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Istituzione di una Commissione parlamentare d`inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette ``morti bianche"" (Doc. XXII, n. 6) - DL n. 92/2008 recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (DDL 692/S).

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Sintesi parlamentare n. 28/2008 della settimana dal 23 giugno al 27 giugno 2008

23 Giugno 2008
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Istituzione di una Commissione parlamentare d`inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”” (Doc. XXII, n. 6).
L`Aula ha approvato il Documento in oggetto volto ad istituire una Commissione monocamerale d`inchiesta composta da venti Senatori.
La stessa ha il compito di accertare, tra l`altro:
– la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette “morti bianche””, alle malattie, alle invalidità e all`assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;
– l`entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall`estero e alla loro protezione d esposizione a rischio;
– le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell`ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;
– il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l`efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;
– l`idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;
– l`incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonchè sul Servizio sanitario nazionale;
– quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
– l`incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalal criminalità organizzata;
– la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.
– Decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”” (DDL 692/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge con alcune modifiche al testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
In relazione alle modifiche al codice penale, viene inserita una disposizione con cui si modifica la rubrica del reato di associazione di tipo mafioso di cui all`articolo 416-bis c .p. al fine di includere anche le associazioni criminali straniere.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma con cui si modifica il D.Lgs. 271/89 contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. In particolare, viene sostituita la disposizione (art.132-bis) sulla formazione dei ruoli di udienza al fine di attribuire precedenza nello svolgimento dei processi ai procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore nel massimo ai 10 anni e, tra l`altro, ai delitti di criminalità organizzata.
Inoltre, viene previsto che nella formazione dei ruoli d`udienza il giudice assicura priorità assoluta alla trattazione dei processi concernenti i reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Emendamento a firma dei Relatori e del Governo
Art. 5

Con riferimento alla condotta penalmente rilevante di chi cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad uno straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, viene specificato che può aversi la confisca dell`immobile, altresì, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell`art. 444 c.p.p., anche qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Emendamento a firma del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una disposizione che sostituisce la norma sul pagamento in misura riddotta di cui all’articolo 16, comma 2, della L.689/1981 recante modifiche al sistema penale. Nella specie, viene previsto che la Giunta provinciale o comunale, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali possa stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro il limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista anche in deroga a quanto statuito dalla suddetta legge.
Emendamento a firma del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta un`apposita disposizione che disciplina il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio con cui si riconosce la possibilità di autorizzare un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate nel caso in cui risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità il quale è posto a disposizione dei prefetti delle province.
Emendamento a firma del Governo
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 26/2008.
Il decreto legge nelle more di una completa ed organica rivisitazione delle discipline di riferimento, interviene a modificare le norme vigenti che disciplinano il contrasto dei fenomeni di criminalità posti in essere da immigrati clandestini nonchè a rendere più severe le sanzioni per la violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Tra gli interventi sulle norme relative all`immigrazione clandestina, oltre alla modifica di disposizioni penali riguardanti l`espulsione dello straniero dallo Stato e la previsione, altresì, dell`allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell`Unione europea nei casi di condanna penale espressamente previsti, sono incluse modifiche al Testo Unico in materia di immigrazione di cui al D.Lgs. 286/1998.
Tra queste ultime, specificatamente, viene introdotta una nuova ipotesi di reato, modificata in corso d`esame, applicabile nei confronti di chi dà alloggio o cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni unitamente alla confisca dell`immobile in caso di condanna irrevocabile ovvero in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell`art. 444 c.p.p., anche nel caso di sospensione condizionale della pena e salvo che l`immobile non appartenga a persona estranea al fatto (vedi emendamento di cui sopra).
Per quanto riguarda i reati collegati alla circolazione stradale il testo interviene sulla fattispecie delittuosa di omicidio colposo (art. 589 c.p.) prevedendo l` inasprimento delle sanzioni per tutti i casi in cui l`evento dannoso è cagionato per violazione del Codice della strada (D.Lgs.285/92), ovvero sia dovuto a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, elevando da cinque a sette (inizialmente sei) anni il massimo della pena edittale.
Inoltre, viene innalzata da dodici a quindici anni il massimo della pena edittale per i casi in cui ci sia una pluralità di vittime (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) in conseguenza delle violazioni commesse.
Con l`inserimento di un comma aggiuntivo al reato di omicidio colposo, viene riservato un particolare trattamento sanzionatorio (reclusione da tre a dieci anni) a chi commette il fatto con violazione della disciplina della circolazione stradale in stato di alterazione conseguente all`assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o in rilevante stato di ebbrezza.
Analogamente, vengono previste sanzioni più severe per il reato di lesioni colpose per violazione del Codice della Strada dovuta al rilevante stato di ebbrezza o alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti. In corso d`esame sono state altresì inasprite le sanzioni per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all`articolo 416-bis c.p..
Il provvedimento legislativo modifica anche il Testo Unico delle leggi sull`ordinamento degli Enti Locali nella parte in cui vengono disciplinate le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale (D.Lgs. 267/00, art. 54), potenziandone i rispettivi poteri per contrastare la criminalità locale, in conformità ai mutati rapporti tra Stato ed Enti locali.
A tale riguardo, vengono riformulate le funzioni del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo e gli viene riconosciuto, tra l`altro, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l`incolumità pubblica e la sicurezza urbana. In corso d`esame è stata altresì inserita la previsione secondo cui il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro, al fine di adottare provvedimenti di espulsione o di allontaname nto dal territorio dello Stato.
Inoltre, il prefetto può, da parte sua, disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati al Sindaco.
Il decreto legge interviene, altresì, sulla legge 575/65 recante disposizioni contro la mafia al fine di riconoscere anche alle Direzioni distrettuali antimafia (e ai relativi procuratori) la competenza ad indagare e a proporre le misure di prevenzione c.d. antimafia della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell`obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
In corso d`esame è stata riformulata la suddetta disposizione con la previsione di ulteriori aspetti riguardanti in particolare l`applicazione delle misure di prevenzione.
Altra disposizione prevede il rafforzamento del coordinamento tra la polizia municipale e le forze dell`ordine. Al riguardo, in corso d`esame la norma è stata sostituita al fine di coinvolgere , altresì, la polizia provinciale nell`ambito dei piani coordinati di controllo.
Infine, sono apportate modifiche al codice di procedura penale estendendo, in particolare, l`ambito di applicazione dei riti speciali del giudizio immediato e di quello direttissimo, nonchè modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) relativamente alle norme sulla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e sulle conseguenti sanzioni amministrative accessorie che risultano più severe.
Il decreto legge, che scade il 25 luglio 2008, passa ora all`esame della Camera dei Deputati.
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DL n. 90/2008 recante misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (DDL 1145A/R- C) - DL n. 85 72008 recante disposizioni urgenti per l`adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell`articolo 1, commi 376 e 377, L.244/2007 (DDL 1250/C).

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Sintesi parlamentare n. 28/2008 della settimana dal 23 giugno al 27 giugno 2008

23 Giugno 2008
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI
DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”” (DDL 1145A/R- C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2, comma 2
In relazione alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato preposto per far fronte all`emergenza rifiuti in Campania, viene previsto che lo stesso è autorizzato altresì a porre in essere, d`intesa con il Ministro dell`Ambiente, con le procedure specificatamente indicate, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo per l`emergenza rifiuti Campania.
Emendamento votato ai sensi dell`art. 86, comma 4 bis del Regolamento
Art. 8, commi 2 e 3
Viene previsto che nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato l`esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi codici appositamente indicati sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento ed è altresì autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici.
Emendamento della Commissione
Art. 8-bis
In relazione alla norma concernente le misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori, viene precisato che il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente, definisce, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato per l`emergenza rifiuti in Campania, le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale (previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6, del 29 aprile 1992, in deroga ai commi 1117 e 1118, dell`art. 1, della L. 296/06, relativi alla promozione di fonti rinnovabili di energia e al comma 137, dell`art. 2, della L. 244/07 sulla procedura di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 18
Viene previsto che per le finalità del decreto e fermo restando il rispetto dei principi dell`ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell`ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato preposto per l`emergenza rifiuti in Campania e i capi missione sono autorizzati, ove necessario, per garantire la tutela di tale interesse, a derogare ad una serie di disposizioni appositamente indicate.
Emendamento della Commissione
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 26/2008 e 27/2008 .
Il provvedimento d`urgenza del Governo contiene disposizioni volte ad affrontare e risolvere la questione legata allo smaltimento dei rifiuti in Campania nonchè misure connesse al complessivo funzionamento del Dipartimento della protezione civile in relazione alle maggiori funzioni assegnate dal decreto stesso.
In particolare, per far fronte alla situazione in corso nella Regione Campania e comunque fino al 31 dicembre 2009, viene preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Capo del Dipartimento della protezione civile, dott. Guido Bertolaso.
Al fine di consentire il pieno rientro dall`emergenza, viene disposta l`immediata riattivazione dei lavori necessari per ultimare il termovalorizzatore di Acerra (NA) e l`autorizzazione presso quest`ultimo, al conferimento e al trattamento dei rifiuti aventi codici appositamente indicati, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
Viene, altresì, consentito, ferme restando le disposizioni afferenti alla realizzazione dell`impianto di termodistruzione di Salerno, l`avvio delle procedure per la costruzione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni, reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale.
Altra norma del testo autorizza il Sottosegretario di Stato, al fine di raggiungere un`adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli, mediante l`applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell`ambiente. A tale scopo, il Sindaco di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il sito ove ubicare il predetto impianto. Viene, altresì, precisato che in caso di mancato rispetto del termine indicato, il Consiglio dei Ministri provvede, in via sostitutiva, all`individuazione del sito stesso, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
Viene previsto che nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato l`esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi codici appositamente indicati sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento ed è altresì autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
Per quanto concerne la valutazione sull`apertura delle discariche e sull`esercizio degli impianti, viene disposto, in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al citato D.Lgs. 152/06, nonchè alla pertinente legislazione regionale in materia, che il Sottosegretario di Stato, procede alla convocazione della Conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Viene poi specificato che in caso di ritardo nella resa di detto parere, ovvero in caso di parere negativo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Ministri, si esprime in via sostitutiva entro i successivi sette giorni.
Con altra disposizione si rimanda la definizione delle discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei Comuni sedi di impianti di discarica ad un`apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d`intesa con il Ministero dell`Economia e delle finanze.
Con un`apposita norma viene modificata la composizione della Commissione tecnica di verifica dell`impatto ambientale, di cui al DPR 90/07, che vede il numero dei propri componenti ridotto da 60 a 50, al fine di contenere la spesa pubblica e incrementare l`efficienza procedimentale. A tale proposito, il Ministro dell`Ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, procede con proprio decreto, alla nomina dei 50 commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione tra i diversi tipi di competenze ed esperienze apportate da ciascuno dei componenti, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso procede con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della Commissione tecnica che vedrà quale componente di diritto il Segretario generale del predetto Dicastero.
Vengono, dettate, inoltre, norme relative agli impianti di depurazione delle acque reflue siti nella Regione Campania, all`immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nonchè misure volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nell`intero territorio della Regione.
Al fine di garantire l`informazione e la partecipazione dei cittadini, viene previsto che il Ministro dell`Ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definisce, con proprio provvedimento, apposite iniziative anche di carattere culturale e divulgativo.
Il decreto legge contiene, altresì, una norma di interpretazione autentica relativa all`art. 5 della L. 225/92 sullo stato di emergenza e potere di ordinanza e all`art. 5-bis, comma 5, del DL 343/01, convertito dalla L. 401/01 sul Dipartimento della protezione civile nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, di cui all`art. 3, della L. 20/94.
Ulteriori disposizioni prevedono, infine, l`istituzione del Fondo per l`emergenza rifiuti Campania, con dotazione pari a 150 milioni di euro nell`anno 2008 e l`elenco delle norme a cui è permesso derogare per le finalità del decreto e fermo restando il rispetto dei principi dell`ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell`ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato preposto per l`emergenza rifiuti in Campania e i capi missione sono autorizzati, ove necessario, a garantire la tutela di tale interesse, a derogare ad una serie di disposizioni appositamente indicate (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
Il decreto legge, che scade il 22 luglio 2008, passa ora alla lettura del Senato.
– Decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008, con modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per l`adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell`articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244“ (DDL 1250/C).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge nel testo trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 25/2008 .

Il decreto legge, che scade il 15 luglio 2008, passa ora all`esame dell`Aula.

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