In relazione all`iter del DL 195/2009 sulla “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (DDL 1955/S – c.d. “Milleproroghe””), all`esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato, per la prima lettura, l`Associazione ha rappresentato, nelle sedi competenti, le proprie proposte.
In particolare, l`Ance ha evidenziato l`opportunità di prorogare ulteriormente, al 30 giugno 2010, il termine per l`applicazione della disciplina transitoria del procedimento di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica, previsto dall`art.159 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e differito, da ultimo, al 31 dicembre 2009 dal DL 78/2009, convertito dalla L.102/2009.
Il differimento si rende necessario per la particolare complessità del nuovo procedimento autorizzatorio – disciplinato dall`art.146 del Codice, che, tra l`altro, attribuisce alla Soprintendenza in via preventiva (e non più successiva) il rilascio del parere entro un termine perentorio – e per consentire alle Regioni di adeguare il procedimento autorizzatorio alla nuova disciplina, con particolare riferimento alla revisione dei vigenti sistemi di delega.
Al riguardo, va anche considerato che il Ministero dei Beni culturali ha emanato un decreto, ora in corso d`esame da parte del Consiglio di Stato, con il quale vengono definite procedure semplificate per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica (documentazione semplificata e tempi di istruttoria ridotti di circa ¾ e cioè a 30 gg.) per 42 tipologie di intervento considerate di lieve entità (demolizione e ricostruzione con stessa volumetria e sagoma, interventi sui prospetti degli edifici e sulle coperture, incrementi volumetrici non superiori a 100mc, recinzioni e muri di contenimento, interventi di arredo urbano, ecc.). Il procedimento delineato dal decreto risulta essere complementare a quello previsto dall`art. 146 e, pertanto, la proroga di questo ultimo consentirebbe la conclusione dell`iter di approvazione del decreto e quindi, la contemporanea entrata in vigore dei due provvedimenti.
Sempre con riferimento a tale ambito, l`Associazione ha, altresì, sottolineato la necessità di eliminare la disposizione contenuta nell`art. 159 del Codice dei Beni culturali, in base alla quale, la nuova normativa autorizzatoria si applica anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2009. Tale norma appare, infatti, in contrasto con il principio generale “tempus regit actum“ di cui all`art. 11 delle preleggi al codice civile, secondo il quale le leggi dispongono solo per l`avvenire e non possono avere effetto retroattivo.
Sempre in materia edilizia, in considerazione dell`attuale situazione di grave difficoltà di mercato in cui sono costrette ad operare le imprese, è stata manifestata l`esigenza di modificare l`art. 15 del DPR 380/2001 (“Testo Unico dell`Edilizia””) che prevede, per l`avvio dei lavori, il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire mentre, per l`ultimazione dell`opera, un termine di tre anni dall`avvio dei lavori. A tal fine, andrebbero, pertanto, prorogati di due anni i termini di efficacia dei titoli abitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 e, quindi a partire dall`inizio della crisi del settore edile, sia per l`inizio lavori che per il termine di ultimazione degli stessi. Analoga proroga di due anni, per l`inizio dei lavori o per l`esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante, dovrebbe essere, altresì, prevista per le convenzioni di lottizzazione, di cui all`articolo 28 della L. 1150/1942 (Legge Urbanistica) ovvero per gli accordi similari, stipulati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
In materia di energia, l`Ance ha evidenziato che la legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008), stabiliva che, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (termine successivamente differito al 1° gennaio 2010), il rilascio del permesso di costruire fosse subordinato all`installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 1kW per ciascuna unità abitativa o 5 kW nel caso di edifici industriali.
Il rispetto di tale obbligo richiede normative tecniche di contorno, ad oggi, ancora non emanate. Inoltre, la materia è già disciplinata dal D.Lgs 192/05 che, però, è ancora mancate dell`apposito decreto per regolamentare in dettaglio gli aspetti relativi a prescrizioni minime, caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia elettrica.
Al riguardo è stata, quindi, evidenziata la necessità di un differimento del limite temporale al 1° gennaio 2011 che permetterebbe l`emanazione del decreto previsto dal D.Lgs 192/05.
Sempre in materia di politiche energetiche, l`Associazione si è soffermata sulla disposizione prevista dal comma 6 dell`art. 11 del D.Lgs 115/2008 che fornisce specifichi chiarimenti alle norme che istituiscono un fondo triennale per la realizzazione di nuovi edifici ad elevata efficienza energetica (commi 351 e 352 della legge 296/2006 – Finanziaria 2007).
Al riguardo, è stata rilevata la necessità di prorogare al 31 dicembre 2010 la data di inizio lavori, entro la quale è possibile usufruire del contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire un valore limite di fabbisogno energetico inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nel D.Lgs 192/2005, per la realizzazione di nuovi edifici e complessi di edifici di volumetria complessiva superiore a 10.000 m³. Tale misura consentirebbe la regolamentazione per l`utilizzazione delle risorse previste dal suddetto fondo.
Quanto sopra ha trovato attento ascolto e sarà oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.