Si è svolta il 18 marzo scorso l`audizione informale dell`Ance presso la Commissione Lavoro del Senato, in merito ai contenuti dello Schema di decreto legislativo recante “Attuazione dell`art. 1, della L. 123/07, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”” (Atto n. 233).
Il Geom. Giuseppe Colleoni, Vice Presidente per le Relazioni industriali e Affari sociali, che ha guidato la delegazione associativa, ha preliminarmente evidenziato che, in merito ai contenuti dello Schema di decreto in questione, vi sono aspetti condivisibili e altri che destano perplessità e preoccupazione.
In particolare, ha rilevato che vengono considerate positivamente dall`Associazione: il riordino della normativa vigente; l`introduzione della delega di funzioni; l`introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativamente alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; il riferimento a modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; la riaffermazione del principio della bilateralità; l`ipotesi di finanziamenti alle imprese e agli Enti bilaterali; la diffusione della cultura della sicurezza e il coordinamento delle attività in materia di sicurezza finalizzato all`emanazione di indirizzi uniformi su tutto il territorio nazionale.
A fronte di questo, appare, invece, particolarmente grave la normativa sul DURC, contenuta nel Titolo IV dello Schema. Infatti, difformemente dalla disciplina di cui al D.Lgs. 494/96 che conteneva le modifiche apportate dal D.Lgs. 276/03, l`attuale articolato annulla, di fatto, un sistema di verifica della regolarità delle imprese edili nei lavori privati che, con rilevante impegno delle parti sociali e degli istituti previdenziali, è ormai a regime da circa quattro anni.
Al riguardo, ha rilevato che i lavori privati edili rappresentano circa l`80% del mercato di settore e che, solo grazie alla suddetta modifica introdotta dal D.Lgs. 276/03, è stato possibile predisporre un sistema di contrasto al lavoro sommerso in tale comparto.
Le modifiche apportate comportano, invece, che il DURC per i lavori privati sia nominato solo nell`Allegato allo Schema che contiene la documentazione che l`impresa deve produrre al committente o responsabile dei lavori circa la propria idoneità tecnico-professionale, riducendone sostanzialmente la rilevanza nella procedura di verifica della regolarità.
Il Geom. Colleoni ha evidenziato, pertanto, la necessità di confermare l`obbligo di includere il DURC tra la documentazione che il committente o il responsabile deve inviare all`amministrazione concedente, pena la sospensione dell`efficacia del titolo abilitativo.
Per quanto concerne gli altri aspetti critici, il Vice Presidente si è soffermato sulla norma con la quale si stabilisce che il potere di sospensione di un`attività imprenditoriale, da parte degli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, può essere esercitato, tra l`altro, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
A tal proposito ha, infatti, sottolineato che la sospensione dell`attività per violazioni di adempimenti appare ingiustificata, data la natura formale delle ipotesi previste, tra cui, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile, la mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento.
Il Geom. Colleoni ha, altresì, rilevato che la sospensione dell`attività appare ingiustificata anche in caso di comportamenti errati commessi dal lavoratore, come ad esempio, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza; mentre appare corretto che la mancata fornitura degli stessi, costituisca violazione commessa dal datore di lavoro.
Un ulteriore punto critico sul quale il Vice Presidente si è soffermato è rappresentato dal sistema sanzionatorio. In merito a tale questione ha ricordato i casi in cui è prevista la pena esclusiva dell`arresto rispetto ai casi in cui è consentita la sostituzione della stessa con il pagamento di una ammenda, rilevando che laddove non vi sia la esclusività della pena dell`arresto, le sanzioni sono, comunque, aumentate considerevolmente.
In relazione al Titolo IV, in materia di cantieri temporanei o mobili, ha manifestato apprezzamento per l`armonizzazione della normativa speciale riguardante i lavori edili (D.Lgs. 494/96, DPR 164/56, DPR 222/03) con quella generale (D.Lgs. 626/94, DPR 547/55), così come ha sottolineato positivamente l`inserimento, nello Schema, del principio in base al quale l`accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e la redazione del piano operativo per la sicurezza (POS) costituiscono assolvimento dell`obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI), evitando, in questo modo, infatti, di duplicare lo stesso documento.
Sulla stessa tematica, il Geom. Colleoni ha segnalato alcune criticità relative agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori. Infatti, la norma prevede che il committente verifichi l`idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici attraverso l`esibizione di una serie di documenti individuati e già contenuti, in parte, nel piano operativo di sicurezza che le imprese devono redigere e trasmettere al CSE. Ha, quindi concluso rilevando che in questo modo si verifica una duplicazione di documenti, in contrasto con il principio di delega che prevede la semplificazione degli adempimenti meramente formali.
Si allegano i documenti depositati in Commissione.
249-Documento audizione ANCE.pdfApri