettuato dalle società ed associazioni (di cui all’art.5 del D.P.R. 917/1986 – TUIR), specificando che lo stesso produce effetti se l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i Modelli F24, relativi alla prima o unica rata dell’imposta sostitutiva:

  • da parte dei singoli soci o associati, ai fini delle imposte sui redditi
  • da parte della società, ai fini IRAP.

Per l’illustrazione delle ulteriori disposizioni relative alla disciplina del ravvedimento speciale (base imponibile ed aliquote delle imposte sostitutive, proroga dei termini per le verifiche fiscali) si rinvia al dossier ANCE in tema di concordato preventivo biennale a cura della Direzione Politiche fiscali.

Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Comunicazione, eventi e marketing associativo
Tel. 06 84567.217
E-Mail: comunicazione@ance.it
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