Si è svolta il 13 luglio u.s. l`audizione informale dell`Ance, presso le Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera dei Deputati, sulle disposizioni contenute nel disegno di legge recante “
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell`articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”” (DDL nn. 3222/C e 3481/C).
La delegazione dell`ANCE ha evidenziato, in premessa, che il provvedimento si propone di migliorare le condizioni di sicurezza nei cantieri nel caso in cui si rinvengano, durante le ordinarie attività, ordigni bellici inesplosi facendo rientrare tra i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggetto dell`attività di valutazione da parte del datore di lavoro ai sensi dell`art. 28 del D.Lgs 81/2008, quelli derivanti dal possibile rinvenimento dei suddetti ordigni interessati da attività di scavo.
L`ANCE, nel condividere l`obiettivo perseguito dal disegno di legge, ritiene, tuttavia, necessario apportare una modifica ulteriore all`allegato XV del D.Lgs 81/2008 relativo ai Piani di sicurezza e di coordinamento (PSC), ai Piani operativi di sicurezza (POS) ed alla stima dei costi per la sicurezza, prevedendo che il coordinatore della sicurezza per la progettazione, durante la redazione del PSC, debba tener conto dei rischi presenti, ivi compresi quelli specifici propri dell`attività di impresa.
L`esclusione dal PSC dell`analisi dei suddetti rischi porterebbe il coordinatore in fase di progettazione a non considerare quelli strettamente correlati ad attività altamente specializzate quali, ad esempio, scavi, strutture in elevazione, gallerie nonchè la bonifica di ordigni bellici, poichè le stesse rientrerebbero nella valutazione effettuata successivamente dall`impresa.
Inoltre, l`Associazione ha evidenziato che la proposta di includere dal PSC i rischi connessi a specifiche attività di imprese permetterebbe di eliminare l`attuale rischio di abbassamento delle misure di sicurezza per i lavoratori e di comportamenti scorretti da parte delle imprese meno virtuose, in quanto il legislatore prevede che le misure di sicurezza discendenti dall`analisi dei rischi effettuata dal coordinatore in fase di progettazione, vengano computate e stimate nei bandi di gara come costi da non assoggettare a ribasso d`asta.
Si veda precedente del 12 luglio 2010.
Si allega il testo del documento con il contributo dell`Ance consegnato agli atti delle Commissioni.