In relazione all`avvio dell`iter legislativo del decreto legge 112/08 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”” (DDL 1386/C), l`ANCE ha evidenziato nelle apposite sedi parlamentari, alcune sue osservazioni e proposte.
L`Associazione si è soffermata, in particolare, sulla norma che attua il “Piano casa”” evidenziando al riguardo:
– l`opportunità di stabilire termini determinati e scadenzati per l`approvazione del Piano al fine di assicurarne la certezza dei tempi di approvazione;
– la possibilità per i Comuni di ricorrere ad altre procedure concorsuali in luogo della finanza di progetto soprattutto laddove si tratti di attivare interventi di modeste dimensioni ;
– la necessità di rivedere la disposizione che classifica le unità abitative realizzate di proprietà pubblica non comprendendosi in base a quale titolo questo debba avvenire ed, in tal caso, non vi sarebbe, peraltro, alcuna convenienza economica alla realizzazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori;
– la necessità di riformulare la norma sull`alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, dal momento che nel frattempo è stato pubblicato il decreto interministeriale (DM 22 aprile 2008), previsto dalla legge 9/07, che definisce la suddetta tipologia.
è stata, inoltre, evidenziato che occorre rivedere la disposizione nella parte in cui prevede quale procedura alternativa di attuazione del Piano il ricorso alle “modalita””` previste dal codice dei contratti pubblici per le opere strategiche (Parte II, Titolo III, Capo IV del D.Lgs. 163/06).
In tal modo, infatti, si circoscrivono le modalità di affidamento degli interventi alle tipologie ivi previste (affidamento a concessionario o a contraente generale) con grave limitazione della concorrenza.
Si potrebbe, quindi, ipotizzare o di stralciare la norma oppure di mantenere il richiamo alla disciplina delle opere strategiche, ma soltanto con riferimento alle modalità di approvazione degli interventi.
Riguardo l`ambito fiscale, l`ANCE ha osservato che le norme pur prevedendo interventi volti alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale e strumenti di incentivazione del mercato della locazione non individuano specifiche agevolazioni fiscali per l`attuazione del Piano casa.
A tale riguardo ha rilevato che servirebbe di valutare la possibilità di prevedere la tassazione al 20% dei redditi da affitto, relativamente alle abitazioni realizzate con il Piano, e che i trasferimenti di aree o volumetrie non soggetti ad IVA e funzionali all`attuazione del Piano casa siano assoggettati all`imposta di registro all`1% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Relativamente alla norma che abroga la revoca delle concessioni TAV e stabilisce la prosecuzione con RFI Spa dei rapporti con i contraenti generali, è stata sottolineata l`utilità di una precisazione riguardo l`affidamento delle quote dei lavori da parte dei contraenti generali ai terzi, mediante procedure concorsuali conformi alle previsioni delle direttive comunitarie.
Il richiamo, infatti, alle direttive comunitarie non deve far ritenere che la determinazione della quota di lavori da affidare a terzi debba intervenire soltanto qualora si tratti di quote superiori alla soglia comunitaria, mentre è del tutto possibile che tale quota sia di importo inferiore a tale soglia. Pertanto è più opportuno, laddove si parla di procedura concorsuale, specificare “ad evidenza pubblica”” in luogo della attuale previsione.
Riguardo alle norme di carattere previdenziale contenuta nel provvedimento, l`ANCE ha, infine, rilevato l`opportunità di inserire una disposizione volta a ridurre il contributo dovuto dalle imprese edili per la Cassa Integrazione guadagni ordinari-CIG per la categoria degli operai al fine di parificare tale aliquota a quella vigente negli altri settori industriali.
Infatti, ha ricordato, che a fronte di un contributo fissato per tutte le imprese del settore manifatturiero nella misura dell`1,90% / 2,20% (imprese con meno o più di 50 dipendenti), le imprese edili versano un contributo del 5,20%.
Nel corso degli anni la gestione edilizia della CIG ha presentato un avanzo di esercizio annuale di oltre 300 milioni di euro, portando l`avanzo patrimoniale complessivo ad oltre 1.500 milioni di euro e la legge sul finanziamento della CIG prevede specificatamente il principio dell`equilibrio della gestione in base al quale le aliquote contributive devono essere modificate là dove la differenza tra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinarie risulti superiore al 10%.
Su tale riduzione vi è la condivisione di tutte parti sociali dell`edilizia, compresi i sindacati nazionali edili, che hanno formulato una specifica proposta in tal senso contenuta in un Avviso Comune del 16 dicembre 2003, confermata nell`Agenda per il Tavolo di concertazione sottoscritta nel gennaio 2007 e, da ultimo, inserita nel Protocollo sul costo del lavoro facente parte del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore edile firmato il 18 giugno scorso.
Quanto evidenziato dall`Ance ha trovato sostanziale condivisione e sarà oggetto di attenta valutazione nell`ambito della discussione del decreto legge.
Si veda precedente del 9 luglio 2008.