CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 137 del 1° settembre 2008 recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita””` (DDL 1634/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto, con la votazione di fiducia sul maxiemendamento del Governo sostitutivo ed integrativo del testo.
Il provvedimento, nel suo complesso, contiene disposizioni urgenti volte a modificare ed integrare alcune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria.
In particolare, viene previsto che le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l`anno 2008, a seguito di quanto disposto dall`art. 1, commi 28 e 29, della L. 311/04 (legge finanziaria 2005) e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono versate all`entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l`edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l`individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, in coerenza con apposito Atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Viene, altresì, disposto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell`art. 80, comma 21, della L. 289/02, è destinato un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso. Al riguardo, al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, vengono revocate le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell`art. 11, del DL 318/86, convertito dalla L. 488/86, dall`art. 1, della L. 430/91 e dall`art. 2, comma 4, della L. 431/96, nonchè quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° genanio 2006. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell`art. 134, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) i contratti stipulati, quantificano le economie dandone comunicazione alla Regione territorialmente competente. La revoca di cui sopra è disposta con decreto del Ministro dell`Istruzione, dell`università e della ricerca e le relative somme sono rassegnate, con le stesse modalità, per l`attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, ai sensi della L. 296/06 (finanziaria 2007).
Nell`attuazione degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni della L. 23/96 (recante “Norme per l`edilizia scolastica””); i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e rassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall`assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l`impossibilità di eseguire le opere.
Il Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l`immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d`intesa con la predetta Conferenza Unificata.
Il soggetto attuatore definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d`intesa con il Dipartimento della Protezione civile, sentita la predetta Conferenza Unificata.
All`attuazione delle disposizioni si provvede con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze su proposta del Ministro competente, previa verifica dell`assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
Il decreto legge, che scade il 31 ottobre 2008, passa ora alla lettura del Senato.