Con la sentenza n. 367 del 7 novembre 2007 la Corte Costituzionale, rigettando il ricorso delle Regioni Piemonte, Calabria e Toscana, ha dichiarato la legittimità delle modifiche al Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) apportate dal D.Lgs. 157/2006 in relazione alla parte sui beni paesaggistici.
A giudizio delle Regioni, le modifiche del D.Lgs. 157/2006 avevano rafforzato, in contrasto con il principio di sussidiarietà, la partecipazione dello Stato all`esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio già attribuite al livello regionale, ledendo altresì la competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali.
La Consulta ha ribadito in via generale che:
–sul territorio gravano una pluralità di interessi pubblici
–quelli concernenti la conservazione del paesaggio e dell`ambiente spettano in via esclusiva allo Stato e precedono o comunque costituiscono un limite alla tutela degli altri interessi generali assegnati alla competenza concorrente delle Regioni
–tutti questi interessi possono essere coordinati fra loro, ma devono necessariamente rimanere distinti
–la legislazione statale ha fatto ricorso proprio a forme di coordinamento e di intesa in materia di beni paesaggistici, affidando alle Regioni il compito di redigere i piani paesaggistici o i piani territoriali aventi valore di tutela ambientale, attraverso i quali si estrinseca la funzione di conservazione del paesaggio e dell`ambiente, valori primari ed assoluti.
Pertanto le Regioni sono effettivamente coinvolte in questa funzione, poichè a loro spetta la concreta individuazione dei beni paesaggistici e la loro collocazione nei relativi piani, così che non possono lamentare la lesione di prerogative costituzionali.