Dopo le ordinanze n. 3778 e 3779 del 6 giugno 2009 per la cd “ricostruzione leggera”” (vedi news n. 701 del 12/06/2009), sono state firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri le ordinanze n. 3789 e 3790 del 9 luglio 2009 con cui vengono definite le procedure per poter accedere:
– ai contributi per la riparazione o ricostruzione degli immobili dichiarati inagibili ovvero per l`acquisto di una nuova abitazione
– agli indennizzi a favore delle attività produttive colpite dal sisma.
In particolare, l`ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 contiene le procedure e il modulo per richiedere al Comune il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici inagibili di categoria E ovvero per l`acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta.
Il contributo previsto coprirà integralmente le spese da sostenere per la riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale.
Per quelli non adibiti ad abitazione principale o ad uso non abitativo, si potrà richiedere fino all`80 per cento delle spese previste, e, comunque, con un limite di 80mila euro.
Come già previsto anche nell`ordinanza n. 3779, quest`ultimo contributo sarà cumulabile con quello previsto per la riparazione della prima casa solo con quello necessario al ripristino d`immobili adibiti all`esercizio dell`impresa o della professione.
Si evidenzia che le domande per poter accedere al contributo potranno essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato.
L`ordinanza n. 3789 del 9 luglio contiene, invece, le modalità per beneficiare degli indennizzi a favore dei titolari di attività produttive nonchè dei soggetti, individuali o collettivi, che esercitano attività culturali, ricreative, sportive e religiose che hanno subito conseguenze sfavorevoli per effetto del sisma.
Le domande vanno presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione dell`ordinanza in Gazzetta Ufficiale.
Tra le disposizioni contenute nell`ordinanza si segnala in particolare l`art. 5 che riconosce alle imprese di costruzione un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad una massimo di 30.000 euro per la riparazione di ciascuna unità immobiliare.
Il riconoscimento dell`indennizzo è, però, subordinato al completamente dell`edificio entro 6 mesi dalla pubblicazione dell`ordinanza in Gazzetta e alla sua vendita o locazione a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
In allegato le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 e 3790 del 9 luglio 2009