Legge finanziaria 2009 (DDL 1713/C) – DL n. 151/2008 in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all`immigrazione clandestina (DDL 1857/C) – DL n.155/2008 sull`erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell`attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (DDL 1762/C).
|
Viene previsto che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
|
Emendamento a firma della Commissione
|
|
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite di 600 milioni di euro per l`anno 2009, a carico del “Fondo per l`occupazione”” di cui al DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Nell`ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo è destinata, per l`anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all`articolo 31, comma 3 (diritto-dovere all`istruzione e alla formazione), del D.Lgs. 226/05. Conseguentemente per l`anno 2009 l`ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l`importo di 420 milioni di euro.
|
Emendamento a firma della Commissione
|
|
Vengono apportate modifiche all`art.77/ter, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, sul Piano di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome.
Pertanto, a decorrere dall`anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell`Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
Nei casi in cui l`Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell`applicazione di quanto sopra previsto, l`importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all`anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell`ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell`anno successivo. |
Emendamento a firma della Commissione
|
|
Vengono introdotte modifiche all`art.77/bis del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, sul Patto di stabilità interno per gli Enti locali.
In particolare, viene disposto che nel saldo finanziario non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l`attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L`esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè nei lim iti complessivi delle medesime risorse.
Le province e i comuni che beneficiano dell`esclusione sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell`anno successivo, l`elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonchè quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l`individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
In caso di mancato rispetto del Patto relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque, per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell`Interno per l`anno successivo (la disposizione sostituisce la precedente che fissava la riduzione secca del 5 per cento).
Viene, altresì, stabilito che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l`anno 2008, relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell`articolo 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge 112/08, le disposizioni per gli enti inadempienti (commi 20 e 21 dell`art.77/bis), non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell`anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adempimenti contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
|
Emendamento a firma della Commissione
|
|
Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l`ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`articolo 61, della L. 289/02, specificando l`incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse in favore delle aree sottoutilizzate in misura non inferiore all`85 per cento a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l`attuazione della disposizione.
|
Emendamento a firma della Commissione con subemendamento a firma di parlamentari
|
|
Con una apposita norma viene trasfuso nel testo il contenuto del decreto legge 157/08 recante “Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio””, che è, di conseguenza, abrogato.
In particolare, viene previsto che il Ministero dell`Economia e delle Finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
Entro lo stesso termine il Ministero è, altresì, autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell`articolo 1, comma 7, lettera d), del provvedimento, sull`emissione di titoli del debito pubblico, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L`onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato. Il Ministero è autorizzato, inoltre, a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l`Eurosistema. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 157/08.
|
Emendamento del Relatore
|
|
Vengono introdotte norme di modifica della L.266/2005 (Finanziaria 2006) con cui si prevede, in particolare, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dall`entrata in vigore della norma, saranno stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, della legge finanziaria suddetta, relativi, rispettivamente, ai risparmiatori vittime di frodi finanziarie e danneggiati dei bond argentini. Il DPCM definirà, inoltre,i limiti dell`indennizzo, le priorità per l`attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni citate.
La gestione del Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, di cui al comma 343, viene affidata al Ministero dell`Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia e delle Finanze è stabilita la quota del Fondo medesimo destinata alla tutela dei soggetti vittime di frodi finanziarie e danneggiati dai bond argentini.
|
Emendamento del Relatore
|
Il decreto legge, che scade l`8 dicembre 2008, passa ora all`esame dell`Aula.
Decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante ``Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali"" (DDL 1083/S).
|
Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l`adozione di iniziative da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati all`attività libero professionale intramuraria di cui all`art.1 della L. 120/2007.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
|
Viene introdotta una norma con cui si prevede l`assegnazione, agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte, di tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, in particolare a titolo di contributo ordinario – al netto delle riduzioni stabilite dall`art.2, comma 16, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sulla riduzione delle risorse del Fondo ordinario per i finanziamento degli Enti locali in conseguenza del riordino delle comunità montane e dall`art. 76, comma 6-bis, del DL 112/08, convertito con modificazioni dalla L. 133/08, sull`incidenza delle spese di personale per gli Enti locali – contributo consolidato e di contributo per investimenti.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
|
Vengono previste disposizioni per gli enti locali.
In particolare, le norme in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell`imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all`art. 31, comma 8, della L. 289/02 (Finanziaria 2003), confermate per l`anno 2008 dall`art. 2, comma 3, della L. 244/07 (Finanziaria 2008), sono prorogate per il 2009.
|
Emendamento del Relatore
|
|
Sono inserite norme attinenti interventi vari in materia di spesa .
Viene prevista l`autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per il 2009, per il funzionamento dell`Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita con DPCM del 26 settembre 2000 quale organismo di controllo delle stesse, ai sensi dell`art.3, comma 190, della L.662/96 e le integrazioni per autorizzazioni di spesa previste in un apposito elenco allegato (protezione e assistenza sociale).
Viene disposta, altresì, la riduzione dell`autorizzazione di spesa di cui all`art.61 della L. 289/2002 (finanziaria 2003), relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 781,779 milioni di euro per il 2008 e di 528 milioni di euro per il 2009.
Le risorse conseguenti a tale riduzione sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica””, di cui all`articolo 10, comma 5, del Decreto legge 282/04, convertito con modificazioni, dalla L. 307/04.
Viene, infine, disposto che alla copertura dell`onere derivante dall`attuazione della norma sopra citata, relativa alla spesa di 2 milioni di euro per il 2009, per il funzionamento dell`Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco suddetto, nonchè dell` articolo 2, comma 8, del testo, concernente il riparto tra i Comuni dell`importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa, e dell`articolo 1, comma 5, relativo all`incremento, pari a 434 milioni di euro, del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (pari a 260,593 milioni di euro per il 2008 e 436,593 milioni di euro per il 2009), si provvede mediante riduzione dell`autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica sopra menzionato. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l`anno 2008 e 91,407 milioni di euro per il 2009, è versata all`entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni.
|
Emendamento del Relatore
|
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.