Si è svolta il 17 marzo u.s. l`audizione informale dell`Ance, presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nell`ambito della discussione sui contenuti delle Risoluzioni 7-00257 (a firma dell`On. Mauro Libè del Gruppo parlamentare UDC), 7-00258 (a firma dell`On. Raffaella Mariani del Gruppo parlamentare PD), 7-00273 (primo firmatario l`On. Renato Walter Togni del Gruppo parlamentare LNP) e 7-00280 (a firma dell`On. Agostino Ghiglia del Gruppo parlamentare PdL) in materia di tracciabilità dei rifiuti.
La delegazione dell`Ance ha, in premessa, evidenziato che l`Associazione ritiene di condividere le finalità perseguite dal Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dal Decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, come modificato ed integrato dal D.M. del 15 febbraio 2010, in attuazione dell`art. 189 del Dlgs 152/2006 “Codice ambientale”” volte alla lotta ai sistemi di smaltimento illegali, alla tutela degli imprenditori che operano nel rispetto delle norme nonchè al passaggio da un sistema di gestione cartaceo ad uno più snello basato su procedure informatiche con costi inferiori a quelli attuali.
Proseguendo nella sua esposizione, l`ANCE ha, tuttavia, segnalato alcune questioni che risultano ancora irrisolte. In primo luogo, rileva come la riduzione dei costi amministrativi e finanziari tanto auspicata nella gestione dei rifiuti non sembra essere certa. Al contrario, tali costi saranno scaricati sui produttori dei rifiuti (le imprese) con un conseguente aumento degli oneri a loro carico. Aumenti che avranno un`incidenza maggiore per i produttori di “rifiuti poveri””, ossia i rifiuti inerti pericolosi provenienti da attività di bonifica e quindi per il settore delle costruzioni.
Inoltre, la delegazione ha avanzato rilievi critici laddove la norma avente ad oggetto “particolari tipologie”” prevede un regime semplificato nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata sia inferiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l`accesso al sistema SISTRI. Al riguardo, considerato che in alcuni casi la durata amministrativa del cantiere supera i sei mesi mentre le lavorazioni che vi si svolgono e che producono rifiuti pericolosi hanno durata inferiore, sarebbe opportuno che la norma in questione facesse riferimento alla durata del lavoro prevista contrattualmente.
L`ANCE si è, altresì, soffermata sulla norma che individua i soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI e, quindi, al pagamento del relativo contributo, sulla base del numero di addetti impiegati nell`anno precedente. Tale parametro può essere penalizzante per quei settori, come quello delle costruzioni, in recessione da vari mesi o che comunque subiscono forti oscillazioni di dipendenti nei singoli cantieri. Appare, pertanto, opportuno, secondo l`Associazione, fare riferimento al numero di soggetti effettivamente impiegati al momento della presentazione della domanda.
La delegazione ha, inoltre, evidenziato come nel settore delle costruzioni, per alcune tipologie di interventi di grandi dimensioni, sia diffusa la prassi di avviare le operazioni di recupero direttamente nel cantiere tramite impianti mobili gestiti da società specializzate. A fronte della natura di tali impianti, per definizione mobili e quindi destinati ad operare nel sito per un periodo predeterminato, la loro gestione deve poter essere svolta direttamente dall`unità produttiva senza necessità di iscrizione dell`impianto come unità locale. Mentre il provvedimento non riconosce tale ipotesi e definisce come unità locale “l`impianto o l`insieme delle unità operative ubicate in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l`impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originate i rifiuti ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.
In considerazione di tali rilievi, l`ANCE propone, infine, di sostituire la disposizione sui cantieri di durata inferiore a sei mesi con una più ampia che tenga conto delle indicazioni della circolare del Ministro dell`industria n. 3202 del 22.1.1990 che prevede l`obbligo di denuncia alle Camere di Commercio nel caso in cui esista un ufficio amministrativo e/o ufficio vendite o simile. Mentre sono escluse dalla denuncia quelle in cui si svolge solamente e temporaneamente il lavoro di costruzione e installazione. Pertanto, ove non ricorrano tali condizioni, la gestione dei rifiuti pericolosi prodotti dal cantiere dovrebbe essere ammessa tramite l`unità produttiva, ossia dalla sede centrale dell`impresa, con indubbie economie in termini gestionali.
Si veda precedente del 16 marzo 2010.
Si allega il testo del documento con il contributo dell`Ance consegnato agli atti della Commissione.