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DDL su ``Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"" (DDL 1441-quater/C ).

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Sintesi parlamentare n. 45/2008 della settimana dal 27 ottobre al 31 ottobre 2008

27 Ottobre 2008
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”” (DDL 1441-quater/C ).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Lavoro.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.32, comma soppresso
è stata soppressa la disposizione, inserita in Commissione Lavoro e riferita alle misure sul lavoro sommerso, con la quale si prevedeva che l`art. 2116 del Codice Civile sulle prestazioni previdenziali e assistenziali, anche in caso di non regolare versamento dei contributi, deve ritenersi applicabile ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l`Inps, di cui all`art. 2, comma 26, della L. 335/95, quando il titolare dell`obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall`art. 1, comma 212, della L. 662/96, e cioè i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo.
Emendamento della Commissione
Articolo aggiuntivo
Sono state inserite modifiche alla disciplina sui permessi per portatori di handicap, di cui all`art.33 della legge 104/92.
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Ferma restando la verifica dei presupposti per l`accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l`insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Modificata, altresì, la norma di cui all`art.42 del D.Lgs. 151/01 per cui il diritto di fruire dei predetti permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
Emendamento del Governo e subemendamenti a firma di parlamentari
Art.66, comma 2
In relazione alla norma sulla conciliazione in materia di lavoro e, in particolare, al processo verbale di avvenuta conciliazione (inserita dalla Commissione Lavoro) viene precisato che il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto (con l`eliminazione dell`accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione).
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 67/ter
In relazione alla norma sulla proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori e sugli ammortizzatori sociali (approvata dalla Commissione Lavoro) è stata tolta la parte che prevedeva l`esclusione della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina degli articoli 1 e 3, della L. 223/91 (imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di intervento straordinario di integrazione salariale) e dell`art. 1, comma 1, del DL 249/04, convertito dalla L. 291/04 (imprese in crisi aziendale) dalla proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell`art.2, comma 521, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008).
Emendamento a firma di parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 41/2008.
Il testo prevede, in particolare, la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi, anzichè sei come originariamente previsto, dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, per la revisione della disciplina dei lavori usuranti, al fine di regolare la concessione, ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, del diritto, su domanda, al pensionamento anticipato, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Altra delega conferita al Governo concerne l`adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Tra questi, in particolare: l`Istituto superiore di sanità, l`Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, l`Istituto per gli affari sociali e Italia Lavoro Spa. Tra i criteri direttivi ai quali si deve attenere la delega è prevista la semplificazione e lo snellimento dell`organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell`attività amministrativa e all`organizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, il riordino delle competenze dell`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell`Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonchè l`eventuale trasformazione di quest`ultima in ente pubblico economico.
Vengono, inoltre, dettate misure contro il lavoro sommerso con la modifica dell`art.3 del DL 12/02, convertito dalla L. 73/02 sulle “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all`estero e di lavoro irregolare””. In particolare viene previsto che, ferma restando l`applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l`impiego dei lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) si applica, altresì, la sanzione amministrativa (disposizione riformulata in corso di esame) da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L`importo della sanzione è fissato da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
Le sanzioni non trovano applicazione qualora, dall`effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo (come modificato in corso d`esame) oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi, comunque, la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
All`irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.
Con apposita norma viene rivista la disciplina del tentativo di conciliazione in materia di lavoro, di cui all`art. 410 del Codice di procedura civile. Al riguardo, viene previsto che, ferma restando l`obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all`art. 80, comma 4, del D.Lgs. 276/03 (precisazione inserita in corso d`esame), chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall`art. 409 del suddetto codice, sulle controversie individuali di lavoro e dall`art. 63, comma 1, del D.Lgs. 165/01, attinente alle controversie nell`ambito dei rapporti di lavoro, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all`art. 413, del Codice di procedura civile.
Vengono dettate, inoltre, disposizioni in materia di risoluzione arbitrale della controversia, di cui all`art.412 del Codice di procedura e prevista la modifica dell`art.412 quater c.p.c. su altre modalità di conciliazione e arbitrato, con la quale viene disposto che le controversie di lavoro possono essere anche proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.
La conciliazione e l`arbitrato (specificazione inserita in corso d`esame) possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
In materia di licenziamenti viene modificato l`art. 6, della L. 604/66 e disposto che il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
In corso d`esame sono state inserite numerose disposizioni, tra cui, la delega al Governo ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di congedi, aspettativa e permessi, fruibili da lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblico o privato.
Altre modifiche attengono la disciplina sui permessi per portatori di handicap, di cui all`art.33 della L.104/92 e alla disciplina in materia di orario di lavoro di cui all`art.41 del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08..
Sono state introdotte disposizioni sulle assenze per malattia e sulla proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori.
è stata inserita una norma che proroga alcuni termini previsti nella L. 247/07, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare. In particolare, viene prorogato, da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a:
– riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito;
– riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato;
– riordinare la normativa in materia di occupazione femminile.
Altre disposizioni prevedono la modifica dell`Allegato A del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, recante un elenco di leggi di cui si dispone l`abrogazione: in particolare, vengono eliminate dal suddetto elenco la L. 370/34 sul riposo settimanale e domenicale e il DPR 1183/54 sul riposo settimanale per turno; in materia di licenziamenti viene modificato l`art. 6, della L. 604/66 e disposto che il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Ulteriori ambiti del provvedimento riguardano, infine, il lavoro nella pubblica amministrazione e in particolare, le procedure di assunzione, la mobilità del personale, e l`aspettativa.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
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Decreto legge n. 137 del 1° settembre 2008 recante ``Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita""` (DDL 1108/S) - Decreto legge n.151 del 2 ottobre 2008 recante ``Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all`immigrazione clandestina"" (DDL 1072/S).

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Sintesi parlamentare n. 45/2008 della settimana dal 27 ottobre al 31 ottobre 2008

27 Ottobre 2008
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 137 del 1° settembre 2008 recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita””` (DDL 1108/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto, nel testo licenziato dalla Commissione Istruzione, identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano la Sintesi nn. 42/2008 e 44/2008.
Il provvedimento, nel suo complesso, contiene disposizioni urgenti volte a modificare ed integrare alcune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria.
In particolare, viene previsto che le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l`anno 2008, a seguito di quanto disposto dall`art. 1, commi 28 e 29, della L. 311/04 (legge finanziaria 2005) e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono versate all`entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l`edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l`individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, in coerenza con apposito Atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Viene, altresì, disposto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell`art. 80, comma 21, della L. 289/02, è destinato un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso. Al riguardo, al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, vengono revocate le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell`art. 11, del DL 318/86, convertito dalla L. 488/86, dall`art. 1, della L. 430/91 e dall`art. 2, comma 4, della L. 431/96, nonchè quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° genanio 2006. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell`art. 134, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) i contratti stipulati, quantificano le economie dandone comunicazione alla Regione territorialmente competente. La revoca di cui sopra è disposta con decreto del Ministro dell`Istruzione, dell`università e della ricerca e le relative somme sono rassegnate, con le stesse modalità, per l`attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, ai sensi della L. 296/06 (finanziaria 2007).
Nell`attuazione degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni della L. 23/96 (recante “Norme per l`edilizia scolastica””); i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e rassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall`assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l`impossibilità di eseguire le opere.
Il Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l`immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d`intesa con la predetta Conferenza Unificata.
Il soggetto attuatore definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d`intesa con il Dipartimento della Protezione civile, sentita la predetta Conferenza Unificata.

All`attuazione delle disposizioni si provvede con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze su proposta del Ministro competente, previa verifica dell`assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n.151 del 2 ottobre 2008 recante “Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all`immigrazione clandestina”” (DDL 1072/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Il provvedimento, nel suo complesso, introduce disposizioni volte a:
– modificare la disciplina di cui al D.Lgs. 109/08 relativa alla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico;
– contrastare la criminalità organizzata prevedendo l`impiego del personale delle Forze armate, oltre che nelle aree metropolitane o in quelle densamente popolate, anche in quelle parti del territorio nazionale ove sussistono particolari situazioni contingenti di contrasto alla criminalità organizzata;
– fronteggiare l`intensificazione del fenomeno dell`immigrazione clandestina.
Relativamente a tale ultimo ambito, il testo prevede che, anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l`ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all`art.14 del D.Lgs. 286/98 (testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), vengono concesse autorizzazioni di spesa per la costruzione di nuovi centri. La suddetta autorizzazione è pari a euro 3.000.000 per l`anno 2008, a euro 37.500.000 per l`anno 2009, a euro 40.470.000 per l`anno 2010 e a euro 20.075.000 a decorrere dall`anno 2011, di cui 3.000.000 per l`anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Il decreto legge, che scade il 1° dicembre 2008, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.

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