L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in seconda lettura, il DL 92/08 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”” (DDL 1366/C, Relatori l`On. Buongiorno Giulia e l`On. Bruno Donato, entrambi del Gruppo parlamentare PdL), con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo sostitutivo ed integrativo del testo.
In particolare, la novità introdotta riguarda la riformulazione della norma che, sostituendosi all`articolo 132-bis del D.Lgs. 271/89 sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, disciplina la formazione dei ruoli di udienza e la trattazione processuale.
Con la suddetta riformulazione viene attribuita priorità assoluta ai processi riguardanti una serie di ipotesi specificatamente elencate. Tra queste, in particolare, sono previsti i processi per delitti commessi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e all`igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, per i delitti disciplinati dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione di cui al D.Lgs. 286/98 e per quelli puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Inoltre, viene previsto, per salvaguardare le priorità così stabilite, che i dirigenti degli uffici giudicanti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi.
Ulteriore novità riguarda la previsione di una norma con cui vengono dettate, nello specifico, le misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria e che risultino pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Vengono confermate una serie di disposizioni già contenute nel testo del provvedimento così come licenziato dal Senato. Tra queste ultime, in particolare, si evidenziano le modifiche al Testo Unico in materia di immigrazione di cui al D.Lgs. 286/98 tra cui, la previsione di una nuova ipotesi di reato applicabile nei confronti di chi dà alloggio o cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. La relativa pena è della reclusione da sei mesi a tre anni unitamente alla confisca dell`immobile in caso di condanna irrevocabile ovvero in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell`art. 444 c.p.p., anche nel caso di sospensione condizionale della pena e salvo che l`immobile non appartenga a persona estranea al fatto.
Confermata, inoltre, la classificazione di delitto (piuttosto che contravvenzione) del comportamento del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, nonchè sia revocato o annullato, di cui all`art. 22, comma 12 del D.Lgs. 286/98. Infatti, le sanzioni, che risultano altresì inasprite, sono della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato, anzichè dell`arresto e dell`ammenda.
Tra le modifiche al codice penale, sopravvive l`inasprimento previsto (da cinque a sette anni di reclusione) del massimo della pena edittale per il reato di omicidio colposo di cui al`articolo 589 c.p. per tutti i casi in cui l`evento dannoso è cagionato per violazione del Codice della strada (D.Lgs.285/92), ovvero sia dovuto a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Inoltre, il decreto legge prevede, per lo stesso reato di omicidio colposo, l` innalzamento da dodici a quindici anni del massimo della pena edittale per i casi in cui ci sia una pluralità di vittime (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) in conseguenza delle violazioni commesse e la riserva di un particolare trattamento sanzionatorio (reclusione da tre a dieci anni) a chi commette il fatto con violazione della disciplina della circolazione stradale in stato di alterazione conseguente all`assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o in rilevante stato di ebbrezza.
Resta fermo, altresì, l`innalzamento delle pene per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all`articolo 416-bis del c.p.
Viene confermato il potenziamento dei poteri dei sindaci dei comuni, diretti a contrastare la criminalità locale (D.Lgs. 267/00, art.54) ed il rafforzamento del coordinamento tra la polizia municipale e provinciale con le forze dell`ordine nell`ambito dei piani coordinati di controllo del territorio.
Altre norme del decreto legge, infine, riguardano modifiche al codice di procedura penale, l`espulsione dello straniero dallo Stato e l`allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell`Unione europea nei casi di condanna penale espressamente individuati, nonchè modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) con particolare riferimento alle norme sulla guida in stato di ebrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
Il decreto legge, che scade il 25 luglio 2008, torna ora all`esame del Senato, per la terza, definitiva, lettura.
Testo del decreto legge come approvato dalla Camera dei Deputati (
DDL 1366/C)
Si vedano precedenti del 28 maggio 2008 e del 1° luglio 2008.