L’art. 2, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge Finanziaria 2003, in vigore dal 1º gennaio 2003, pubblicata sul S.O. n.240 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002) prevede la proroga dalle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute più IVA al 10%; detrazione IRPEF per gli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese).
In particolare, per quanto riguarda:
· i benefici per gli immobili posseduti da privati (detrazione IRPEF dal 36% delle spese sostenute e IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni), la proroga è disposta sino al 30 settembre 2003;
· l’applicazione dei benefici per gli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese, la proroga è disposta, come fortemente auspicato dall’ANCE, per un intero anno. Pertanto, la detrazione IRPEF del 36% commisurata al 25% del corrispettivo di acquisto di abitazioni, facenti parte di edifici integralmente ristrutturati e cedute da imprese o cooperative edilizie, si applica per tutti gli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2004, a condizione che gli interventi di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2003.
Sia con riferimento agli interventi eseguiti su immobili posseduti da privati, che per gli acquisti di fabbricati ristrutturati da imprese, l’importo massimo cui commisurare la detrazione per le spese sostenute a partire dal 1º gennaio 2003, è stato ridotto da 77.468,53 Euro a 48.000 Euro, di modo che la detrazione massima risulta pari a Euro 17.280, detrazione da ripartirsi in dieci periodi di imposta.
A partire dal 1º gennaio 2003 risultano espressamente detraibili anche le spese per interventi di bonifica dall’amianto degli edifici.
In allegato un documento riepilogativo sulla disciplina attualmente vigente, con particolare riferimento alle fattispecie agevolate ed alle procedure per l’applicazione dei benefici.
765-Documento riepilogativo.pdfApri