Il disegno di legge di conversione del DL 248/07 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”” (DDL 3324/C), dopo l`esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, è all`attenzione dell`Aula della Camera dei Deputati.
La crisi politica intervenuta e l`imminente scioglimento delle Camere ne ha interrotto l`iter legislativo mettendone così a rischio la conversione in legge, che dovrà avvenire, pena la decadenza, entro il 29 febbraio p.v..
Il provvedimento d`urgenza contiene norme che differiscono i termini previsti da disposizioni legislative riguardanti diverse materie.
In particolare, per quanto concerne i lavori pubblici, all`art. 15, viene prevista la sospensione, fino al 1° luglio 2008, delle disposizioni riguardanti l`arbitrato, contenute nell`art. 3, commi 19, 20, 21 e 22 della L.244/07 (legge finanziaria 2008), al fine di consentire l`attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, di cui al D.Lgs. 168/03.
Un`ulteriore norma, contenuta nell`art. 20, riguarda il regime transitorio per l`operatività della revisione delle norme tecniche sulle costruzioni.
In materia di edilizia, in relazione all`impiego delle risorse destinate ai programmi costruttivi di cui all`art. 18, del DL 152/91, convertito dalla L. 203/91 (alloggi per i dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità), viene previsto all`art. 23, che le modifiche apportate dalla L. 244/07 (legge finanziaria 2008) all`art. 21-bis del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07, si applicano a partire dal 1° gennaio 2009.
Nel corso della riunione le Regioni e l`UPI hanno consegnato distinti documenti allegati al parere in cui sono formulate osservazioni e proposte di emendamento al provvedimento in esame.
L`ANCI, invece, ha raccomandato una particolare attenzione su due emendamenti approvati in Commissione, relativi, rispettivamente, alla possibilità per i Comuni di aderire a più forme associative e al termine per il riordino delle circoscrizioni che avrà decorrenza dalla prossima legislatura comunale.
In particolare, le Regioni hanno proposto alcune modifiche relative all`art. 20 sull`operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni proponendo una riscrittura dell`articolo, affinchè venga prorogato, al 30 giugno 2009, il termine previsto all`art. 5, comma 2-bis, del DL 136/04, convertito dalla L. 186/04.
Quest`ultimo, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consente, per un periodo di diciotto mesi (già prorogato al 31 dicembre 2007, dall`art. 3, comma 4-bis, del DL 300/06, convertito dalla L. 17/07) dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicare, in alternativa, la normativa precedente sulla materia, di cui alla L. 1086/71 e alla L. 64/74.
A seguito dell`entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 settembre 2005, viene prevista, in alternativa all`applicazione della suddetta revisione generale, e per il periodo precedentemente indicato (30 giugno 2009), la possibilità dell`applicazione del citato DM 14 settembre 2005 oppure dei Decreti del Ministro dei Lavori pubblici del 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
Viene, altresì, proposto, che per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonchè per quelle per le quali le Amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell`entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con DM 14 settembre 2005, continui ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino all`ultimazione dei lavori e all`eventuale collaudo.
Nel testo viene precisato, inoltre, che con l`entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al DM 14 settembre 2005, il differimento al 30 giugno 2009, del termine previsto all`art. 5, comma 2-bis del DL 136/04, convertito dalla L. 186/04, non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell`art. 2, commi 2, 3 e 4, dell`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella GU n. 252 del 29 ottobre 2003.
Viene stabilito, infine, che con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, venga istituita, entro il 30 giugno 2009, una commissione consultiva, con rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali, nonchè delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche per le costruzioni.
Anche sull`art. 23, relativo ai programmi costruttivi ex art. 18, le Regioni hanno formulato una loro proposta volta alla soppressione della norma, facendo rivivere, in questo modo, il dettato della L.244/07 (legge finanziaria 2008) che prevede la possibilità per i suddetti programmi che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano conseguito la ratifica dell`accordo di programma, di accedere al finanziamento anche senza avere sottoscritto la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture.
Il Governo ha preso atto delle proposte delle Regioni e degli Enti locali assicurando che saranno valutate e rappresentate nel corso dell`esame del provvedimento in sede parlamentare.