Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 20 marzo scorso sono state trattate, tra l`altro, le seguenti tematiche:
Conferenza Stato-Regioni
Argomento:
Parere sullo Schema di decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze concernente i provvedimenti e le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del “patto stabilità interno”” per l`anno 2007, ai sensi dell`articolo 1, comma 669 e 670, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Approfondimenti:
La L. 296/06 (legge finanziaria 2007), all`articolo 1, comma 666, ha disposto che, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettano trimestralmente al Ministero dell`Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) nel termine di trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento (attraverso il sistema web appositamente istituito per il patto di stabilità interno nel sito specificatamente indicato), le informazioni relative tanto alla gestione di competenza, quanto a quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità individuate dal decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Al comma 669 della medesima disposizione di legge, è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non venga rispettato il patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009 nei termini di cui ai commi 667 e 668 dell`art. 1, L. 296/06, ai sensi dell`art. 8, comma 1, della L.131/03, relativo all`attuazione dell`art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo, diffida la Regione o la Provincia autonoma ad adottare i provvedimenti necessari entro il 31 maggio dell`anno successivo a quello di riferimento e a comunicarli al Ministero dell`Economia e delle Finanze secondo quanto disposto dal decreto di cui al suddetto comma 666.
In attuazione di quest`ultima norma, il Ministero dell`Economia e delle Finanze ha trasmesso lo Schema di decreto contenente i provvedimenti e le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del “patto di stabilità interno”” per l`anno 2007 il quale è stato oggetto d`esame nel corso di una riunione, a livello tecnico, tenutasi il giorno 27 febbraio 2008.
In tale ultima sede i rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato alcune questioni, tra cui, il possibile contrasto dell` applicazione automatica della maggiorazione della tassa automobilistica, prevista dall`art.1, comma 670, della L.296/06, con quanto prescritto dalla disciplina contenuta nello Statuto del Contribuente di cui alla L. 212/00, ed hanno proposto, a tal riguardo, di far decorrere gli effetti della suddetta maggiorazione dal 1° gennaio 2009, per evitare l`insorgere di ogni possibile contenzioso esperibile dai soggetti tenuti al pagamento della tassa.
Infatti, il suddetto comma 670 della L. 296/06 prevede che, decorso inutilmente il termine del 30 giugno, stabilito dal comma 669, nella Regione o nella Provincia autonoma interessata, con riferimento all`anno in corso, si applica automaticamente l`imposta regionale sulla benzina per autotrazione nella misura di euro 0,0258 e la tassa automobilistica regionale con l`aumento di cinque punti.
Sulla questione sollevata dalle Regioni i rappresentanti del Ministero dell`Economia e delle Finanze si sono riservati un`apposita valutazione, mentre, le Regioni nel corso della seduta hanno ribadito le perplessità sull`applicazione automatica della tassa automobilistica.
Al riguardo, il Governo ha sottolineato che la proposta delle Regioni è in contrasto con quanto statuito dall`articolo 1, comma 670, della legge finanziaria 2007 il quale, facendo esplicito riferimento all` “anno in corso””, non consente differimenti temporali e costituisce, pertanto, una deroga allo Statuto del contribuente.
Le Regioni, nonostante abbiano preso atto della necessità di dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni richiamate della legge finanziaria 2007, hanno sottolineato il ritenuto contrasto dello Schema di decreto con lo Statuto del contribuente.
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Argomento:
Parere, ai sensi dell`art.8bis del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, sullo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo economico relativo alla rimodulazione dei Patti territoriali e Contratti d`area.
Esiti: Rinvio
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Argomento:
Protocollo d`Intesa per realizzare forme stabili di collaborazione e cooperazione tra l`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e per la definizione dell`articolazione dell`Osservatorio dei contratti pubblici in una Sezione centrale e in una Sezione territorialmente decentrata.
Esiti: Rinvio
Approfondimenti:
Esaminato nella seduta del 26 marzo scorso.
Si veda precedente del 3 aprile 2008.
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/25/CE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all`esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali).
Esiti: Rinvio
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all`esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Approfondimenti:
In data 4 marzo 2008 è stato diramato alle Regioni lo Schema di decreto legislativo in oggetto, esaminato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2008.
Nella riunione tecnica del 12 marzo 2008, le Regioni hanno espresso parere favorevole sul provvedimento legislativo, con la richiesta di ripristinare, nell`Allegato VI-bis (Articolo 49-quindecies) del D.lgs. 257/07 una grandezza specificatamente individuata (cosiddetta “corrente indotta attraverso gli arti””) relativamente alla parte dei valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici.
Le suddette richieste avanzate dalle Regioni sono state ritenute accoglibili dai rappresentanti del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della Salute.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto del Ministro dello Sviluppo economico con il quale è adottato il Progetto di Innovazione Industriale “Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali e turistiche””.
Esiti: Rinvio
Approfondimenti:
Esaminato nella seduta del 26 marzo scorso.
Si veda precedente del 3 aprile 2008.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di DPCM recante “Revisione della rete stradale di interesse nazionale della Regione Liguria””.
Approfondimenti:
La L. 59/97 conferisce delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
In particolare, l`art. 1, comma 4, lett. b) della citata legge, stabilisce che alle modifiche della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, su proposta della Regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
Le Regioni hanno espresso parere favorevole alla conclusione dell`Intesa sullo Schema.
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Argomento:
Parere sulla Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali.
Esiti: Rinvio
Approfondimenti:
Esaminato nella seduta del 26 marzo scorso.
Si veda precedente del 3 aprile 2008.
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Argomento:
Intesa tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Ministero della pubblica Istruzione, il Ministero dell`Università e Ricerca, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.
Approfondimenti:
L`articolo 8, comma 6, della L.131/03 per l`adeguamento dell`ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 3/01, di riforma del Titolo V della Costituzione, attribuisce al Governo la possibilità di stipulare intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata volte all`armonizzazione delle rispettive legislazioni o al raggiungimento di posizioni unitarie, ovvero al conseguimento di obiettivi comuni.
La L. 196/97 detta disposizioni in materia di promozione dell`occupazione, mentre, l`Allegato A dell`Accordo Stato-Regioni del 18 Febbraio 2000 ed il Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale n. 166/01 riguardano l`accreditamento delle strutture e delle sedi formative.
Con la suddetta riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. 3/01), all`articolo 117, comma 3, è stato ridefinito il ruolo istituzionale dello Stato e delle Regioni e Province autonome con la precisa individuazione delle materie di rispettiva competenza.
Il 1° agosto 2002 è stato sancito l`Accordo Stato-Regioni sull`accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative e sono stati implementati, nell`arco temporale tra il 2001 e il 2007, dispositivi di accreditamento dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Il suddetto decreto ministeriale n. 166/01 ha reso trasparenti l`offerta formativa territoriale e la definizione dei requisiti delle sedi e dei soggetti attuatori, con l`individuazione di regole minime condivise a livello nazionale; inoltre, l`innalzamento degli obiettivi strategici per l`accreditamento rende l`accreditamento stesso uno strumento per far crescere qualitativamente l`offerta formativa tenuto conto dell`evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale.
Il Ministero del Lavoro e il Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome hanno intrapreso dal 2006 un processo di riflessione sull`esperienza intercorsa, definendo un nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative diretto alla qualità dei servizi.
In data 5 luglio 2007 la Commissione IX della Conferenza ha approvato la proposta di revisione del sistema di accreditamento, così come elaborata dal gruppo tecnico appositamente istituito e coordinato da ISFOL e Tecnostruttura.
Ai fini della condivisione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento si è insediato, presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, un tavolo di confronto tra il Ministero stesso, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell`Università e ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Parti sociali, il quale si è riunito il 18 gennaio 2008.
In data 17 marzo 2008 il Ministero ha diramato il testo contenente la proposta di Intesa condivisa dal Ministero della Pubblica Istruzione, nonchè dal Coordinamento tecnico della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni.
Nel corso della seduta il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno manifestato il rispettivo assenso alla conclusione dell`Intesa.
Con il raggiungimento dell`Intesa le parti, considerata l`importanza del miglioramento di erogazione dei servizi (di istruzione, di formazione, di orientamento, di incontro tra domanda e offerta di lavoro) e dell`accreditamento quale strumento per elevare la qualità e l`efficacia dei sistemi di formazione, convengono di individuare un set minimo di principi, criteri, linee di indirizzo e requisiti per l`accreditamento delle strutture formative quale sistema di regole progressivamente attuabile.
Inoltre, ritengono di considerare tale set minimo l`obiettivo del graduale adeguamento degli attuali dispositivi di accreditamento al fine di costituire un sistema che possa rispondere ad una logica di mantenimento di un livello qualitativo condiviso e praticabile su tutto il territorio nazionale; nonchè intendono procedere, all`interno del tavolo di confronto istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all`elaborazione di approfondimenti per l`individuazione di macrotipologie formative per cui possono essere previsti eventuali requisiti specifici.
Con l`Intesa vengono esclusi dall`accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale oltre alle aziende e agli enti pubblici e privati in cui si realizzano attività di stage e tirocinio.
L`Intesa è corredata da cinque Allegati ed in particolare l`Allegato n. 1, relativo alla struttura del nuovo sistema di accreditamento, contiene i principi guida del lifelong learning, del mantenimento dei requisiti e dell`efficacia dei controlli, della semplificazione ed accertabilità dei requisiti e dell`integrazione e sinergia nei controlli. Nello stesso Allegato vengono individuate le linee di indirizzo suddivise in criteri tra cui, le risorse infrastrutturali e logistiche, l`affidabilità economica e finanziaria, le capacità gestionali e le risorse professionali, l`efficacia e l`efficienza, le relazioni con il territorio.
Nell`Allegato n.2 vengono illustrate le Tabelle sui requisiti/linee d`indirizzo, nel n. 3 è contenuto l`elenco degli adempimenti sulla sicurezza, prevenzione incendi e antinfortunistica, nel n. 4 lo standard documentale minimo (dossier delle credenziali).
Infine, nell`Allegato n. 5 è riportato il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29/11/07 recante i criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell`obbligo di istruzione.
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Argomento:
Parere sullo schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali recante “Approvazione delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale””.
Esiti: Rinvio
Approfondimenti:
Esaminato nella seduta del 26 marzo scorso.
Si veda precedente del 3 aprile 2008.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto del Ministro dei Trasporti di ripartizione del fondo per il finanziamento di interventi e servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti.
Approfondimenti:
L`articolo 1, comma 247, della L. 244/07 ( legge finanziaria 2008) dispone che per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è attribuito alle Regioni e alle Province autonome l`incremento della riscossione dell`IVA e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.
Al successivo comma 249 è prevista, per le finalità suddette, l`istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi e servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti medesimi.
La stessa legge finanziaria 2008, all`art.1, comma 250, stabilisce, altresì, che le modalità attuative della partecipazione alla riscossione dei tributi erariali e del trasferimento del Fondo suddetto, nonchè i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi, siano definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture, d`intesa con la Conferenza.
In attuazione del richiamato dettato normativo, è stato predisposto lo Schema di decreto del Ministro dei Trasporti trasmesso in data 20 marzo 2008.
Nel corso della seduta, le Regioni hanno manifestato avviso favorevole alla conclusione dell`Intesa, formulando la richiesta di accoglimento di alcuni emendamenti inseriti in un documento consegnato nella stessa sede.
Il Governo ha quindi ritenuto di accogliere alcune delle suddette richieste emendative ed è stata sancita l`Intesa.
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Argomento:
Intesa sulla proposta del Ministero della Salute inerente “Accordo di programma integrativo 2008 per il settore degli investimenti sanitari”” con la Regione Molise.
Approfondimenti:
L`art. 20, della L. 67/88 autorizza l`esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti.
L`art. 5 bis, del D.Lgs. 502/92 demanda al Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell`Economia e delle finanze e d`intesa con questa Conferenza, la facoltà di stipulare accordi di programma con le Regioni e con gli altri soggetti pubblici interessati, nell`ambito del programma nazionale straordinario di interventi di cui al citato art. 20 della L. 67/88.
Sulla proposta di Accordo di programma in oggetto, attuativo del suddetto art. 5 bis del D.Lgs. 502/92, è stato acquisito l`assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome.
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Argomento:
Intesa sulla proposta del Ministero della Salute inerente “Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari”” con la Regione Sardegna.
Approfondimenti:
L`art. 20, della L. 67/88 autorizza l`esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti.
L`art. 5 bis, del D.Lgs. 502/92 demanda al Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell`Economia e delle finanze e d`intesa con questa Conferenza, la facoltà di stipulare accordi di programma con le Regioni e con gli altri soggetti pubblici interessati, nell`ambito del programma nazionale straordinario di interventi di cui al citato art. 20 della L. 67/88.
Sulla proposta di Accordo di programma in oggetto, attuativo del suddetto art. 5 bis del D.Lgs. 502/92, è stato acquisito l`assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome.
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Argomento:
Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze, inerente “Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari – 2° stralcio”” con la Regione Abruzzo.
Approfondimenti:
L`art. 20, della L. 67/88 autorizza l`esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti.
L`art. 5 bis, del D.Lgs. 502/92 demanda al Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell`Economia e delle finanze e d`intesa con questa Conferenza, la facoltà di stipulare accordi di programma con le Regioni e con gli altri soggetti pubblici interessati, nell`ambito del programma nazionale straordinario di interventi di cui al citato art. 20 della L. 67/88.
Sulla proposta di Accordo di programma in oggetto, attuativo del suddetto art. 5 bis del D.Lgs. 502/92, è stato acquisito l`assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome.
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Argomento:
Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, predisposto su proposta del Ministero delle Politiche europee, del Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo economico.
Esiti: Rinvio
Approfondimenti:
Esaminato nella seduta del 26 marzo scorso.
Si veda precedente del 3 aprile 2008.
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Conferenza Unificata
Argomento:
Deliberazione concernente individuazione, per l`anno 2008, delle Regioni di cui all`articolo 4 dell`intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell`associazionismo comunale, sancita con atto n. 936 del 1° marzo 2006.
Approfondimenti:
L`art. 4 dell`Intesa sancita il 1° marzo 2006 dispone che al fine di partecipare al riparto delle risorse statali a sostegno dell`associazionismo comunale, le Regioni che hanno adottato una disciplina conforme ai criteri di cui all`art. 3 ed hanno intrapreso il processo concertativo ai sensi dell`art. 5, ne danno documentata comunicazione alla Conferenza Unificata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che la Conferenza Unificata, acquisite le comunicazioni di cui al comma 1, individua, entro il 31 marzo di ogni anno, le Regioni che, avendo adottato una disciplina conforme all`art. 3, partecipano al riparto delle risorse statali per l`anno di riferimento.
Il citato art. 3 dell`Intesa prevede che le risorse statali sono ripartite tra le Regioni che hanno adottato discipline di incentivazione nelle quali: a) non vi siano limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di Comuni e a Comunità montane; b) siano previste forme di premialità per le gestioni associative svolte da Unioni di Comuni e da Comunità montane; c) siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l`associazionismo dei piccoli Comuni; d) sia prevista l`attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente attivate ovvero siano previste istruttorie di verifica sul funzionamento reale della forma associata; e) sia prevista la concessione dei contributi entro l`anno finanziario di riferimento.
L`art. 5 della richiamata Intesa dispone che le Regioni si impegnano a valutare con le rappresentanze degli Enti locali, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli effetti conseguenti all`applicazione dell`Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 28 luglio 2005 e di quella sancita il 1° marzo 2006, anche al fine di concordare eventuali modifiche dei criteri di concessione dei contributi e di valorizzare le esperienze associative consolidate cui partecipano i piccoli Comuni. L`art. 5 stabilisce, inoltre, che le Regioni, entro il termine di cui all`art. 4, comma 1, della stessa Intesa, comunicano alla Conferenza Unificata le iniziative a tal fine intraprese, gli atti adottati e gli eventuali accordi assunti con le rappresentanze degli Enti locali.
Ai fini della applicazione della citata disposizione per l`anno 2008, le Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Marche, Lazio e Sicilia hanno fatto pervenire la relativa documentazione che è stata trasmessa al Ministero dell`Interno, alle Regioni e agli Enti locali.
Le Regioni hanno espresso avviso favorevole alla individuazione di tutte le Regioni che hanno presentato la documentazione, salvo la Regione Marche che ha reso noto di non avere raggiunto l`Intesa con la relativa rappresentanza degli Enti locali, chiedendo, altresì, che tutti i fondi attiva in materia di associazionismo siano regionalizzati, coerentemente con il riparto di competenze definito dalla Costituzione.
Anche l`ANCI, l`UPI e l`UNCEM hanno espresso parere favorevole all`individuazione di tutte le Regioni salvo la Regione Marche.
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Argomento:
Presa d`atto della percentuale di risorse da riservare, per l`anno 2008, al Ministero dell`Interno in base all`articolo 8, comma 2, lett. b, dell`intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell`associazionismo comunale sancita con atto rep. n. 936 del 1° marzo 2006.
Approfondimenti:
L`art. 8, comma 1, dell`Intesa del 1° marzo 2006 stabilisce che al Ministero dell`Interno è riservata la gestione delle risorse finanziarie statali destinate al finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di Comuni e della quota delle risorse per l`esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che le risorse di cui sopra, valutate congrue in relazione al complesso del fenomeno associativo e ai contributi in corso per le fusioni di Comuni, sono quantificate: a) per le fusioni in relazione alla normativa vigente; b) per l`esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato nella misura fino al 15% del complesso delle risorse stanziate, detratte le somme di cui alla lett. a). Viene, altresì, prevista l`attivazione, presso la Conferenza Unificata, di un tavolo tecnico avente il compito di verificare la corrispondenza tra le competenze statali esercitate dai Comuni in forma associata e i costi reali di dette funzioni.
In data 7 marzo 2008 il Ministero dell`Interno ha fatto pervenire una proposta che, per l`anno 2008, fissa al 6,5 la percentuale delle risorse destinate all`esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato, in applicazione del citato art. 8. dell`Intesa del 1° marzo 2006.
Nel corso della riunione tecnica del 18 marzo u.s., convocata per definire tale percentuale, i rappresentanti delle Regioni, pur evidenziando taluni rilievi in ordine alla procedura utilizzata, hanno chiesto di procedere rapidamente alla erogazione dei fondi in questione e di rivedere, quanto prima, i criteri previsti dalla suddetta Intesa, prendendo atto, quindi, della proposta del Ministero dell`Interno, accogliendola a condizione che detta percentuale rimanga invariata, nel caso non si dovesse giungere ad una revisione dei criteri previsti dalla richiamata Intesa.
Il Governo, le Regioni e gli Enti locali hanno concordato di fissare nel 6,5% la percentuale delle risorse complessive di competenza del Ministero dell`Interno da destinare all`esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.
Approfondimenti:
Lo Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 febbraio 2008.
Nel corso della riunione tecnica tenutasi il 13 marzo u.s., i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e delle Autonomie locali, hanno proposto alcune modifiche al suddetto Schema.
I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e l`ANCI hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto in oggetto, condizionato all`accoglimento delle richieste emendative contenute in appositi documenti allegati all`Atto.
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Argomento:
Accordo sullo Schema di accordo quadro per la realizzazione di un`offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell`infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni.
Approfondimenti:
I commi 630 e 1259 dell`art. 1, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) prevedono rispettivamente l`attivazione di progetti tesi all`ampliamento qualificato dell`offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età, e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido.
In data 14 giugno 2007 è stato sancito l`Accordo in Conferenza Unificata con cui è stata data attuazione all`art. 1, comma 630 della suddetta legge, limitatamente all`anno 2007-2008, per l`attivazione in via sperimentale di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell`infanzia o di asili nido.
Il 26 settembre 2007 e il 14 febbraio 2008 sono state sancite le Intese in Conferenza Unificata con cui lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali confermano l`impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia, tra cui quelli sopra descritti.
In data 13 marzo 2008 è pervenuto lo Schema di Accordo-quadro dal Ministero della Pubblica istruzione.
Nel corso della riunione tecnica del 18 marzo 2008 sono state avanzate alcune richieste di modifica da parte della Regione Lombardia e dell`ANCI che sono state accolte dalle amministrazioni statali interessate.
Le Regioni hanno espresso avviso favorevole all`Accordo con le modifiche concordate in sede tecnica e con la richiesta di inserire un ulteriore emendamento che il Governo ha accolto.
L`ANCI e l`UPI, nell`esprimere parere favorevole all`Accordo, hanno sottolineato il rispetto dei criteri che garantiscano all`organizzazione l`omogeneità dal punto di vista del profilo della qualità formativa, educativa e didattica.
Anche l`UNCEM ha espresso avviso favorevole alla conclusione dell`Accordo in oggetto.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di de creto del Ministro dello Sviluppo economico che definisce le Linee guida nazionale per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni in materia.
Approfondimenti:
Il D.Lgs. 192/05 relativo all`attuazione della direttiva 2002/91/CE prevede, in particolare, all`art. 5, comma 1, le iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in materia di rendimento energetico nell`edilizia, e all`art. 6, comma 9, l`emanazione di linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Per l`attuazione delle suddette disposizioni è prevista l`emanazione di decreti del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente e del Ministro delle Infrastrutture, acquisista l`Intesa con la Conferenza Unificata.
Nel corso della riunione tecnica del 17 marzo 2008, il Ministero delle Infrastrutture, le Regioni e l`ANCI hanno chiesto di apportare al testo alcune integrazioni e modificazioni, ritenute condivisibili dal Ministero dello Sviluppo economico e dall`ANCI e si è convenuto di convocare un ulteriore incontro tecnico per il 19 marzo nel quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell`Intesa sul provvedimento in esame.
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l`efficienza degli usi finali dell`energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
Approfondimenti:
Si veda precedente del 28 marzo 2008.
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Argomento:
Proposta di modifiche all`intesa della Conferenza Unificata, sancita ai sensi dell`articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, in data 13 ottobre 2005, per la realizzazione del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, di cui all`articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.289.
Approfondimenti:
L`art. 80, comma 21, della L. 289/02 (legge finanziaria 2003) prevede l`inclusione nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla L. 443/01 (“Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive””), di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che ricadono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico.
In data 13 ottobre 2005 è stata sancita l`Intesa dalla Conferenza Unificata contenente le modalità per la predisposizione e l`attuazione del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici rientranti in zone soggette a rischio sismico vista la L. 23/1996 recante “Norme per l`edilizia scolastica””, nonchè l`art. 8, comma 6, della L. 131/03 secondo cui il Governo può stipulare intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o Unificata per favorire l`armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie ovvero il conseguimento di obiettivi comuni.
Il 17 marzo 2008 il Ministero delle Infrastrutture ha inviato un documento contenente, in via dettagliata, le modifiche all`Intesa del 13 ottobre 2005 concordate in sede di riunione tecnica (allegato all`Atto) sul quale, nel corso della seduta, le Regioni e l`UNCEM hanno espresso il rispettivo avviso favorevole alla conclusione dell`Intesa.
L`ANCI e l`UPI hanno subordinato l` avviso favorevole alla conclusione dell`Intesa all`accoglimento di un emendamento al suddetto documento e reso noto in seduta che è stato accolto dal Governo.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell`articolo 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: “Attuazione della direttiva 2002/91/CEE sul rendimento energetico in edilizià
Approfondimenti:
Il D.Lgs. 192/05 relativo all`attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia prevede, in particolare, all`art. 4, comma 1, lett. c), l`emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica volto a definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici.
Nella riunione tecnica del 19 marzo scorso le Regioni hanno formulato, rispetto alle proposte già evidenziate nella precedente riunione tecnica, ulteriori richieste di modifica al testo, ritenute accoglibili dal Ministero dello Sviluppo economico e l`ANCI ha espresso avviso favorevole alla conclusione dell`Intesa.
A seguito di questa riunione il Ministero dello Sviluppo economico ha elaborato il testo definitivo sul quale le Regioni, l`UPI e l`UNCEM hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell`Intesa così come l`ANCI, con la raccomandazione di mantenere aperto il confronto con le autonomie locali in fase di attuazione del decreto stesso, accolta dal Ministero dello Sviluppo economico.
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Argomento:
Parere sullo Schema di decreto del Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferita in maniera differenziata””.
Approfondimenti:
L`art. 183 del D.Lgs. 152/06, recante norme in materia ambientale, al comma 1, lett. cc) prevede, oltre a quello che s`intende per centro raccolta (area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l`attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti), che la disciplina degli stessi venga stabilita con decreto del Ministro dell`Ambiente, sentita la Conferenza Unificata.
Lo Schema di decreto ministeriale in oggetto contiene due allegati, il primo recante “Requisiti tecnico gestionali relativi al centro raccolta dei rifiuti urbani e assimilati”” e il secondo recante “Requisiti tecnico gestionali relativi al centro raccolta””.
Nel corso della riunione tecnica del 19 marzo u.s. sono state analiticamente esaminate le proposte contenute nei due documenti, presentati uno dal coordinamento regionale e l`altro dall`ANCI, buona parte delle quali sono state accolte e concordate con il Ministero proponente.
I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno presentato un documento con degli emendamenti, così come i rappresentanti delle Autonomie locali ed hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto ministeriale, condizionato all`accoglimento degli emendamenti contenuti nei documenti allegati all`Atto.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto del Ministro della Solidarietà sociale concernente l`utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2008 e 2009.
Approfondimenti:
L`articolo 1 della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), comma 1264, prevede l`istituzione di un “Fondo per le non autosufficienze”” presso il Ministero della Solidarietà sociale allo scopo di assicurare l`attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.
A tale Fondo viene assegnata la somma di 100 milioni di euro per l`anno 2007 e 200 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. La medesima disposizione di legge, al comma 1265, stabilisce che gli atti e i provvedimenti relativi all`utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, previa Intesa con la Conferenza Unificata.
Con l`articolo 2, comma 465, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) il suddetto Fondo è stato incrementato di 100 milioni di euro per l`anno 2008 e di 200 milioni di euro relativamente all`anno 2009.
Il Ministero della Solidarietà sociale ha trasmesso in data 17 marzo 2008 la stesura definitiva di uno Schema di decreto sul riparto delle risorse assegnate al “Fondo per le non autosufficienze”” per gli anni 2008 e 2009 ai fini dell`acquisizione dell` Intesa prevista ed ha successivamente comunicato l`acquisizione del concerto dei Ministeri interessati sulla versione definitiva dello Schema.
Nel corso della seduta le Regioni e le Province autonome hanno proposto una modifica allo Schema secondo cui: “Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del seguente decreto nell`ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti””.
La suddetta richiesta emendativa è stata ritenuta condivisibile dai rappresentanti dei Ministeri interessati.
Previo assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonchè dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane è stata sancita l`Intesa.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto del Ministro della Solidarietà soci ale concernente il riparto del Fondo nazionale per l`infanzia e l`adolescenza per l`anno 2008.
Approfondimenti:
L`art. 1, della L. 285/97 sulla promozione di diritti e di opportunità per l`infanzia e l`adolescenza, istituisce il Fondo nazionale per l`infanzia e l`adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale.
L`art. 46, comma 1, della L. 289/02 (legge finanziaria 2003) dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all`art. 80, comma 17, della L. 388/00 (legge finanziaria 2001), e dagli stanziamenti previsti per gli interventi comunque finanziati a carico del Fondo stesso.
Il comma 2, del medesimo art. 46, demanda al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle finanze, d`intesa con la Conferenza Unificata, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui sopra per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo stesso.
L`art. 1, comma 1258, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), come modificato dall`art. 2, comma 470, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l`infanzia e l`adolescenza, sia determinata, limitatamente alle risorse destinate ai Comuni, annualmente dalla legge finanziaria.
La disposizione ha, quindi, disciplinato che per quanto riguarda le somme destinate ai Comuni, di cui all`art. 1, comma 2, della citata L. 285/97 (c.d. città riservatarie), venga previsto uno stanziamento autonomo rispetto alle annualità precedenti, allorquando le stesse erano considerate nell`ambito dello stanziamento assegnato al Fondo nazionale per le politiche sociali e ripartite con il decreto annuale di riparto di tale Fondo.
Le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l`infanzia e l`adolescenza continuano a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali e, per tale ragione, il Ministero della Solidarietà sociale “ritiene che alle risorse del Fondo nazionale per l`infanzia e l`adolescenza destinate alle predette città riservatarie continuino ad applicarsi le modalità di riparto previste per il Fondo nazionale per le politiche sociali””.
Sullo Schema di decreto del Ministro della Solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse del Fondo nazionale per l`infanzia e l`adolescenza destinate alle città riservatarie, per l`anno 2008, è stato acquisito l`assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane alla conclusione dell`Intesa.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto interministeriale recante definizione di alloggio sociale esente dall`obbligo di notifica degli aiuti di stato.
Approfondimenti:
L`art. 5, della L. 9/07 sugli interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali, prevede che con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con i Ministri della Solidarietà sociale, delle Politiche per la famiglia, per le Politiche giovanili e le attività sportive, previa Intesa della Conferenza Unificata, siano definite le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall`obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
Nel corso delle riunioni tecniche tenutesi in data 5 e 19 luglio 2007 i rappresentanti delle amministrazioni interessate hanno formulato richieste di modifica al testo dello Schema di decreto predisposto in attuazione del suddetto art. 5, della L. 9/07, mentre nella riunione tecnica del10 ottobre 2007 è stato concordato di sospendere l`esame del provvedimento per consentire un approfondimento di carattere politico tra le Regioni e l`ANCI.
Il 13 marzo u.s. è stato trasmesso il nuovo Schema di decreto sulla definizione di alloggio sociale esente dagli aiuti di Stato, sul quale le Regioni e l`ANCI hanno formulato alcune richieste di modifica.
Sul nuovo testo che recepisce le richieste di modifica le Regioni, l`ANCI, l`UPI e l`UNCEM hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell`Intesa.
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Argomento:
Intesa sullo Schema di decreto del Ministro dello Sviluppo economico di attuazione dell`articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, recante i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici.
Esiti:Rinvio
Approfondimenti:
Esaminato nella seduta del 26 marzo scorso.
Si veda precedente del 3 aprile 2008.
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Argomento:
Parere sul decreto del Ministro dello Sviluppo economico sulla classificazione di gasdotti come reti di trasporto regionale.
Esiti: Rinvio
Approfondimenti:
Esaminato nella seduta del 26 marzo scorso.
Si veda precedente del 3 aprile 2008.
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Si veda precedente del 19 marzo 2008.