IL DDL Bilancio 2025 è attualmente, in prima lettura, all’esame dell’Aula della Camera, che ha posto la fiducia sul testo approvato dalla Commissione.
Con specifico riferimento al settore delle opere pubbliche, il provvedimento contiene, all’articolo 1, comma 532, la proroga dell’articolo 26 del Decreto-Legge “Aiuti” (DL 50/2022) – contenente lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi – anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nell’anno 2025.
Si tratta di un risultato assai importante, fortemente atteso dagli operatori, che tiene conto anche dell’intensa azione associativa svolta a tal fine.
Più in particolare, la proroga al 2025 viene introdotta:
– per gli appalti di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso entro il 31 dicembre 2021, di cui al comma 6-bis dell’articolo 26;
– per gli appalti di lavori (compresi gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, di cui al comma 6-ter dell’articolo 26;
– per gli accordi-quadro di lavori, sia con riferimento a quelli menzionati al primo periodo del comma – non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell’articolo 26 (18 maggio 2022) – sia con riferimento a quelli menzionati all’ultimo periodo, cioè a quelli già in corso di esecuzione a quella medesima data, di cui al comma 8, dell’articolo 26;
– per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
– per gli Accordi Quadro di Lavori aventi un termine di presentazione dell’offerta compreso entro il 31 dicembre 2021, sia ancora da avviare che già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dell’articolo 26 (maggio 2022);
– per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dell’art. 26, di cui al comma 12 del medesimo articolo, estendendo all’anno 2025 la possibilità di apportare un incremento forfettario del 20 per cento. Ciò, però, ad esclusione degli interventi di cui all’articolo 18, comma 2, del cd DL “Asset”, n. 104/2023, convertito con Legge 136/2023. Per questi interventi, infatti, era previsto uno specifico meccanismo a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, ma solo fino al 2024. La mancata proroga di quest’ultimo termine evidenzia notevoli criticità applicative, anche con riferimento all’incremento del 20% prima cennato, che, in linea di principio, non può comunque comprendere gli interventi di cui al predetto art. 18, comma 2, del Dl Assett.
Un’importante novità viene introdotta anche sul fronte delle risorse interne che le committenti possono utilizzare per far fronte al pagamento delle maggiori somme, prima di procedere con la richiesta di accesso ai Fondi Ministeriali.
Infatti, accanto a quelle già previste (50% degli accantonamenti per imprevisti, ulteriori somme a disposizione stanziate per lo stesso intervento, ribassi d’asta, somme disponibili derivanti da altri interventi già collaudati) vengono ora menzionate anche le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale.
Viene infine precisato, nell’ambito del comma 6-bis, che l’applicazione dei prezzari annualmente aggiornati avverrà sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi d’asta. Gli eventuali minori importi rimarranno nella disponibilità della stazione appaltante fino al momento del collaudo, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento.
Tale previsione suscita forti perplessità.
Infatti, la stessa, oltre a rivelarsi in contrasto con la ratio ispiratrice del DL “Aiuti” – vale a dire fornire un sostegno alle imprese esecutrici di lavori pubblici travolti dagli incrementi straordinari dei prezzi degli ultimi anni –appare opinabile anche sul piano più squisitamente giuridico, in quanto, laddove possa dar luogo ad una modifica in peius dei prezzi contrattuali originari, tale effetto risulterebbe disancorato da qualunque clausola in tal senso nelle procedure di gara “a monte” dei contratti stessi.
Sulle criticità evidenziate, occorrerà pertanto avviare un’azione di sensibilizzazione degli interlocutori istituzionali, volta a trovare le più opportune soluzioni.
Il provvedimento, ora passa all’esame del Senato e sarà approvato verosimilmente senza modifiche rispetto la testo in commento, essendo stata apposta la fiducia.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
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