L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il DL 112/08 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria“ (DDL 1386/C, Relatori l`On. Marino Zorzato e l`On. Giorgio Jannone del Gruppo parlamentare PdL) con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo sostitutivo ed integrativo del testo che riproduce, in massima parte, il lavoro svolto dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
Nel corso dell`esame sono state introdotte modifiche, alcune delle quali richieste ed auspicate dall`Ance (si veda, da ultimo, notizia su “Interventi “ del 10 luglio 2008) ed è stato, altresì, accolto un ordine del giorno “bipartisan“ (n. 9/1386/4, firmatari On. Francesco Stradella e On. Maurizio Enzo Lupi del Gruppo parlamentare PdL e On. Tino Iannuzzi del Gruppo parlamentare PD). Con il suddetto Atto di controllo, considerato che nel corso del 2008 si sono riscontrati aumenti sia nel costo dei materiali, sia delle materie prime occorrenti nel ciclo produttivo, che potrebbero determinare situazioni di grave difficoltà per le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, si impegna il Governo a ricercare le opportune soluzioni alla problematica evidenziata e a modificare, a tale fine, con il terzo decreto correttivo del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), la disciplina, di cui ai commi da 4 a 7, dell`art. 133 del Codice, relativa al prezzo dei singoli materiali da costruzione. (l`Atto, che si rimette in allegato, è stato accettato per la parte sopra illustrata mentre la restante parte è stata accolta come raccomandazione).
Nel decreto legge sono state inserite alcune disposizioni, già contenute nel disegno di legge di manovra economica (DDL 1441/C), concernenti: la concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate; il Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale; i distretti produttivi e reti di imprese; la banca del Mezzogiorno; le infrastrutture militari e la riforma dei servizi pubblici locali.
Il testo, per quanto di maggior interesse, presenta i seguenti contenuti:
CASA E INFRASTRUTTURE
– Piano casa: viene prevista, nella procedura di approvazione del piano nazionale di edilizia abitativa, l`adozione di un DPCM, previa delibera CIPE e d`intesa con la Conferenza Unificata, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il suddetto piano, finanziato con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, è rivolto ad un`ampia platea di categorie sociali svantaggiate appositamente individuate. Al riguardo, viene precisato che il Piano nazionale ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell`effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
– costituzione di fondi immobiliari;
– incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall`alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
– promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, del Capo III, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), concernente l`oggetto del contratto, le procedure di scelta del contraente e la selezione delle offerte;
– agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame;
– realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia anche sociale.
Viene, altresì, previsto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera CIPE, d`intesa con la Conferenza Unificata, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità, in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi 90 giorni senza che sia stata acquisita l`intesa, gli accordi possono essere comunque approvati.
Viene precisato che i suddetti interventi sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici), concernente il promotore finanziario, la società di progetto e la disciplina della locazione finanziaria per i lavori, secondo le seguenti modalità:
– trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
– incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
– provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
– costituzione di fondi immobiliari con la possibilità di prevedere, altresì, il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;
– la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate.
Viene disposto che i programmi integrati di promozione di edilizia sociale di cui sopra sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l`abitabilità nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell`ambiente urbano.
Ai fini della realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale, l`alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell`esenzione dell`obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
In relazione ai suddetti programmi vengono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, con la possibilità, in caso di scostamenti, di disporre la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
L`attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alla stipulazione di accordi di programma, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV del D.Lgs. 163/06.
Viene, altresì, prevista la stipula di accordi tra l`Agenzia del demanio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa, se coinvolto, le Regioni e gli Enti locali per la destinazione di una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, alla realizzazione degli interventi previsti.
I suddetti programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale.
Per l`attuazione degli interventi previsti, viene istituito un Fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all`art. 1, comma 1154, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), degli articoli 21, relativo al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, 21 bis, relativo ai contratti di quartiere, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, nonchè le risorse dell`art. 41 relativo all`incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, del DL 159//07, convertito dalla L. 222/07.
Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all`accesso alle abitazioni in locazione, di cui all`art. 11, della L. 431/98, sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi appositamente individuati, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione.
– Abrogazione della revoca delle concessioni TAV: viene previsto che per effetto delle revoche delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.a. dall`Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992 e dell`autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., di cui al comma 8-sexiesdecies, dell`art. 13, del DL 7/07, convertito dalla L. 40/07, i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.a. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità con RFI S.p.a. Viene, altresì, disposto che i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.
Vengono, inoltre, abrogati i commi 8-septiesdecies e 8-undevicies, del suddetto art. 13, relativi, rispettivamente, all`accertamento e al rimborso, da parte dell`Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca; alla relazione che il Governo trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sugli effetti economici-finanziari derivanti dall`attuazione delle disposizioni relative alla revoca delle concessioni TAV.
In corso d`esame è stato soppresso il riferimento al comma 8-duodevicies, dell`art. 13, del DL 7/07, convertito dalla L. 40/07, che di conseguenza, non risulta più abrogato. Viene previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, l`inserimento di un comma aggiuntivo all`art. 21- quinquies, della L. 241/90 che riproduce il contenuto del suddetto comma 8-duodevicies che dispone che l`indennizzo dovuto dalla pubblica amministrazione, nei casi di revoca di un atto amministrativo che incida su rapporti negoziali, venga parametrato al solo danno emergente e tenga conto sia della conoscenza da parte dei contraenti della contrarietà all`interesse pubblico dell`atto stesso, sia dell`eventuale concorso dei contraenti alla erronea valutazione della compatibilità dell`atto con l`interesse pubblico.
– EXPO Milano 2015: viene autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l`anno 2009, 45 milioni di euro per l`anno 2010, 59 milioni di euro per l`anno 2011, 223 milioni di euro per l`anno 2012, 564 milioni di euro per l`anno 2013, 445 milioni di euro per l`anno 2014 e 120 milioni per l`anno 2015 per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento. A tale fine il Sindaco di Milano pro tempore è nominato commissario straordinario del Governo per l`attività preparatoria urgente.
– Viene istituito, a decorrere dal 2009, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Sul Fondo confluiscono le risorse nazionali previste per l`attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 in favore di programmi infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali definite dal CIPE con delibera n. 166 del 2007, con esclusione di quelle risorse che alla data del 31 maggio 2008 siano già state vincolate all`attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE n. 82 del 2007.
Viene, altresì, previsto che la dotazione del Fondo suddetto viene ripartita con delibera CIPE, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico, d`intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata.
Viene, inoltre, disposto che la concentrazione, da parte delle Regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013, su infrastrutture di interesse strategico regionale, in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e in sede di ridefinizione dei programmi finanziati dai fondi comunitari, costituisce “principio fondamentale”” ai sensi dell`art. 117, terzo comma della Costituzione.
– Viene introdotta una norma in materia di infrastrutture militari che modifica l`art. 27, del DL 269/03, convertito dalla L. 326/03. In particolare, viene previsto, tra l`altro:
– la proroga al 31 dicembre 2008 del termine entro il quale individuare gli immobili da dismettere;
– la previsione che tale riallocazione possa avvenire anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati;
la previsione concernente l`istituzione di un fondo in conto capitale e di un fondo di parte corrente destinati al finanziamento della suddetta riallocazione.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Viene inserita una norma che disciplina l`affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Viene specificato che le disposizioni al riguardo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle discipline di settore con esse incompatibili.
Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.
Viene, altresì, previsto che nel caso di situazioni che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l`affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
Nei casi di cui sopra l`ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un`analisi di mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all`Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l`espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro 60 giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Viene, poi, precisato che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
Viene, inoltre, consentito l`affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell`affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata alle discipline di settore.
Le Regioni e gli Enti locali, nell`ambito delle rispettive competenze, d`intesa con la Conferenza Unificata possono definire nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi.
Per quanto riguarda le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall`evidenza pubblica, viene previsto che le stesse cessano comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell`ente affidante. Al riguardo, viene specificato che sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate in deroga alle modalità di affidamento ordinario per quelle situazione che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, sopra descritte.
I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive ordinarie, nonchè i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti locali, qualora separata dall`attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Tale divieto non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.
I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l`affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2010, per l`affidamento dei servizi, si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
Viene previsto che il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro 180 giorni dall`entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Unificata, nonchè le competenti commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti che hanno, tra l`altro, il fine di:
– prevedere l`assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l`osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l`acquisto di beni e servizi e l`assunzione di personale;
– consentire ai Comuni con un limitato numero di residenti di svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
– armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l`affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonchè in materia di acqua;
– disciplinare per i settori diversi da quello idrico la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla nuova disciplina, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
– applicare il principio di reciprocità ai fini dell`ammissione alle gare di imprese estere.
Viene disposta l`abrogazione delle disposizioni contenute nell`art. 113, del D.Lgs. 267/00 (Testo unico degli enti locali) recante la disciplina in materia di gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nelle parti incompatibili con la normativa introdotta.
Viene disposto, infine, che restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
ENERGIA
– Strategia energetica nazionale: viene stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, definisce la suddetta strategia che indica le priorità per il breve e lungo periodo e determina le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
· diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
· miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
· promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell`efficienza energetica;
· realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
· incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
· sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell`energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
· garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori;
· la promozione anche della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione.
SEMPLIFICAZIONI
– Taglia leggi:viene prevista una norma con la quale si prevede che a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, anzichè dal sessantesimo giorno, sono o restano abrogate le disposizioni elencate in un apposito allegato, e salva l`applicazione dei commi 14 e 15, dell`art. 14 della L. 246/05. Si tratta di norme che coprono un arco temporale che va dal 1864 al 1996.
– Taglia oneri: entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l`innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l`obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Viene precisato che ciascun Ministro adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento del suddetto obiettivo.
– Taglia enti: viene prevista, entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del decreto, la soppressione automatica di tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonchè di tutti gli enti già espressamente individuati dal comma 636, dell`art. 2, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) in un apposito allegato. Tutte le funzioni da questi esercitate nonchè le relative risorse strumentali ed umane sono attribuite alle amministrazioni vigilanti che, a tal fine, succederanno a titolo universale in ogni rapporto e nelle eventuali controversie.
Sono esclusi dalla soppressione gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell`elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell`art. 1, della L. 311/04, nonchè gli enti parco e gli enti di ricerca.
Viene, inoltre, previsto che con decreto dei Ministri dei Ministri per la pubblica amministrazione e l`innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 40 giorni dall`entrata in vigore del decreto, sono individuati gli enti che non sono soppressi, nonchè quelli le cui funzioni sono attribuite a organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia.
– Istituzione ISPRA: viene previsto che l`Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell`Agenzia per la protezione dell`ambiente e per i servizi tecnici, dell`Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell`Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al ma re, i quali vengono soppressi.
Con successivo decreto del Ministro dell`Ambiente sono disciplinati gli organi di amministrazione e controllo, nonchè le modalità di costituzione e funzionamento del suddetto Istituto.
Viene, altresì, previsto che la Commissione istruttoria per l`IPPC, di cui all`art. 10, del regolamento di cui al DPR 90/07 (Regolamento degli organismi operanti presso il Ministero dell`Ambiente) è composta da 23 esperti.
– Trattamento dei dati personali: viene soppresso l`obbligo di tenere un documento programmatico sulla sicurezza in tutti i casi in cui vengono trattati solo dati personali non sensibili e in cui l`unico eventuale dato sensibile sia costituito dalla malattia dei dipendenti senza indicazione della diagnosi. In queste ipotesi i soggetti interessati sono tenuti a rendere un`autocertificazione dalla quale emerge che l`unico dato sensibile trattato è costituito dallo stato di salute o di malattia dei dipendenti e che il relativo trattamento è eseguito nel rispetto delle misure minime di sicurezza (art. 33-35, del D.Lgs. 196/03) e del disciplinare tecnico (Allegato B del D.Lgs. 196/03).
Entro due mesi dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della Giustizia, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza.
– Imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità: viene previsto che i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi. A questi ultimi spettano poteri di verifica ex post della certificazione.
– Installazione degli impianti all`interno degli edifici: viene previsto che entro il 31 dicembre 2008 (anzichè 31 marzo 2009) il Ministro dello Sviluppo economico emana uno o più decreti volti a disciplinare:
· il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all`interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
· la definizione di un reale sistema di verifiche dei suddetti impianti con l`obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli stessi garantendo un effettiva sicurezza;
· la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni degli obblighi di cui sopra.
Viene, altresì, disposta l`abrogazione dell`obbligo, di cui all`art. 13, del DM 37/08 in materia di attività di installazione degli impianti all`interno degli edifici, di conservare la documentazione amministrativa e tecnica e il libretto di uso e manutenzione, nonchè l`obbligo di consegnare detta documentazione all`avente causa in caso di trasferimento dell`immobile.
Vengono, inoltre, abrogati i commi 3 e 4, dell`art. 6, e i commi 8 e 9, dell`art. 15, del D.Lgs. 192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell`edilizia. Per quanto concerne i commi 3 e 4, dell`art. 6, si tratta delle disposizioni con le quali si prevedeva che nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica lo stesso attestato fosse allegato all`atto di trasferimento o messo a disposizione del conduttore nel caso di locazione.
Per quanto riguarda, invece, i commi 8 e 9, dell`art. 15, si tratta delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti dai suddetti commi 3 e 4, dell`art. 6.
– Sportello unico per le attività produttive: viene previsto che con apposito regolamento adottato su proposta del Ministro dello Sviluppo economicosi provvede alla semplificazione e al riordino della disciplina di cui al DPR 447/98, in base ai seguenti principi e criteri:
· attuazione del principio secondo cui lo sportello unico costituisce l`unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;
· le disposizioni si applicano sia per l`espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 123/06, relativa ai servizi nel mercato interno, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
· l`attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell`esercizio dell`attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese””);
· i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
· l`attività di impresa può essere inviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
· lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell`intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di DIA, costituisce titolo autorizzatorio;
· per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di 30 giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l`attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
· in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l`amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell`avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi stessi.
– Attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa:viene previsto che, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo siano definiti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali. Il suddetto decreto, tra l`altro, provvede: ad individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese rientranti nell`agevolazione; ad affidare all`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. i compiti per la gestione dell`intervento; a stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli Enti locali interessati, nonchè a disciplinare una procedura accelerata per cui l`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa possa chiedere al Ministro dello Sviluppo economico la convocazione di conferenze di servizi.
A tale proposito viene specificato che le agevolazioni finanziarie e la realizzazione degli interventi complementari e funzionali possono essere finanziati con le risorse disponibili assegnate ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, in cui confluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già attribuite al Ministero dello Sviluppo economico in virtù di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sotto utilizzate, di cui all`art. 61, della L. 289/02 (legge finanziaria 2003), relativamente ai programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-20013 e in conformità alle priorità nello stesso individuate.
– Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l`integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a Regioni diverse, vengono definite, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti di imprese e delle catene di fornitura.
Viene, altresì, previsto che alle reti di livello nazionale delle imprese e alle catene di fornitura si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall`art. 1, commi 366 e seguenti della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006).
– Internazionalizzazione delle imprese: viene previsto che le imprese italiane, nell`adottare iniziative volte alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell`Unione Europea, possono usufruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all`acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l`apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all`estero, nonchè programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal CIPE.
– Razionalizzazione del processo del lavoro: viene disposto che il giudice, nel pronunciare la sentenza (art. 429 c.p.c.) dà, altresì, lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (motivazione), oltre che del dispositivo della sentenza; solo in casi di particolare complessità è ammesso un deposito delle motivazioni nei successivi 60 giorni.
– Accelerazione del processo amministrativo: viene ridotto da 10 a 5 anni il termine per la perenzione dei ricorsi depositati (art. 9, comma 2, della L. 205/00) e la domanda di equa riparazione per l`eccessiva durata del processo amministrativo è condizionata alla presentazione di un`istanza urgente.
– Accelerazione del contenzioso tributario: viene previsto che per i soli processi pendenti, su ricorso dell`Amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione tributaria centrale, alla data di entrata in vigore dell`art. 1, comma 351, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), rispetto ai quali non sia stata ancora fissata l`udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del decreto legge, gli uffici dell`Amministrazione finanziaria ricorrenti depositano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione del decreto legge, specifica dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In mancanza della suddetta dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese processuali restano a carico di chi le ha sopportate. Inoltre, viene previsto che, a far data dall`entrata in vigore del decreto legge, non vengono nominati nuovi giudici della Commissione tributaria centrale le cui sezioni, ove occorra, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali.
LAVORO
– Libro unico del lavoro: viene previsto che il datore di lavoro privato, ad eccezione di quello domestico, istituisca un il suddetto libro unico, compilato per ciascun mese entro il giorno 16 del mese successivo, in cui vengono iscritti tutti i prestatori di lavoro subordinato, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, i lavoratori interinali e gli associati in partecipazione con i relativi dati anagrafici e lavorativi (tra cui, retribuzione base e altre dazioni in danaro o in natura, posizione assicurativa, ore di lavoro) e nei modi indicati dalla stessa norma di legge, pena l`irrogazione di una sanzioni pecuniarie amministrative. Entro trenta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento d`urgenza, il Ministro del Lavoro emana un decreto con cui stabilire le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e del regime transitorio. Inoltre, a far data dall`entrata in vigore del Decreto legge, fermo restando quanto previsto dal suddetto decreto del Ministro del Lavoro, si considerano soppresse alcune norme.
Tra queste ultime, i commi 1173 e 1174 dell`articolo 1 della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) sugli indici di congruità della manodopera e la L. 188/07 sull`obbligo di presentare le dimissioni volontarie su un apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro.
– Tenuta dei documenti di lavoro: viene sostituito l`art. 5, della L. 12/79, prevedendo la possibilità per i datori di lavoro di tenere i documenti per l`espletamento dell`attività di consulente presso gli stessi professionisti incaricati, previa comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro delle generalità del soggetto a cui l`incarico è stato affidato e del luogo in cui sono tenuti i documenti, nonchè l`irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative nei confronti dei consulenti che, senza giustificato motivo, non ottemperino alla richiesta degli organi di vigilanza, di esibire la documentazione in loro possesso. Inoltre, con la sostituzione dell`art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs.181/00 viene previsto che il datore di lavoro pubblico e privato al momento dell`assunzione e prima dell`inizio dell`attività di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Con modifiche all`art. 8, del D.Lgs. 234/07, viene meno l`obbligo di conservare per almeno due anni dopo la fine del rapporto di lavoro i registri contenenti l`orario di lavoro degli autotrasportatori. Relativamente alla disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, con la sostituzione dell`art. 9, comma 6, della L. 68/99, viene precisato, tra l`altro, che i datori di lavoro non dovranno rinviare il prospetto che informa sui posti disponibili per i disabili se non ci sono cambiamenti rispetto all`anno precedente. Il modulo per l`invio del suddetto prospetto informativo, nonchè la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati, sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali; i prospetti sono pubblici e ne è garantito il diritto d`accesso, ai sensi della L. 241/90.
Inoltre, viene stabilito che le imprese che partecipano a bandi o hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione non devono più presentare la certificazione che attesta il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili, bensì esclusivamente la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
– Orario di lavoro:vienerivista la disciplina di cui al D.Lgs. 66/03, precisando, tra l`altro, che in difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all`anno (art.1, comma 2, lett. e), n. 2) e vengono innalzate le sanzioni amministrative (art. 18-bis, comma 3) per la violazione delle disposizioni sulla durata massima dell`orario di lavoro, sui riposi settimanali e sulle ferie annuali. Inoltre, viene previsto che, in assenza di accordi nazionali, la contrattazione aziendale può stabilire deroghe alle norme sull`orario di lavoro.
– Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro: a decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell`assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla stessa data, relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
– Contratto di lavoro a tempo determinato: viene consentito alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ad ogni livello di contrattazione – nazionale, territoriale o aziendale – di introdurre una disciplina ad hoc in tema di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
– Prestazioni di lavoro accessorio:viene riscritta la norma, di cui all`art. 70, comma 1, del D.Lgs. 276/03. Al riguardo viene previsto che il Ministro del Lavoro individua, con proprio decreto, il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi per fini previdenziali all`INPS e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del suddetto decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell`INPS e nell e agenzie per il lavoro indicate dal citato D.Lgs. 276/03.
– Apprendistato: viene confermato il tetto massimo di sei anni ma si supera il tetto minimo di due anni. Viene precisato che in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera la disposizione, di cui al comma 5, dell`art. 49, del D.Lgs. 276/03, relativa alla regolamentazione dei profili formativi dell`apprendistato professionalizzante. In questa ipotesi i suddetti profili sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
Viene precisato che in assenza di regolamentazioni regionali, l`attivazione dell`apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative.
– Materia contributiva: a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai.
MISURE FISCALI
– Fondi d`investimento immobiliare: viene innalzata dal 12,5% al 20% l`aliquota relativa alla ritenuta (sia a titolo d`acconto che di imposta) per la tassazione sui redditi da capitale derivanti dalla partecipazione a qualsiasi tipo di fondo immobiliare.
– Fondi comuni di investimento chiusi: per tali fondi a ristretta base partecipativa (meno di 10 partecipanti) ed in presenza di specifiche condizioni, viene prevista l`applicazione di un`imposta patrimoniale annuale, pari all`1% del valore netto del fondo stesso.
– Studi di settore: le disposizioni relative agli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui ai commi da 1 a 6, dell`art. 10, della L. 146/98 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d`imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore.
A partire dall`anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d`imposta nel quale entrano in vigore. Per l`anno 2008 il suddetto termine è fissato al 31 dicembre.
Viene, altresì, modificata la disciplina della c omunicazione dei dati IVA.
– Elenchi dei contribuenti: vengono inserite delle modificazioni all`art. 69, del DPR 600/73 sulla pubblicazione degli stessi al fine di garantire l`effettività del principio di trasparenza nei rapporti fiscali nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e in conformità alla disciplina vigente negli altri Stati comunitari.
– Viene prevista l`esclusione dall`Irpef, a determinate condizioni, delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazione societarie.
– Viene soppresso l`obbligo di prestare all`agente della riscossione la garanzia fideiussoria nell`ipotesi di richieste di rateazione di somme iscritte a ruolo di ammontare superiore a 50.000 euro.
PATRIMONIO RESIDENZIALE E IMMOBILIARE PUBBLICO
– Patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari:viene previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro per i Rapporti con le Regioni promuovono, in sede di Conferenza Unificata, la conclusione di accordi con Regioni ed Enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
Vengono, altresì, elencati i criteri da seguire ai fini della conclusione dei suddetti accordi tra i quali vi è la destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
– Patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali: viene previsto che ciascun ente, tramite delibera dell`organo di Governo, individua beni immobili compresi nel territorio di competenza e non strumentali all`esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che possano essere valorizzati o dismessi e redige il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. In tal modo i beni rientranti nel suddetto Piano sono classificati come patrimonio disponibile e ne viene definita la destinazione urbanistica; infatti, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Degli elenchi in cui sono inseriti suddetti beni ne viene data apposita pubblicità che avrà effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni relative ai beni medesimi. Agli enti titolari della proprietà degli immobili è riconosciuta, tra l`altro, la facoltà di conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni di legge.
FINANZA PUBBLICA
– Vengono disposte, in particolare, alcune riduzioni, per gli importi specificatamente indicati nell` elenco n. 1 (allegato al decreto), per il triennio 2009-2011 delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero fatta eccezione per quelle connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse. Viene, tra l`altro, previsto che i Ministri competenti possono rideterminare per il triennio 2009-2011 le suddette riduzioni di spesa in sede di predisposizione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, tra i relativi programmi e nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative sugli stessi programmi e dei saldi di finanza pubblica. è inoltre consentita la rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l`utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
Vengono stanziati 300 milioni di euro nel 2008 per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.. Al riguardo, con decreto del Ministro dell`Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, viene definita la destinazione del suddetto contributo.
Per adempiere alle obbligazioni già assunte, per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere sui residui passivi degli anni 2002 e precedenti, l`Anas S.p.a. può utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, da reintegrare entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all`attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l`anno 2009.
Viene, altresì, incrementata di euro 700 milioni per l`anno 2009, l`autorizzazione di spesa di cui all`art. 1, comma 7, del DL 148/1993 relativa al Fondo per l`occupazione ed il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all`art. 10, comma 5, del DL 282/04 è integrato della somma di 500 milioni di euro per l`anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall`anno 2009.
Relativamente alla norma sui limiti e sulle modalità degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali di cui all`art. 2, comma 488, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), l`INAIL è autorizzato a procedere, in forma diretta, nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale, nel limite di 75 milioni di euro per l`anno 2008.
Viene prevista l`istituzione di un Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto locale, con una dotazione di 113 milioni per il 2008, 130 milioni per il 2009 e 110 milioni annui per il 2010 e il 2011; le suddette risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle Infrastrutture: nel triennio 2008-2011 le risorse sono ripartite in pari misura tra le varie finalità, mentre dal 2011 si terrà conto di principi di premialità che incentivino l`efficienza dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale.
– Patto di stabilità interno:vengono determinate per le Regioni e gli Enti locali con più di 5000 abitanti, le quote di fabbisogno e indebitamento netto 2009/2011 relative al suddetto Patto, con la precisazione che gli stanziamenti individuati possono essere utilizzati solo dopo l`approvazione delle disposizioni legislative. In corso d`esame è stata inserita una norma che istituisce un Fondo presso il Ministero dell`Economia e delle finanze destinato ad accogliere tutti gli attuali trasferimenti statali alle Regioni per agevolare la successiva trasformazione degli stessi in compartecipazioni o quote di tributi erariali per l`attuazione dell`art. 119 della Costituzione. Sono state altresì inserite due apposite norme relative, rispettivamente, al patto di stabilità interno delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e al patto di stabilità interno per gli Enti locali. A tale ultimo riguardo viene, tra l`altro, previsto che, ai fini del rimborso ai comuni di minori introiti derivanti dalla abolizione dell`ICI sull`abitazione principale recata dal DL 93/08, i comuni trasmettano al Ministero dell`interno la certificazione del mancato gettito ICI accertato entro il 30 aprile 2009.
– Disposizioni urgenti per Roma capitale: viene prevista la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Sindaco di Roma a Commissario Straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune delle società da esso partecipate, nonchè per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall`indebitamento pregresso. Vengono, altresì, nominati tre subcommissari ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario. Il suddetto piano di rientro viene presentato, entro il 30 settembre 2008, al Governo che lo approva entro i successivi 30 giorni e comprende tutte le somme delle obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto, prevedendo misure volte a garantire il sollecito rientro dall`indebitamento pregresso. è riconosciuta al Commissario la possibilità di recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni assunte dal Comune precedentemente all`entrata in vigore del decreto legge. Viene esplicitamente previsto, inoltre, che durante il periodo commissariale non può farsi luogo alla deliberazione di dissesto, di cui all`art. 246, comma 1, del D.Lgs. 267/00, e viene prevista la concessione al Comune di Roma di un`anticipazione di 500 milioni di euro, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., a valere sui futuri maggiori trasferimenti statali che dovranno essere attribuiti all`amministrazione comunale ad eccezione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.
– Al fine di assicurare la presenza nelle Regioni meridionali d`Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, viene costituita la società per azioni “Banca del Mezzogiorno””. Viene, altresì, autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l`anno 2008 per l`apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall`inizio dell`operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.
Il decreto legge, che scade il 24 agosto, passa ora alla lettura del Senato.
Si veda precedente del 4 luglio 2008.
Testo del decreto legge come approvato dalla Camera dei Deputati (
DDL 1386/C).
783-Ordine del giorno.pdfApri