Si pubblica in Allegato il Bollettino Regionale aggiornato con le più recenti normative di interesse del settore delle costruzioni. Tra queste si segnalano in particolare gli ultimi provvedimenti regionali in materia di ambiente e gestione dei rifiuti.
Puglia (LR n.20 del 7/10/2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”” – BUR n. 162 suppl. del 15/10/2009)
La legge contiene le norme per la pianificazione regionale paesaggistica disciplinandone il relativo procedimento di elaborazione e adozione.
Lo schema di piano paesaggistico è:
– adottato dalla Giunta tenuto conto degli esiti delle consultazioni dei soggetti interessati (enti locali, associazioni, rappresentati di enti sociali, economici e professionali) e dei soggetti istituzionali convocati mediante apposita conferenza di servizi;
– pubblicato sul BUR e trasmesso al Consiglio regionale per l`espressione del relativo parere;
– approvato dalla Giunta ed acquista efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
I Comuni e le Province sono tenuti ad adeguare i propri piani urbanistici e territoriali entro un anno dall`entrata in vigore del piano paesaggistico.
Il Capo III della legge è dedicato all`autorizzazione paesaggistica il cui rilascio, a far data dal 1° gennaio 2010, sarà delegato ai Comuni a condizione che essi abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio e dispongano di strutture interne adeguate ad assolvere tale funzione. In caso contrario al rilascio dell`autorizzazione paesaggistica provvede la Provincia purchè abbia approvato il Piano di coordinamento provinciale e abbia istituito la Commissione locale per il paesaggio altrimenti la competenza resta in capo alla Regione.
Alla Regione spetta, in ogni caso, la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per:
a) le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale;
b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati;
c) impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt.
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Marche (LR n.24 del 12/10/2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”” – BUR n.99 del 22/10/2009)
La legge, in attuazione del Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006) disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio regionale indicando le funzioni attribuite in tal senso a Regione, Province e Comuni, disciplinando i contenuti del Piano regionale di gestione rifiuti e istituendo, tra le altre cose, cinque Autorità d`ambito territoriali per i rifiuti, con base provinciale.
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Lombardia (DGR n. 8/10098 del del 7/8/2009 “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell`autorizzazione all`esercizio di impianti mobili in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attivita””` – BUR n. 34 del 24/8/2009)
Con la delibera vengono pubblicate le linee guida relative alle “Procedure per il rilascio dell`autorizzazione all`esercizio di impianti mobili”” laddove per “impianti mobili”” deve intendersi una struttura tecnologica unica od, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate ed installate in un sito per l`effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo non superiore a 120 giorni.
La Regione precisa anche, ai sensi di quanto previsto dall`art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006, per “impianti mobili di smaltimento o di recupero”” di sola riduzione volumetrica che, ai sensi dell`art. 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono soggetti ad autorizzazione: si intendono gli impianti che prevedono la sola riduzione volumetrica dei rifiuti, mediante operazioni a livello esemplificativo, di pressatura, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti. Tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (codice C.E.R.). Inoltre, per “separazione delle frazioni estranee”” (impurità che inficiano il processo principale) è da intendersi il trattamento preliminare, effettuato con tecnologie meccaniche-fisiche semplici (ad es.: deferrizzazione), che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica.
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Calabria (LR 40 del 5/11/2009 “Attività estrattiva della Regione Calabria “ – S.S. BUR n.1 del 10/11/2009)
La legge mira a disciplinare il corretto sfruttamento dei giacimenti minerari affinchè l`estrazione e l`impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell`ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio. A tal fine la legge promuove i progetti di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonchè di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell`identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività.
Lo strumento fondamentale di pianificazione e programmazione del settore è il piano regionale delle attività estrattive con durata quinquennale, che assume efficacia giuridica di piano di settore e valore sovraordinatorio sulla pianificazione urbanistica locale.
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Valle d`Aosta (LR n. 18 del 17 giugno 2009 “ Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla LR 11/1998 .“- BUR n. 116 del 7/7/2009)
La legge interviene a modificare la legge urbanistica regionale n. 11/1998 in materia di
1.Impianti eolici
2.Aree boscate
3.Ampliamento di esercizi di ristorazione e strutture alberghiere
Per quanto riguarda il primo aspetto viene introdotto l`art. 32-bis che stabilisce che i Comuni in sede di adeguamento del PRG provvedono ad individuare gli ambiti sui quali possono essere realizzati gli impianti di energia eolica.
Si segnala poi l`inserimento dell`art.90-bis in base al quale è possibile l`ampliamento di strutture alberghiere e la realizzazione di centri benessere in alcun e tipologie di strutture ricettive. Nelle more dell`adeguamento dei PRG gli esercizi di ristorazione nonchè gli alberghi esistenti possono beneficare di un incremento volumetrico del 40%.
Agli incrementi volumetrici realizzati si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull`immobile oggetto d`intervento purchè di durata residua non inferiore a 5 anni. Qualora sull`immobile oggetto d`intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di abitabilità delle opere relative all`incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a 5 anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di durata pari a 5 anni a decorrere dalla predetta data. Gli interventi sono realizzabili anche in deroga agli strumenti urbanistici.
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Calabria (LR n.34 del 19/10/2009 “Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell`ambiente della Regione Calabria”” – S.S. n.4 al BUR n.19 del 16/10/2009)
La legge dopo aver riorganizzato le competenze di Regione, Province e Comuni in materia di inquinamento acustico assegna a questi ultimi il termine di dodici mesi dall`entrata in vigore della legge per procedere alla classificazione acustica del territorio. Contestualmente i Comuni devono anche adottare i piani di risanamento acustico
L`art. 24 della legge intitolato “Prevenzione dell`inquinamento acustico negli edifici”” stabilisce che nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture industriali, la progettazione deve prevedere il progetto acustico redatto da tecnico abilitato che dovrà individuare misure ed interventi atti a contenere l`emissione di rumore.
Inoltre, anche nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l`esposizione al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell`articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con la redazione di un progetto acustico, da parte di tecnici abilitati. Ai fini degli interventi acustici da effettuare sui fabbricati, i maggiori volumi ed altezze necessari per il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa, non sono da considerare nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura a norma dell`articolo 49 (miglioramenti tecnologici) della LR 16 aprile 2002, n. 19.
A fine lavori tutti gli edifici, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, dovranno essere corredati da certificato di collaudo acustico.
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Valle d`Aosta (LR n. 20 del 30 giugno 2009 “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell`inquinamento acustico””– BUR n. 29 del 21/7/2009)
La legge disciplina la classificazione acustica oltre che i piani di risanamento e miglioramento acustico e introduce alcune procedure di raccordo tra il piano regolatore generale comunale (PRG) e la classificazione acustica.
L`articolo 4 stabilisce, infatti, che la classificazione acustica costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d`uso e le modalità di sviluppo del territorio con le esigenze di tutela dell`ambiente esterno e abitativo dall`inquinamento acustico. Le modifiche e le varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) o agli strumenti urbanistici attuativi, anche derivanti da procedure speciali, comportano la verifica di coerenza con la classificazione acustica e, qualora necessario, la revisione della medesima.
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In Allegato: il Bollettino delle Leggi Regionali 2009 aggiornato al 20/11/2009