Una delegazione dell`ANCE, guidata dal Direttore Generale, Dott. Carlo Ferroni, ha incontrato, tra gli altri, il relatore al disegno di legge finanziaria 2008, a cui ha esposto alcuni rilievi e proposte con riguardo ai temi di maggiore impatto per il comparto.
In particolare, il Dott. Ferroni si è soffermato, in materia fiscale, sul cosiddetto “valore normale”” degli immobili, introdotto dall`articolo 35, commi 23 e 23 bis del decreto legge 223/06, convertito nella legge 248/06, nonchè sulla deducibilità degli interessi passivi di cui all`art. 3, commi 1-4 del disegno di legge.
Riguardo alla prima tematica, ha ricordato il provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007, che, in adempimento a quanto previsto dalla legge 296/06 (finanziaria 2007), ha fissato i criteri utili alla determinazione del “valore normale”” dei fabbricati ceduti, ai fini dell`accertamento nell`ambito IVA, dell`imposta di registro e delle imposte sul reddito. In proposito, ha evidenziando i gravi effetti negativi che derivano dalla sostanziale retroattività che è stata attribuita, in via interpretativa, alle nuove norme accertative, legittimando verifiche basate sul “valore normale”” suddetto anche per la compravendite immobiliari effettuate prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge 223/06.
Il Dott. Ferroni ha rilevato, quindi, la necessità di prevedere alcune precisazioni volte ad attribuire efficacia all`accertamento presuntivo, in ogni caso, con riferimento ai trasferimenti immobiliari effettuati in data successiva al 4 luglio 2006, al fine di garantire il principio di legittimo affidamento anche per le imprese, nonchè a conferire allo scostamento tra valore normale e corrispettivo dichiarato valenza di presunzione semplice, che di per sè non è sufficiente a giustificare la rettifica delle dichiarazioni IVA e delle imposte sul reddito ma legittima esclusivamente l`avvio di ulteriori indagini da parte degli Uffici amministrativi in capo ai contraenti.
Ha espresso, altresì, rilievi critici sulla nuova disciplina dettata nel disegno di legge sugli interessi passivi, che risultano deducibili fino ad un ammontare complessivo massimo pari al 30 % del risultato operativo lordo e per la parte eccedente risulta deducibile nei cinque esercizi successivi a condizione che, per ciascun periodo d`imposta, non sia mia superato il limite del 30% del risultato operativo lordo dell`esercizio (R.O.L.).
Il limite della deducibilità non riguarda gli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la costruzione, o ristrutturazione, di immobili alla cui produzione è diretta l`attività d`impresa, mentre, per quanto riguarda i lavori eseguiti su commessa, nel calcolo del R.O.L. si tiene conto anche dell`incremento del valore delle rimanenze rispetto al precedente periodo d`imposta che, pertanto, inciderà positivamente nella determinazione della quota d`interessi deducibile.
Il Dott. Ferroni, al riguardo, ha sottolineato che anche per tali lavori deve essere comunque garantita la deducibilità integrale degli interessi passivi, così come previsto per i beni costruiti per la vendita, perchè, altrimenti, si inciderebbe profondamente sulla gestione finanziaria dell`impresa e, in particolar modo, per le commesse in corso al 1° gennaio 2008.
La norma, quindi, se non opportunamente modificata, finirà per creare un grave peggioramento del carico fiscale per le imprese, quali quelle delle costruzioni, che non hanno altra scelta che ricorrere all`indebitamento nell`esercizio della propria attività, non esistendo, infatti, alcuna forma di anticipazione per l`esecuzione dei lavori.
In materia di lavori pubblici, il Dott. Ferroni ha espresso, altresì, forte contrarietà sulla norma che sancisce, di fatto, l`abolizione dell`arbitrato, introducendo il divieto alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ovvero di sottoscrivere compromessi.
La disposizione suscita preoccupazione, sia per motivi pragmatici e di opportunità, sia sotto il profilo del diritto e, se confermata in corso d`esame, comporterebbe gravi ripercussioni sul settore, in considerazione dei tempi estremamente dilatati della giustizia ordinaria a fronte di quelli del giudizio arbitrale ed anche perchè priverebbe le imprese di uno strumento agile e tecnicamente specializzato per la risoluzione delle controversie, risultando, altresì, lesiva dell`autonomia contrattuale.
Al riguardo ha, quindi, evidenziato come possano essere proficuamente introdotte parziali modifiche ed integrazioni alla disciplina volte, al contempo, a mantenere in vita tale importante istituto e a porre più ampie garanzie per una sua corretta ed imparziale applicazione, nell`ottica di evitare qualsiasi possibile distorsione dell`istituto dell`arbitrato.
Si veda precedente del 10 ottobre 2007.