Il Tar Toscana (sez. I, sent. n. 111 del 20/1/2011) ribadendo un indirizzo già seguito in giurisprudenza (v. anche Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 24 del 22/12/1999) ha affermato che se è vero che, in linea generale, le decisioni in materia urbanistica sono connotate da un tasso di discrezionalità significativamente elevato esistono ipotesi nelle quali vi è un affidamento qualificato del privato per cui incombe sull`amministrazione un obbligo di motivazione specifica degli strumenti urbanistici adottati.
Se, infatti, come avvenuto nel caso posto all`esame dei giudici toscani, attraverso pregressi atti si viene ad ingenerare nei privati proprietari di un`area un legittimo affidamento circa la volontà dell`Amministrazione di consentire l`effettiva realizzazione degli interventi senza ulteriori adempimenti, qualora dovessero essere assunte nuove e più gravose previsioni scaturisce un obbligo di adeguata motivazione che dia conto della avvenuta ponderazione anche delle esigenze e degli affidamenti dei privati.
Se tale motivazione manca, gli atti adottati devono di conseguenza ritenersi censurabili in quanto, come precisato dai giudici, occorre dar conto dell`esistenza di una serie di casi specifici per i quali sussiste un obbligo di motivazione rafforzato in capo all`Amministrazione. Tra questi spicca proprio quello della sussistenza di un affidamento qualificato del privato, cioè la situazione nella quale la p.a. ha posto in essere una serie di atti o comportamenti dai quali “si genera l`affidamento, cioè l`aspettativa che il successivo comportamento dell`affidante (pubblica amministrazione) sia coerente con quello che, in precedenza, ha generato l`altrui fiducia””.
In Allegato: Tar Toscana_111-2011