In relazione all`iter del disegno di legge recante
“Norme per la disciplina dell`accesso all`attività imprenditoriale nel settore dell`edilizia”” (DDL 60/C e abb.) all`attenzione, in prima lettura, dell`Aula della Camera dei Deputati, l`Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni al provvedimento che prevede, tra l`altro, una classificazione delle attività professionali in edilizia articolata su due livelli comprendenti, da un lato, le attività di costruzione e, dall`altro, le attività di manutenzione e finitura.
Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte:
– Requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico
Si propone di chiarire che la disposizione del testo che prevede la possibilità di computare tra i periodi di esperienza lavorativa svolta in azienda quale requisito per il conseguimento della qualifica di responsabile tecnico anche l`affiancamento al responsabile tecnico di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell`impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un associato in partecipazione, si applichi esclusivamente ai soggetti che svolgono i lavori di completamento e finitura.
In tal modo, verrebbe garantito che qualora i soggetti volessero operare anche nell`attività di costruzione, gli stessi, per ragioni di parità di trattamento, sarebbero tenuti a seguire le medesime procedure previste per le attività edilizie vere e proprie.
– Requisiti di capacità organizzativa
Al fine di assicurare l`effettiva disponibilità di attrezzature per l`avvio dell`attività, si propone di escludere tra le modalità di acquisizione delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d`opera idonei per provare il possesso dei requisiti di capacità organizzativa, i contratti di noleggio e di concessione in uso. I primi, infatti, nella prassi corrente si utilizzano per ottenere la disponibilità di un`attrezzatura specifica rispetto alla commessa/lavoro che si è già acquisita, pertanto non sono idonei alla dimostrazione dei suddetti requisiti mentre il richiamo alla concessione in uso delle attrezzature, trattandosi di beni mobili, nella gran parte dei casi non soggetti a registrazione in pubblici registri, rende ancora più indeterminata la dimostrazione dei requisiti.
Inoltre, si propone l`inserimento di un valore minimo di riferimento anche per i soggetti che intendono svolgere attività di manutenzione e finitura, al fine di evitare possibili obiezioni sulla disparità di trattamento per l`accesso alla professione.
– Periodo transitorio
Al fine di assicurare un coordinamento normativo tra le disposizioni del provvedimento, si propone di eliminare la possibilità di individuare la figura del responsabile tecnico anche fra i soggetti che svolgono attività di collaborazione tecnica continuativa poichè già la norma sul responsabile tecnico prevede che questi non possa essere un consulente o un professionista esterno.
Le proposte dell`ANCE sono state condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.