Con la sentenza n.61 del 25/2/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato l`incostituzionalità di alcune disposizioni regionali della Valle d`Aosta in materia di gestione dei rifiuti ed aree di stoccaggio.
Si tratta nello specifico della Legge regionale n. 31/2007, art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e della Legge regionale n. 5/2008, art. 64 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).
La Corte nel motivare la sua decisione ha ribadito che i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell`ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009 ma in tale senso anche le sentenze n. 277 e n. 62 del 2008) e che le Regioni, nell`esercizio delle loro competenze, pur dovendo rispettare la normativa statale possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008).
In merito all`oggetto dell`impugnativa è stato contestato da parte del ricorrente (nella specie il Presidente del Consiglio) che le norme regionali, più sopra richiamate, prevedono esclusioni generalizzate degli inerti da scavo dal campo di applicazione della normativa statale dei rifiuti.
L`art. 14 della LR 31/2007 individua, infatti, le condizioni al verificarsi della quali i materiali da scavo non devono considerarsi come rifiuti mentre il comma 6 dell`art. 64 LR5/2208 sottrae le aree di stoccaggio al regime ordinario previsto dalla normativa statale
Tale disciplina deve ritenersi, secondo il giudizio della Consulta che ha così accolto le censure mosse da parte della Presidenza del Consiglio, affetto da illegittimità costituzionale per violazione dell`art. 117 della Cost lett. s) in quanto dalla sua applicazione deriva una minore tutela ambientale rispetto a quanto previsto a livello statale.