Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere da costruzione, si deve applicare la direttiva 89/106/CE “Regolamento di attuazione relativo ai prodotti da costruzione”” recepita con D.P.R. n. 246 del 21/4/93, la quale stabilisce che “tutti i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all`uso previsto (prodotti che recano il marchio CE)“.
La Commissione europea, con la pubblicazione della Comunicazione 2002/C 154/04, sulla G.U. delle Comunità Europee del 28 giugno 2002, riporta i titoli ed i riferimenti delle norme armonizzate emesse dal CEN[1] ai sensi della direttiva 89/106/CEE, riguardanti i materiali lapidei naturali per le pavimentazioni esterne.
Le norme di riferimento sopra citate sono le EN 1341:2001 “Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne – Requisiti e metodi di prova””, EN 1342:2001 “Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne – Requisiti e metodi di prova”” e la EN 1343:2001 “Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni esterne – Requisiti e metodi di prova””.
Tali norme, entrate in vigore come norme europee armonizzate, ai sensi dell`articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/106/CEE, il 1 ottobre 2002, presentano un periodo di coesistenza che terminerà il 1 ottobre 2003.
Il 1 ottobre 2003, coinciderà quindi con la data di ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate.
A seguito del mandato CEN M/119:1997, modificato dal M/132:1999 e dal M/137:2000, la Commissione europea ha emanato la Decisione 1997/808/CE[2] (pubblicata in GUCE del 3/12/97) relativa alla procedura per l`attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell`articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per le pavimentazioni.
L`Allegato 3 della Decisione 1997/808/CE, riporta per ciascun gruppo di prodotti, relativamente ai rivestimenti per pavimentazioni, i sistemi di attestazione di conformità.
“I materiali rigidi di rivestimento per uso esterno””, impiegati per rifinitura stradale e come rivestimento delle zone pedonali e di circolazione veicolare, dovranno rispettare il sistema di attestazione di conformità indicato come “4“, al quale corrispondono, come compiti del produttore, le prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) ed il Controllo del processo di Fabbrica (FPC), mentre come base per l`affissione della marcatura CE, una Dichiarazione di Conformità del Produttore.
In Allegato vengono riportati sia la tabella relativa alle specifiche dei Sistemi di Attestazione di Conformità che la Comunicazione della Commissione, i Mandati e le Decisioni sopra citati.
[1] Organismo europeo di normalizzazione.
[2] Modificata dalle Decisioni 1999/453/CE e 2001/596/CE.