è stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Affari costituzionali del Senato il decreto legge 113/08 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”” (DDL 859/S, Relatore Sen. Gabriele Boscetto del Gruppo parlamentare PdL).
Il provvedimento del Governo, che si compone di 15 articoli, contiene norme che differiscono i termini previsti da disposizioni legislative riguardanti diverse materie.
In particolare, per quanto concerne i lavori pubblici, viene previsto che la sospensione del divieto di ricorrere all`arbitrato, già prorogata al 1° luglio 2008 dall` art. 15, del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, viene ulteriormente posticipata alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previste.
Vengono previste modifiche alla norma relativa alla prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all`art. 3, del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08. In particolare, viene differito, al 30 giugno 2009, il termine per il completamento dell`adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell`Interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. Resta ferma la disposizione con la quale viene stabilito che la suddetta proroga si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l`acquisizione del parere di conformità previsto dall`art. 2, del DPR 37/98. Viene, invece, abrogata la norma relativa al termine entro cui effettuare l`adeguamento per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro.
In relazione ai termovalorizzatori viene previsto che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi pubblici in tema di fonti rinnovabili, di cui al comma 1118, dell`art. 1, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, deve essere completata dal Ministro dello Sviluppo economico entro il 31 dicembre 2008.
Viene stabilito, inoltre, il differimento al 30 settembre 2008 del termine entro il quale le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, provvedono con proprie leggi al riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali, assegnata per l`anno 2007 all`insieme delle comunità montane presenti nella Regione. Viene, altresì, prorogato al 31 ottobre 2008 il termine entro cui deve essere accertato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l`effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa per il finanziamento delle comunità montane.
Con altra disposizione viene prorogato, al 31 dicembre 2008, il termine entro il quale le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, di cui al capo I del titolo V del regio decreto 215/33.
Vengono, altresì, prorogati al 30 giugno 2009 i termini di cui agli articoli 4, comma 1, delle L. 146/04 e 148/04 e all`art. 5, comma 1, della L. 147/04, relativi all`adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente i provvedimenti necessari per l`istituzione nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato.
Con altra norma viene differito al 31 dicembre 2008 il termine per l`attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal comma 461, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) in riferimento alle società regionali dell`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle Regioni.