Nella legge n. 13/09, di conversione al decreto legge n. 208/08, sono state inserite alcune integrazioni all`art. 186 del decreto legislativo 152/06 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo ed ai materiali derivanti dalla estrazione e lavorazione della pietra e del marmo.
L`art. 8 ter della legge 13/09 aggiunge i commi 7 bis e 7 ter all`art. 186 del D.Lgs. 152/06 di cui il primo è relativo all`utilizzo delle terre e rocce per miglioramenti ambientali, mentre il comma 7 ter tratta l`utilizzo dei materiali conseguenti all`estrazione e lavorazione della pietra e del marmo.
Comma 7 bis
Le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati a condizione che garantiscano il conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
–miglioramento della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
–miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane.
Quanto alla compatibilità del materiale rispetto all`intervento da realizzare il comma 7 bis fa un generico riferimento all`accertamento delle caratteristiche ambientali.
Sul piano pratico la nuova normativa pone una serie di delicati problemi di coordinamento con le altre disposizioni contenute nell`art. 186.
Infatti si osserva che il comma 1 già prevede la possibilità di utilizzare le terre e rocce per rimodellazioni, riempimenti, reinterri, rilevati e cioè tipologie di opere che, nella loro accezione più ampia, ricomprendono le tipologie di opere espressamente indicate dal nuovo comma 7 bis. Ciò detto si pone il problema se le condizioni per il reimpiego dettate dal comma 1 debbano essere osservate anche nei casi indicati dal comma 7 bis ovvero se per queste ultime tipologie sia sufficiente l`accertamento delle caratteristiche ambientali come previsto dal citato comma 7 bis.
Considerato che l`adozione di questa seconda tesi interpretativa creerebbe una sostanziale situazione di disparità di trattamento a parità di tipologia di materiale ed anche per molti aspetti di opera nella quale viene riutilizzato, si propende nel ritenere che l`accertamento delle caratteristiche ambientali debba essere svolto attraverso la verifica delle condizioni indicate nel comma 1.
Comma 7 ter
Il primo periodo del comma 7 ter, riprendendo la formulazione impiegata nella versione originaria dell`art. 186 del D.Lgs. 152/06 (e cioè quella antecedente alla modifica apportata dal D.Lgs. 4/08), prevede che le prescrizioni dello stesso art. 186 ed in particolare quelle del comma 1 (compreso l`utilizzo in altri cicli industriali) possano essere applicate anche ai residui provenienti dall`estrazione di marmi e pietre.
Premesso che gran parte degli scarti estrattivi possono rientrare nella fattispecie più generale dei sottoprodotti, la nuova normativa è comunque rilevante in quanto facilita soprattutto l`utilizzo dei residui (siano essi derivanti dalla vera e propria attività estrattiva che dalle attività propedeutiche all`estrazione) quali le terre da coltivo o superficiali. è però evidente che la qualifica di sottoprodotti potrà essere ottenuta solo nel rispetto delle prescrizioni dell`art. 186 (e quindi anche senza che il materiale abbia un valore economico).
Il secondo periodo del comma 7 ter è relativo ai materiali che derivano dalla lavorazione del marmo e delle pietre mediante l`impiego di agenti o reagenti naturali.
La formula utilizzata dovrebbe sottointendere due categorie di utilizzo e cioè
–recupero ambientale
–reinterri, rilevati, rimodellazione, altro ciclo produttivo ai sensi dell`art. 186 comma 1.
Secondo l`interpretazione letterale si potrebbe ritenere che, nel caso di recupero ambientale (l`espressione del comma 7 ter “sottoposti”” dovrebbe essere sostituita con “impiegati””), debbano essere soddisfatti i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettati i valori limite per gli inquinanti eventualmente presenti di cui all`Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/08 tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull`ambiente derivanti dall`utilizzo della sostanza o dell`oggetto.