Il 10 e il 15 luglio scorsi si sono svolte le previste audizioni dell`ANCE, rispettivamente presso le Commissioni Lavoro del Senato e della Camera dei Deputati, sui contenuti dello Schema di decreto legislativo sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n.30/2003.
Nel corso delle stesse i Rappresentanti dell`Associazione ( al Senato la delegazione è stata guidata dal Vice Presidente, ing. Giampiero Astegiano), hanno evidenziato quanto segue.
Sul piano generale i contenuti del provvedimento sono condivisi, poichè esso introduce da un lato importanti novità nel campo della flessibilità, dall`altro disciplina forme di rapporti di lavoro già esistenti nel mercato del lavoro, di difficile collocazione nell`attuale quadro normativo.
Il settore edile necessita di una flessibilità regolata, richiesta dalla molteplicità delle fasi lavorative di cui è composta un`opera edile e rispetto alla quale numerosi sono gli attori che subentrano nel processo produttivo da cui scaturisce l`opera stessa, con compiti e ruoli nei quali spesso il confine tra lavoro subordinato, atipico o autonomo è assai labile o di poca chiarezza.
Il tessuto produttivo del sistema delle costruzioni italiano è rappresentato, a differenza di molti altri paesi, da una miriade di piccole, se non anche piccolissime, imprese nonchè dalla presenza di un cospicuo numero di lavoratori autonomi, nella maggior parte dei casi fuoriusciti dalle imprese ove erano presenti con contratti di lavoro subordinato.
Si ritiene pertanto che le nuove tipologie del lavoro a chiamata e del lavoro a progetto possano completare un quadro di riferimento per le imprese che intendano avvalersi del lavoro altrui, collocando i singoli rapporti di lavoro nell`area che più corrisponde non solo alle esigenze tecnico-organizzative dell`impresa stessa, ma anche alle esigenze di disponibilità dei singoli lavoratori.
Con riferimento peraltro al lavoro a progetto, l`Ance ha rilevato alcune rigidità rispetto alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, in considerazione di specifici vincoli posti alla libertà di coordinamento tra le esigenze dell`impresa e l`autonomia del lavoratore.
Con riferimento alla somministrazione di manodopera, è stata condivisa l`abrogazione della legge n. 1369/60, la quale rispondendo a logiche e a esigenze obsolete, ha rappresentato in questi ultimi anni un limite che non ha alcuna ragione di esistere nella libera organizzazione delle imprese e nella loro gestione del personale.
Sono state quindi suggerite modifiche a tali istituto poichè il settore delle costruzioni è attento ad introdurre elementi di flessibilità regolata, già sperimentate con successo nella particolare applicazione del lavoro temporaneo in edilizia.
L`Ance ha sottolineato l`importanza della riforma dei contratti a contenuto formativo, quali l`apprendistato e il nuovo contratto di inserimento, nell`ottica di un sistema produttivo sempre più competitivo al livello globale e che pertanto esige sempre più un`adeguata formazione dei lavoratori, dal loro primo ingresso nel mondo del lavoro sino ad accompagnarli per tutta la vita lavorativa.
Da ultimo, ma non per importanza, è stato apprezzato il recepimento nello schema di che trattasi dell`esigenza, rappresentata dall`ANCE, di introdurre norme specifiche volte a contrastare fenomeni di lavoro sommerso nel settore dei lavori privati edili, attraverso un concetto di premialità per le imprese iscritte alle Casse edili.
Si tratta delle norme, contenute nello schema del provvedimento, che modificano il decreto legislativo n. 494/96, e che prevedono una certificazione di regolarità delle imprese che dovrà essere inviata, da parte del committente o del responsabile dei lavori, all`Amministrazione concedente prima dell`inizio dei lavori stessi o all`atto della denuncia di inizio attività, obbligo di certificazione a cui le imprese iscritte in Cassa edile potranno ottemperare anche attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva da questa rilasciato.