Forniti dal Ministero del lavoro alcuni chiarimenti in merito agli effetti della contestazione e notificazione del verbale unico di accertamento ispettivo
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata circolare n. 10/2011, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli effetti della contestazione e notificazione del verbale unico di accertamento.
In particolare il dicastero, attraverso un’interpretazione estensiva delle norme del cd. “Collegato Lavoro” relative all’adozione delle sanzioni, ha precisato che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 16 della Legge n. 689/1981, per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, trova applicazione per l’intero verbale di accertamento, indipendentemente dalle violazioni accertate. Nell’ipotesi in cui il personale ispettivo abbia per talune inadempienze diffidato il trasgressore e per altre comminato la sanzione, il pagamento in misura ridotta potrà essere eseguito entro 105 giorni dalla notifica. Infatti, ai 60 giorni previsti dalla Legge n. 689/1981, si aggiungono anche i 45 che il Collegato Lavoro ha previsto per ottemperare alla diffida.
Il termine di 60 giorni per aderire alla conciliazione amministrativa decorre, invece, dalla ricezione del verbale unico nel caso in cui nello stesso verbale siano presenti esclusivamente illeciti non diffidabili.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.