CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI
DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”” (DDL 1185/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, con la votazione di fiducia su un emendamento del Governo integrativo e sostitutivo del provvedimento, il decreto legge in oggetto.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 27/2008.
Il testo legislativo, come integrato dall`emendamento del Governo, contiene alcune novità che riproducono, quasi interamente, le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
In particolare, relativamente alla norma sulla rinegoziazione dei mutui per la prima casa, è stata prevista la possibilità, al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, che nella convenzione da stipulare tra l`Associazione bancaria italiana e il Ministero dell`Economia e delle finanze (di cui al decreto stesso), le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto, ferma restando l`opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell`art. 8, comma 4, del DL 7/07, convertito dalla L. 40/07, sulle misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
Inoltre, è stata inserita un`apposita norma con la quale si stabilisce che le disposizioni sulla rinegoziazione dei mutui per la prima casa siano derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario ed è stata riformulata la disposizione sulle garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione che continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all`articolo 39, comma 5, del D.Lgs. 385/93.
Relativamente alla norma sull`esenzione dall`ICI per la prima casa, è stato specificato che con riferimento alle fattispecie indicate dal decreto, relative alla definizione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le quali è escluso il versamento dell`imposta comunale sugli immobili, non si applicano le sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell`imposta comunale sugli immobili, relativa all`anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
è stato, altresì, previsto che i Comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell`imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell`accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.
è stata rivisitata, altresì, la disposizione con cui si provvede a disciplinare la copertura finanziaria degli interventi previsti dal decreto legge rideterminando l`ammontare delle riduzioni di ciascuna autorizzazione di spesa indicata e riportata nell`apposito allegato (elenco n. 1) che risulta essere pari a 869 milioni di euro per il 2008, 725,8 milioni di euro per il 2009 e 567 milioni di euro per il 2010. Al riguardo, inoltre, altre modifiche hanno interessato le disposizioni che apportano correzioni alla L.296/06 (legge finanziaria 2007) e alla L. 244/07 (legge finanziaria 2008).
è stata, infine, soppressa la norma relativa allo sviluppo dei servizi di trasporto aereo che modificava i termini del prestito concesso alla società Alitalia con il DL 80/08 e nel contempo è stata dettata una disposizione con cui si fanno salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell`art. 4 del DL 93/08.
Restano confermate altre norme contenute nel testo originario del decreto legge.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative:
– all`esenzione a decorrere dall`anno 2008, dall`imposta comunale sugli immobili per la prima casadi cui al D.Lgs. 504/1992, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (cosiddette abitazioni di lusso) alle quali continuano ad applicarsi le detrazioni vigenti, di cui all`articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo;
– alla sospensione, ai fini dell`attuazione del federalismo fiscale, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
– alla detassazione degli straordinari con l`applicazione, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, di una imposta sostitutiva dell`imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, per le somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare e per gli incrementi di produttività. La norma ha natura sperimentale e si applica al solo settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2007, a 30.000 euro;
– alla rinegoziazione dei mutui per la prima casa per cui il Ministero dell`Economia e delle Finanze stipula con l`Associazione Bancaria Italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un`apposita convenzione, aperta all`adesione delle banche e degli intermediari finanziari, con la quale si definiscono le modalità e i criteri della suddetta rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l`acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell`abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli interventi previsti dal decreto legge, rimane ferma la norma che consente la riutilizzazione delle somme iscritte per la missione “Infrastrutture pubbliche e logistica””, programma “Sistemi stradali e autostradali””, già destinate fino al 2006 alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra Sicilia e il continente (“Ponte sullo Stretto””).
Il decreto legge, che scade il 27 luglio 2008, passa ora all`esame del Senato.
– Decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008, con modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per l`adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell`articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244“ (DDL 1250/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali identico a quello trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 25/2008 e 28/2008 .
Il decreto legge, nel prevedere alcuni accorpamenti, ha trasferito le funzioni del Ministero del Commercio Internazionale con le relative risorse finanziarie, strumentali e di personale al Ministero dello Sviluppo Economico; all`attuale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono trasferite le funzioni proprie del Ministero dei Trasporti.
Inoltre, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali così come risultante dal nuovo assetto governativo, sono state attribuite le competenze proprie del Ministero dell a Solidarietà Sociale tra cui i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari e il coordinamento delle politiche per l`integrazione degli stranieri immigrati, fatte salve le attribuzioni riservate al Presidente del Consiglio dei Ministri.
In particolare queste ultime riguardano, tra l`altro, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonchè le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l`infanzia e l`adolescenza. Il Presidente del Consiglio esercita, altresì, le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle Attività Produttive e, direttamente o per delega al Ministro per la Semplificazione normativa, assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa.
Altri trasferimenti riguardano le funzioni del Ministero dell`Università e della Ricerca che risultano assegnate al Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca e le funzioni del Ministero della Salute con le relative risorse finanziarie, strumentali e di personale che vengono trasferite al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Inoltre, le funzioni del Ministero delle Comunicazioni sono trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il provvedimento d`urgenza prevede, relativamente alle strutture delle Amministrazioni per cui si è verificato un trasferimento di funzioni, che saranno emanati dei regolamenti a norma dell`articolo 4 del d.lgs. 300/99 per ridefinire gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine e i Ministeri di destinazione.
Il testo detta, altresì, una disciplina transitoria con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti. A tal proposito, in attesa dell`approvazione del regolamento di organizzazione dei rispettivi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell`Economia e delle Finanze.
In corso d`esame sono state inserite, tra l`altro, alcune disposizioni di modifica della L. 124/07 sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, che riguardano la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e le norme di contabilità di cui, rispettivamente all`articolo 5, comma 3 e all`articolo 29, comma 3.
Il decreto legge, che scade il 15 luglio 2008, torna ora all`esame del Senato.