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Decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008 recante ``Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"" (DDL 1145/C).

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Sintesi parlamentare n. 26/2008 della settimana dal 9 giugno al 13 giugno 2008

9 Giugno 2008
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”” (DDL 1145/C).

La Commissione Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 3, comma sostitutivo
Viene prevista l`istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell`Ambiente, dell`Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), a cui vengono trasferite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, le funzioni dell`Agenzia per la protezione dell`ambiente e per i servizi tecnici, dell`Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell`Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, i quali a decorrere dalla stessa data, risultano soppressi.
Viene, altresì, disposto che con decreto del Ministro dell`Ambiente, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle finanze, vengono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l`attuazione dei programmi per l`assunzione e l`utilizzo del personale, nonchè per l`erogazione delle risorse dell`IRPA.
Viene, poi, precisato che al fine di garantire l`ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all`avvio dell`IRPA, il Ministero dell`Ambiente, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, nomina un commissario.
Emendamento del Governo e del Relatore
Art. 3, comma aggiuntivo
Viene introdotta una norma con la quale si prevede che la Commissione istruttoria per l`autorizzazione ambientale integrata (IPPC), di cui all`art. 10, del DPR 90/07, è composta da 25 esperti provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
Viene precisato, al riguardo, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dell`Ambiente, con proprio decreto, procede alla nomina dei 25 esperti.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione relativa alle misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori. In particolare, viene previsto che al fine di superare la situazione di emergenza e assicurare una adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei Comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa, il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6, del 29 aprile 1992, in deroga ai commi 1117 e 1118, dell`art. 1, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) relativi alla promozione di fonti rinnovabili di energia e al comma 137, dell`art. 2, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) sulla procedura di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 9, comma aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione con la quale si vieta, fino alla cessazione dello stato di emergenza nella Regione Campania, il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre Regioni.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 17, comma sostitutivo
Viene riscritta la norma che prevede l`istituzione del Fondo per l`emergenza rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell`anno 2008. La dotazione del Fondo è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell`anno 2008, su apposita contabilità speciale per l`attuazione degli interventi indicati dal decreto.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma con la quale si prevede che entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto, nonchè sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Viene, altresì, precisato, al riguardo, che nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell`impiego del Fondo per l`emergenza rifiuti Campania e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del decreto stesso, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate.
Emendamento a firma di parlamentari
Il provvedimento d`urgenza del Governo, che si compone di 20 articoli, contiene disposizioni volte ad affrontare e risolvere la questione legata allo smaltimento dei rifiuti in Campania nonchè misure connesse al complessivo funzionamento del Dipartimento della protezione civile in relazione alle maggiori funzioni assegnate dal decreto stesso.
In particolare, per far fronte alla situazione in corso nella Regione Campania e comunque fino al 31 dicembre 2009, viene preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Capo del Dipartimento della protezione civile, dott. Guido Bertolaso.
Al fine di consentire il pieno rientro dall`emergenza, viene disposta l`immediata riattivazione dei lavori necessari per ultimare il termovalorizzatore di Acerra (NA) e l`autorizzazione presso quest`ultimo, al conferimento e al trattamento dei rifiuti aventi codici appositamente indicati, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
Viene, altresì, consentito, ferme restando le disposizioni afferenti alla realizzazione dell`impianto di termodistruzione di Salerno, l`avvio delle procedure per la costruzione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni, reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale.
Altra norma del testo autorizza il Sottosegretario di Stato, al fine di raggiungere un`adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli, mediante l`applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell`ambiente. A tale scopo, il Sindaco di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il sito ove ubicare il predetto impianto. Viene, altresì, precisato che in caso di mancato rispetto del termine indicato, il Consiglio dei Ministri provvede, in via sostitutiva, all`individuazione del sito stesso, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui all`art. 2, del D.Lgs. 36/03 relativo alle discariche dei rifiuti, e agli artt. 191 e 208 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente), viene prorogato l`esercizio degli impianti destinati allo stoccaggio dei rifiuti, in ragione della tipologia dei rifiuti conferiti, per il successivo trasporto negli appositi impianti di recupero, trattamento o smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti aventi codici appositamente indicati, in attesa di smaltimento, nonchè il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
Per quanto concerne la valutazione sull`apertura delle discariche e sull`esercizio degli impianti, viene disposto, in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al citato D.Lgs. 152/06, nonchè alla pertinente legislazione regionale in materia, che il Sottosegretario di Stato, procede alla convocazione della Conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Viene poi specificato che in caso di ritardo nella resa di detto parere, ovvero in caso di parere negativo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Ministri, si esprime in via sostitutiva entro i successivi sette giorni.
Con altra disposizione si rimanda la definizione delle discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei Comuni sedi di impianti di discarica ad un`apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d`intesa con il Ministero dell`Economia e delle finanze.
Con un`apposita norma viene modificata la composizione della Commissione tecnica di verifica dell`impatto ambientale, di cui al DPR 90/07, che vede il numero dei propri componenti ridotto da 60 a 50, al fine di contenere la spesa pubblica e incrementare l`efficienza procedimentale. A tale proposito, il Ministro dell`Ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, procede con proprio decreto, alla nomina dei 50 commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione tra i diversi tipi di competenze ed esperienze apportate da ciascuno dei componenti, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso procede con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della Commissione tecnica che vedrà quale componente di diritto il Segretario generale del predetto Dicastero.
Vengono, dettate, inoltre, norme relative agli impianti di depurazione delle acque reflue siti nella Regione Campania, all`immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nonchè misure volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nell`intero territorio della Regione.
Al fine di garantire l`informazione e la partecipazione dei cittadini, viene previsto che il Ministro dell`Ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definisce, con proprio provvedimento, apposite iniziative anche di carattere culturale e divulgativo.
Il decreto legge contiene, altresì, una norma di interpretazione autentica relativa all`art. 5 della L. 225/92 sullo stato di emergenza e potere di ordinanza e all`art. 5-bis, comma 5, del DL 343/01, convertito dalla L. 401/01 sul Dipartimento della protezione civile nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, di cui all`art. 3, della L. 20/94.
Ulteriori disposizioni prevedono, infine, l`istituzione del Fondo per l`emergenza rifiuti Campania, con dotazione pari a 150 milioni di euro e l`elenco delle norme a cui è permesso derogare per le finalità del decreto, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute dell`ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.
Il decreto legge, che scade il 22 luglio 2008, passa ora all`esame dell`Aula.
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Decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 recante ``Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"" (DDL 692/S).

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Sintesi parlamentare n. 26/2008 della settimana dal 9 giugno al 13 giugno 2008

9 Giugno 2008
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– Decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”” (DDL 692/S).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene inserita una disposizione con cui vengono innalzate le sanzioni previste dalla norma del codice penale relativa al reato di associazione di tipo mafioso di cui all`articolo 416-bis.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 1
Viene ulteriormente inasprita (da sei a sette anni) la pena, nel massimo edittale, dell`omicidio colposo di cui all`articolo 589 c.p. per il caso in cui l`evento dannoso è cagionato per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ovvero sia dovuto a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 4
Tra le modifiche al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992, relative alla guida sotto l`influenza dell`alcool, viene sostituita la norma (art. 186, comma 2-bis) che disciplina il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, facendo salvo quanto previsto dall`articolo 186, comma 2, lettera c) sulle sanzioni nel caso in cui il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 grammi per litro.
Emendamento del Governo
Art. 5, commi aggiuntivi
Vengono previste ulteriori modifiche al testo unico sulla disciplina dell`immigrazione e sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 286/1998. Tra queste viene inserita, all`articolo 4 del suddetto decreto, una disposizione sui rilievi fotodattiloscopici a cui è sottoposto lo straniero proveniente da Stati rispetto ai quali sia richiesto il visto d`ingresso e viene dettata la relativa disciplina d`attuazione.
Inoltre, relativamente alla fattispecie di cui all`art. 12, comma 5, che sanziona la condotta di chi favorisce la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità, viene previsto che la pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.
Viene, altresì, rubricato come delitto anzichè come contravvenzione il comportamento del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, nonchè sia revocato o annullato di cui all`art. 22, comma 12 del D.Lgs. 286/98. Infatti, le sanzioni, che risultano altresì inasprite, sono della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato, anzichè dell`arresto e dell`ammenda.
Emendamenti a firma di parlamentari
Art. 5
Viene in parte riformulata la norma con cui si inserisce una nuova ipotesi delittuosa in materia di immigrazione (art. 12, comma 5-bis del D.Lgs. 286/1998) relativa alla cessione di immobili a stranieri e viene specificato che chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede, anche in locazione, ad uno straniero privo di titolo di soggiorno è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni unitamente alla confisca dell`immobile in caso di condanna irrevocabile e salvo che non appartenga a persona estranea al fatto.
Emendamento del Governo
Art. 6, comma aggiuntivo
Tra le modifiche al D.Lgs. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull`ordinamento degli Enti locali), relativamente alle attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, è stato, altresì, previsto che il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro, al fine di adottare provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 10, articolo sostitutivo
Viene sostituita la norma che apporta modifiche alla L. 575/1965 recante disposizioni contro la mafia e, tra l`altro, viene specificato (articolo 2-ter, terzo comma) che con l`applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati rispetto ai quali l`indagato non può giustificare la legittima provenienza e che, qualora la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l`esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca, si procederà sul denaro o su altri beni equivalenti; inoltre, il giudice quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, di chiara la nullità dei relativi atti di disposizione con la sentenza che prescrive la confisca (articolo 2-ter).
Emendamenti dei Relatori e del Governo
Il decreto legge nelle more di una completa ed organica rivisitazione delle discipline di riferimento, interviene a modificare le norme vigenti che disciplinano il contrasto dei fenomeni di criminalità posti in essere da immigrati clandestini nonchè a rendere più severe le sanzioni per la violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Tra gli interventi sulle norme relative all`immigrazione clandestina, oltre alla modifica di disposizioni penali riguardanti l`espulsione dello straniero dallo Stato e la previsione, altresì, dell`allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell`Unione europea nei casi di condanna penale espressamente previsti, sono incluse modifiche al Testo Unico in materia di immigrazione di cui al D.Lgs. 286/1998.
Tra queste ultime, specificatamente, viene introdotta una nuova ipotesi di reato, riformulata in corso d`esame, applicabile nei confronti di chi dà alloggio o cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato (vedi emendamento di cui sopra).
In tal caso, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni unitamente alla confisca dell`immobile stesso in caso di condanna irrevocabile e qualora non appartenga a persona estranea al fatto.
Per quanto riguarda i reati collegati alla circolazione stradale il testo interviene sulla fattispecie delittuosa di omicidio colposo (art. 589 c.p.) prevedendo l` inasprimento delle sanzioni per tutti i casi in cui l`evento dannoso è cagionato per violazione del Codice della strada (D.Lgs.285/92), ovvero sia dovuto a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, elevando da cinque a sette (inizialmente sei) anni il massimo della pena edittale (vedi emendamento di cui sopra). Inoltre, viene innalzata da dodici a quindici anni il massimo della pena edittale per i casi in cui ci sia una pluralità di vittime (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) in conseguenza delle violazioni commesse.
Con l`inserimento di un comma aggiuntivo al reato di omicidio colposo, viene riservato un particolare trattamento sanzionatorio (reclusione da tre a dieci anni) a chi commette il fatto con violazione della disciplina della circolazione stradale in stato di alterazione conseguente all`assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o in rilevante stato di ebbrezza.
Analogamente, vengono previste sanzioni più severe per il reato di lesioni colpose per violazione del Codice della Strada dovuta al rilevante stato di ebbrezza o alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti. In corso d`esame sono state altresì inasprite le sanzioni per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all`articolo 416-bis c.p. prevedendo la pena della reclusione da sette a dodici anni (vedi emendamento di cui sopra).
Il provvedimento legislativo modifica anche il Testo Unico delle leggi sull`ordinamento degli Enti Locali nella parte in cui vengono disciplinate le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale (D.Lgs. 267/00, art. 54), potenziandone i rispettivi poteri per contrastare la criminalità locale, in conformità ai mutati rapporti tra Stato ed Enti locali.
A tale riguardo, vengono riformulate le funzioni del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo e gli viene riconosciuto, tra l`altro, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l`incolumità pubblica e la sicurezza urbana. In corso d`esame è stata altresì inserita la previsione secondo cui il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro, al fine di adottare provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato (vedi emendamento di cui sopra).
Inoltre, il prefetto può, da parte sua, disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati al Sindaco.
Il decreto legge interviene, altresì, sulla legge 575/65 recante disposizioni contro la mafia al fine di riconoscere anche alle Direzioni distrettuali antimafia (e ai relativi procuratori) la competenza ad indagare e a proporre le misure di prevenzione c.d. antimafia della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell`obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
In corso d`esame è stata riformulata la suddetta disposizione con la previsione di ulteriori aspetti riguardanti in particolare l`applicazione delle misure di prevenzione (vedi emendamento di cui sopra)
Altre norme prevedono, infine, il rafforzamento del coordinamento tra la polizia municipale e le forze dell`ordine; modifiche al codice di procedura penale estendendo, in particolare, l`ambito di applicazione dei riti speciali del giudizio immediato e di quello direttissimo, nonchè modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) relativamente alle norme sulla guida in stato di ebbrezza (vedi emendamento di cui sopra) o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e sulle conseguenti sanzioni amministrative accessorie che risultano più severe.
Il decreto legge, che scade il 25 luglio 2008, passa ora all`esame dell`Aula.
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