Con la sentenza n. 717 del 9 febbraio 2009 il Consiglio di Stato, Sez VI, affronta la problematica relativa agli strumenti di tutela posti a disposizione dei terzi che si ritengano lesi dalla realizzazione di opere poste in attuazione di una DIA.
In particolare, partendo soprattutto dalla garanzia costituzionale prevista dall`art. 24 che sancisce il diritto di azione per la tutela degli interessi legittimi in sè considerati, e dunque, indipendentemente dal problema dell`annullamento dell`atto amministrativo, il Collegio riconosce l`esperibilità dell`azione di accertamento autonomo almeno in tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti necessaria per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente.
L`azione di accertamento prospettata in questa sede, si legge nella sentenza, scaturisce dalla mera esigenza di eliminare una lesione già in atto, determinata dalla difformità tra lo stato di fatto e la situazione di diritto, a causa della già intrapresa realizzazione di un intervento edilizio non consentito in base a semplice Dia.
Quanto al regime giuridico di tale azione, il Consiglio di Stato, muovendosi dalla premessa concettuale secondo cui il terzo che si ritenga leso da un`attività svolta sulla base di una DIA deve avere, in linea di principio, le stesse possibilità di tutela che avrebbe avuto a fronte di un provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, riconosce che l`azione di accertamento sia sottoposta allo stesso termine di decadenza (60 giorni) previsto per l`impugnazione di un provvedimento della PA.
Relativamente alla decorrenza di tale termine, il Collegio, infine, ritiene che, analogamente al caso in cui debba essere impugnata una concessione edilizia (ora permesso di costruire) questo coincida non con il mero inizio dei lavori, bensì con il loro completamento, a meno che non si deducano l`assoluta inedificabilità dell`area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell`iniziativa in corso.
803-Consiglio di Stato 717 del 2009.pdfApri