Sono state emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tre Circolari (vedi allegati) che definiscono nuovi criteri per il rilascio dell`autorizzazione ai Laboratori di prova di cui all`art. 59 del D.P.R. n.380/2001. Ciascuna Circolare si riferisce a una specifica tipologia di Laboratorio, secondo la seguente suddivisione:
– Laboratori per l`esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione (Circ. n. 7617/STC dell`8 settembre 2010);
– Laboratori per l`esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce (Circ. n. 7618/STC dell`8 settembre 2010);
– Laboratori per l`esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito (Circ. n. 7619/STC dell`8 settembre 2010).
Tali Circolari sostituiscono le precedenti, la 346/99 e la 349/99, tenendo conto dell`esperienza maturata in questi anni e del quadro normativo introdotto dalle recenti Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e inserendosi nel più ampio contesto dei principi e degli obiettivi posti dalla Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione.
Le tre Circolari seguono uno schema comune, differenziandosi solo nei requisiti tecnici richiesti ai diversi tipi di Laboratorio ai fini della presentazione dell`istanza e dello svolgimento della propria attività.
In tutti e tre i casi, per “Laboratorio”” di prova si intende l`insieme costituito da personale, locali ed attrezzature. Il soggetto gestore del Laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico, i cui titolari, soci o rappresentanti legali non siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile. Nel caso dei “Laboratori per l`esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni o prove in sito””, fanno eccezione a questa prescrizione i soggetti che, pur essendo interessati nelle suddette attività imprenditoriali, sono in possesso di certificazione SOA per la categoria specializzata “OS21“ di cui all`Allegato A del D.P.R. n. 34/00, anche se qualificati per altre categorie di cui al D.P.R. medesimo, a condizione che non partecipino agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonchè agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di Laboratorio di indagini geognostiche. Ai medesimi appalti, concessioni, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato al soggetto gestore del Laboratorio.
Alla luce di quanto affermato, i soggetti suddetti, quando autorizzati ai sensi delle presenti Circolari all`esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito, ogni qualvolta svolgano tali attività in un`area o cantiere destinato alla realizzazione di un`opera di ingegneria civile, hanno l`obbligo di dichiarare al Responsabile del Procedimento e/o al Committente il possesso della suddetta autorizzazione e la conseguente loro esclusione dall`attività di esecuzione dei lavori nell`ambito del medesimo cantiere.
Si sottolinea inoltre che il principio di terzietà, cui tutti i soggetti autorizzati sono obbligati, vale anche nei rapporti diversi da quelli dell`evidenza pubblica e, in particolare, negli appalti privati.
I Laboratori devono operare in regime di garanzia di qualità, dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) coerente con la norma UNI EN ISO 9001 (tale conformità deve essere certificata da un organismo terzo, indipendente e accreditato) e con la norma EN 17025. Ogni laboratorio deve quindi dotarsi di un Manuale della Qualità, gestito da un Responsabile della Qualità.
Ogni Laboratorio deve dotarsi di un Direttore, i cui requisiti, compiti, mansioni e limitazioni sono specificati nel testo delle Circolari. Si definiscono altresì requisiti e oneri del personale addetto alla sperimentazione, che è tenuto al rispetto del segreto professionale e deve essere libero da qualsiasi pressione d`alcun genere che possa influenzare la conduzione delle prove. I locali devono essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, igiene e sicurezza sul lavoro.
A seconda della categoria di Laboratorio, e quindi dei settori di prova, nelle Circolari si individua una serie di prove che i laboratori devono essere in grado di effettuare e che costituiscono requisito minimo per il rilascio dell`autorizzazione. Oltre a queste, il Laboratorio può richiedere l`autorizzazione a svolgere e certificare altre specifiche prove, elencate come facoltative. Sia per le prove obbligatorie che per le facoltative, il Laboratorio deve dimostrare di possedere le conoscenze e attrezzature necessarie: in particolare, per ogni tipo di Laboratorio sono specificate le attrezzature che rappresentano il requisito minimo per l`ottenimento della autorizzazione.
L`iter amministrativo, di prova e la procedura di certificazione sono descritti nelle Circolari. A titolo di esempio, l`iter amministrativo interno comprende la redazione del verbale di accettazione e della minuta di prova, la tenuta del registro di carico e scarico, l`archiviazione della documentazione di prova e certificazione e un registro giornaliero dell`eventuale attività svolta in sito. I risultati della prova di laboratorio, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, formano oggetto del Certificato di prova. I Certificati di prova, differenti a seconda della tipologia di laboratorio, contengono le informazioni identificative del laboratorio, del richiedente, dei campioni, delle prove, delle metodologie seguite, dei risultati e delle eventuali anomalie riscontrate. Per i contenuti specifici si rimanda al testo delle Circolari.
Le Circolari dettagliano anche le procedure per l`istanza e il rilascio dell`autorizzazione ai Laboratori e i provvedimenti di diffida, sospensione e revoca della stessa nei casi di difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti.
La documentazione inerente l`istanza di autorizzazione, il cui elenco è dettagliato nelle singole Circolari, deve essere trasmessa al Servizio Tecnico Centrale (S.T.C.) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ne cura l`istruttoria per il successivo esame e parere e può disporre visite o controlli e richiedere eventuale altra documentazione di chiarimento. L`autorizzazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata presentando istanza di rinnovo, comprensiva della dovuta documentazione, che deve essere trasmessa allo stesso Servizio almeno sei mesi prima della scadenza.
Per i laboratori già autorizzati secondo le precedenti normative, è stabilito che debbano adeguarsi a quanto riportato nelle nuove disposizioni entro il 3 novembre 2011, comunicando al Servizio Tecnico Centrale l`ottemperanza a quanto prescritto (da verificarsi in sede di rinnovo delle autorizzazioni).
All.ti 3: c.s.