CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”” (DDL 1145A/R- C).
La Commissione Ambiente ha riesaminato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, a seguito del rinvio deliberato dall`Aula.
Il provvedimento è stato approvato con alcune modifiche al testo licenziato dalla stessa Commissione durante il primo esame.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1 del disegno di legge di conversione, comma aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione con la quale si abroga il DL 107/08 (DDL 1303/C). Viene, altresì, previsto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge.
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Emendamento del Relatore
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Art. 2
In relazione alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato preposto per far fronte all`emergenza rifiuti in Campania, viene previsto che lo stesso è autorizzato altresì a porre in essere, d`intesa con il Ministro dell`Ambiente, con le procedure specificatamente indicate, misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo per l`emergenza rifiuti Campania.
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Emendamento del Governo
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Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma con la quale si prevede, allo scopo di favorire il rientro delle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, il trasferimento alle Province della Regione Campania della titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti territoriali.
Viene, altresì, disposto che le suddette Province, nelle more dell`affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti.
Resta fermo l`obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (NA) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella Regione Campania.
Inoltre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione il Presidente della regione Campania provvede all`aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni previste.
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Emendamento del Governo
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Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione che autorizza, presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all`esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso la disciplina prevista per determinati tipi di rifiuti. Presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
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Emendamento del Governo
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Art. 7
Viene soppressa la disposizione relativa all`istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell`Ambiente, dell`Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA).
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Emendamento a firma di parlamentari
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Art. 7
Viene soppressa la disposizione relativa alla composizione della Commissione istruttoria per l`autorizzazione ambientale integrata (IPPC), di cui all`art. 10, del DPR 90/07 concernente il Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell`Ambiente.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Art. 8
In relazione alla norma concernente le misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori, viene precisato che nel definire, con propri decreti, le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale (previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6, del 29 aprile 1992, in deroga ai commi 1117 e 1118, dell`art. 1, della L. 296/06, relativi alla promozione di fonti rinnovabili di energia e al comma 137, dell`art. 2, della L. 244/07 sulla procedura di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi, il Ministro dello Sviluppo economico deve ottenere il concerto con il Ministro dell`Ambiente.
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Emendamento del Governo
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 26/2008 .
Il provvedimento d`urgenza del Governo contiene disposizioni volte ad affrontare e risolvere la questione legata allo smaltimento dei rifiuti in Campania nonchè misure connesse al complessivo funzionamento del Dipartimento della protezione civile in relazione alle maggiori funzioni assegnate dal decreto stesso.
In particolare, per far fronte alla situazione in corso nella Regione Campania e comunque fino al 31 dicembre 2009, viene preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Capo del Dipartimento della protezione civile, dott. Guido Bertolaso.
Al fine di consentire il pieno rientro dall`emergenza, viene disposta l`immediata riattivazione dei lavori necessari per ultimare il termovalorizzatore di Acerra (NA) e l`autorizzazione presso quest`ultimo, al conferimento e al trattamento dei rifiuti aventi codici appositamente indicati, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
Viene, altresì, consentito, ferme restando le disposizioni afferenti alla realizzazione dell`impianto di termodistruzione di Salerno, l`avvio delle procedure per la costruzione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni, reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale.
Altra norma del testo autorizza il Sottosegretario di Stato, al fine di raggiungere un`adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli, mediante l`applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell`ambiente. A tale scopo, il Sindaco di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il sito ove ubicare il predetto impianto. Viene, altresì, precisato che in caso di mancato rispetto del termine indicato, il Consiglio dei Ministri provvede, in via sostitutiva, all`individuazione del sito stesso, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui all`art. 2, del D.Lgs. 36/03 relativo alle discariche dei rifiuti, e agli artt. 191 e 208 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente), viene prorogato l`esercizio degli impianti destinati allo stoccaggio dei rifiuti, in ragione della tipologia dei rifiuti conferiti, per il successivo trasporto negli appositi impianti di recupero, trattamento o smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti aventi codici appositamente indicati, in attesa di smaltimento, nonchè il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
Per quanto concerne la valutazione sull`apertura delle discariche e sull`esercizio degli impianti, viene disposto, in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al citato D.Lgs. 152/06, nonchè alla pertinente legislazione regionale in materia, che il Sottosegretario di Stato, procede alla convocazione della Conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Viene poi specificato che in caso di ritardo nella resa di detto parere, ovvero in caso di parere negativo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Ministri, si esprime in via sostitutiva entro i successivi sette giorni.
Con altra disposizione si rimanda la definizione delle discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei Comuni sedi di impianti di discarica ad un`apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d`intesa con il Ministero dell`Economia e delle finanze.
Con un`apposita norma viene modificata la composizione della Commissione tecnica di verifica dell`impatto ambientale, di cui al DPR 90/07, che vede il numero dei propri componenti ridotto da 60 a 50, al fine di contenere la spesa pubblica e incrementare l`efficienza procedimentale. A tale proposito, il Ministro dell`Ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, procede con proprio decreto, alla nomina dei 50 commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione tra i diversi tipi di competenze ed esperienze apportate da ciascuno dei componenti, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso procede con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della Commissione tecnica che vedrà quale componente di diritto il Segretario generale del predetto Dicastero.
Vengono, dettate, inoltre, norme relative agli impianti di depurazione delle acque reflue siti nella Regione Campania, all`immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nonchè misure volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nell`intero territorio della Regione.
Al fine di garantire l`informazione e la partecipazione dei cittadini, viene previsto che il Ministro dell`Ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definisce, con proprio provvedimento, apposite iniziative anche di carattere culturale e divulgativo.
Il decreto legge contiene, altresì, una norma di interpretazione autentica relativa all`art. 5 della L. 225/92 sullo stato di emergenza e potere di ordinanza e all`art. 5-bis, comma 5, del DL 343/01, convertito dalla L. 401/01 sul Dipartimento della protezione civile nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, di cui all`art. 3, della L. 20/94.
Ulteriori disposizioni prevedono, infine, l`istituzione del Fondo per l`emergenza rifiuti Campania, con dotazione pari a 150 milioni di euro e l`elenco delle norme a cui è permesso derogare per le finalità del decreto, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute dell`ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.
Il decreto legge, che scade il 22 luglio 2008, passa ora all`esame dell`Aula.
– Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”” (DDL 1185/C).
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1 del disegno di legge di conversione, comma aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione con la quale si prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell`art. 4, del DL 93/08, (norma relativa alla Società Alitalia, soppressa in corso d`esame – vedi dopo).
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Emendamento dei Relatori
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Art. 1, comma aggiuntivo
Con riferimento alle fattispecie indicate dal decreto, relative alla definizione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le quali è escluso il versamento dell`imposta comunale sugli immobili, non si fa luogo all`applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell`imposta comunale sugli immobili, relativa all`anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Art. 1, comma aggiuntivo
Viene previsto che i Comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell`imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell`accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Art. 3, comma 1
In relazione alla rinegoziazione dei mutui per la prima casa, viene introdotta una disposizione con la quale si prevede che al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione da stipulare tra l`Associazione bancaria italiana e il Ministero dell`Economia e delle finanze, è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto, ferma restando l`opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell`art. 8, comma 4, del DL 7/07, convertito dalla L. 40/07, sulle misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Art. 3, comma aggiuntivo
Viene inserita un`apposita norma con la quale si prevede che le disposizioni relative alla rinegoziazione dei mutui per la prima casa sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Art. 4
Viene soppressa la norma relativa allo sviluppo dei servizi di trasporto aereo che prevedeva la modifica dei termini del prestito concesso alla società Alitalia con il DL 80/08.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Il decreto legge, che si compone di 5 articoli, prevede, in particolare, l`esenzione a decorrere dall`anno 2008, dall`imposta comunale sugli immobili per la prima casadi cui al D.Lgs. 504/1992, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (cosiddette abitazioni di lusso) alle quali continuano ad applicarsi le detrazioni vigenti, di cui all`articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo.
Viene, altresì, specificato che ai fini dell`attuazione del federalismo fiscale, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, viene sospeso il potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
In relazione all`incremento della produttività del lavoro viene stabilita l`applicazione, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, di una imposta sostitutiva dell`imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, per le somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare e per gli incrementi di produttività. La norma ha natura sperimentale e si applica al solo settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2007, a 30.000 euro.Con altra disposizione concernente la rinegoziazione dei mutui per la prima casa viene previsto che il Ministero dell`Economia e delle finanze stipuli con l`Associazione Bancaria Italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un`apposita convenzione, aperta all`adesione delle banche e degli intermediari finanziari, con la quale si defin iscono le modalità e i criteri della suddetta rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l`acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell`abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. La proposta di rinegoziazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari ai soggetti interessati dovrà essere formulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto; la rata dei mutui, su richiesta del cliente, può scendere al tasso del 2006.
Particolarmente articolata risulta essere la norma sulla copertura finanziaria degli interventi previsti. Al riguardo, il decreto è corredato da un apposito allegato (elenco n. 1) in cui sono riportate le riduzioni di ciascuna autorizzazione di spesa indicata e il cui ammontare è pari a 1.010,5 milioni di euro per l`anno 2008, a 842,3 milioni di euro per l`anno 2009, a 644,5 milioni di euro per l`anno 2010 e a 186,5 milioni di euro a decorrere dal 2011.
Vengono apportate, altresì, modifiche in termini di riduzione quantitativa a somme previste dalla L. 244/07 (legge finanziaria 2008), dal DL 248/07 convertito dalla L. 31/08 e dalla L. 296/06 (legge finanziaria 2007), il cui ammontare è pari a 656,1 milioni di euro per l`anno 2008, a 749,1 milioni di euro per l`anno 2009, a 213,1 milioni di euro per l`anno 2010, a 124,5 milioni di euro per l`anno 2001, a 131,5 milioni di euro per l`anno 2012, a 79,5 milioni di euro per l`anno 2013 e a 75,5 milioni di euro a decorrere dall`anno 2014.
Viene appositamente indicato che le risorse derivanti dalle citate modifiche normative e quelle derivanti dalle riduzioni delle dotazioni di spesa di cui al richiamato elenco n. 1, confluiscono nel “Fondo per interventi strutturali di politica economica”” di cui all`art. 10, comma 5, del DL 282/04, convertito dalla L. 307/04 e sono utilizzate in parte a copertura degli oneri derivanti dal decreto legge.
Viene prevista, altresì, la riutilizzazione, ai fini di copertura, delle somme iscritte per la missione “Infrastrutture pubbliche e logistica””, programma “Sistemi stradali e autostradali””, già destinate fino al 2006 alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra Sicilia e il continente (“Ponte sullo Stretto””). Le suddette risorse, successivamente versate all`entrata del bilancio dello Stato sul finire del 2007 da Fintecna s.p.a, erano state riassegnate (in attuazione dell`articolo 1, comma 1155, della L.296/06) sul capitolo 7487 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture per l`anno 2008, per l`importo complessivo di euro 1.363.500.000 al fine di essere destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell`ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria.
La norma del decreto legge prescrive che tali risorse non ancora destinate al suddetto fine confluiscano al “Fondo per interventi strutturali di politica economica”” e che una parte delle stesse, pari a 611 milioni di euro, venga versata nell`anno 2008 su apposita contabilità speciale. Come si evince dalla relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, la differenza risultante tra l`importo complessivo confluito al citato Fondo (1.365,5 milioni di euro) e l`importo riversato dal Fondo stesso alla contabilità speciale (611 milioni di euro), pari a 752,5 milioni di euro costituisce quota parte delle risorse utilizzate per l`anno 2008 a copertura degli oneri recati dal decreto legge.
Il decreto legge, che scade il 27 luglio 2008, passa ora all`esame dell`Aula.