DL n. 151/2008 sui reati di contrasto alla criminalità organizzata e all`immigrazione clandestina"" (DDL 1857/C)- DL n. 155/2008 recante ``Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell`erogazione del credito alle imprese e ai consumatori (DDL 1762/C).
Il decreto legge, che scade l`8 dicembre 2008, passa ora alla lettura del Senato.
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Viene modificata la norma con la quale si prevede che i Comuni della Provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della Provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avviano procedure per l`affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, purchè si tratti di bacino di utenza di almeno 15000 abitanti.
A riguardo, viene specificato che gli stessi possono anche avvalersi delle deroghe al D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) previste dall`art. 18 del DL 90/08, convertito dalla L. 123/08,
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Emendamento del Relatore
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Viene inserita una norma con la quale si prevede che al fine di formare i giovani relativamente all`importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonchè alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l`attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l`inserimento nei programmi scolastici della scuola dell`obbligo, dell`educazione ambientale.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene introdotta una disposizione con la quale si prevede che, al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, con decreto del Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell`Ambiente sono definite le modalità attuative delle disposizioni riguardanti la campagna informativa, nell`ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Emendamento del Relatore
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Viene modificato il comma 143, dell`art. 2, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) relativo alla incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008.
Viene previsto, in particolare, che ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni dalla data di emanazione del decreto, sviluppa e sottopone all`approvazione del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente, l`aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili.
Viene, altresì, previsto che con il medesimo decreto ministeriale, sono identificate anche le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell`accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui sopra, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell`accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi di:
– impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
– impiego di combustibile da rifiuti, ai sensi dell`art. 183, del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente), prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.
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Emendamento del Governo
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Viene inserita una norma con la quale si dispone che allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell`illecito abbandono di rifiuti ed evitare l`espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni volte ad appianare nell`immediato le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell`applicazione del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente):
– fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all`art. 181-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/06 che definisce le caratteristiche che devono avere i materiali ottenuti con i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari, le suddette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (autorizzazione in ipotesi particolari) del citato decreto legislativo;
– fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all`art. 195, comma 2, lett. s-bis, del D.Lgs. 152/06 che contiene l`individuazione e la disciplina di semplificazioni, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti, stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato D.Lgs. 152/06, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, purchè nel rispetto delle norme comunitarie.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene introdotta una disposizione sul Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. La stessa prevede che al fine di prevenire le emergenze per lo smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonchè di contribuire all`aumento dell`occupazine e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`Ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, d`intesa con la Conferenza Unificata, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il suddetto piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
Viene, altresì, previsto che il predetto piano indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili ai fini della realizzazione del piano stesso e riporta anche i contributi compensativi a favore degli Enti locali.
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Emendamento a firma di parlamentare
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Viene inserita una disposizione con la quale viene sostituito il comma 3, dell`art. 107, del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente), relativo agli scarichi in reti fognarie.
Viene previsto, in particolare, che non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell`alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento della compatibilità delle reti e dei sistemi di depurazione con le suddette apparecchiature da parte dell`Ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione. L`installazione è comunicata da parte del rivenditore dell`ente stesso che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone ritenute idonee. L`installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico che ne controlla la diffusione sul territorio.
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Emendamento a firma di parlamentare
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Il decreto legge, che scade il 5 gennaio 2009, passa ora alla lettura dell`Aula.
Decreto legge n. 171 del 3 novembre 2008, recante ``Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare"" (DDL 1175/S) – Decreto legge n. 180 del 10 novembre 2008 recante ``Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"" (DDL 1197/S).
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Sono state dichiarate improcedibili le modifiche approvate dalla Commissione Agricoltura relative, rispettivamente, all` interpretazione autentica in materia di ICI (imposta comunale sugli immobili) riguardante il reddito dominicale dei terreni agricoli (di cui all`art.5, comma7, del D.Lgs 504/92) ed alla proroga, al 31 dicembre 2009, per la denuncia dei pozzi (di cui all`art.96, comma,7 del D.Lgs 152/2006 recante “Norma in materia ambientale””).
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Emendamenti a firma di parlamentari
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Al fine di ottenere il più rapido avvio delle attività produttive dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, viene disposto che le previsioni contenute dall`art.166, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, concernente, tra l`altro, la facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l`utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, si applicano anche alle società parzialmente partecipate dagli stessi.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene previsto che, al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell`attività svolta dal personale assunto ai sensi della L.124/85. Viene specificato che dalla norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene introdotta una norma aggiuntiva all`art.6, comma 4, del D.Lgs 152/2006 (“Norme in materia ambientale””) volta ad escludere i piani di gestione forestale di livello locale dall` obbligo della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
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Emendamento a firma di parlamentari
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è stata approvata una norma di interpretazione autentica in materia di ICI (imposta comunale sugli immobili) con cui si prevede che nel reddito dominicale dei terreni agricoli (di cui all`art.5, comma7, del D.Lgs 504/92) è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all`art.9, commi 3 e 3-bis del D.L. 557/93 convertito dalla L.133/94, ancorchè gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del DL 557/93.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene disposta l`ulteriore proroga, al 31 dicembre 2009, del termine per la presentazione delle denunce dei pozzi, già posposto, al 31 gennaio 2007, dall`articolo 96, comma 7, primo periodo, del DLgs 152/2006 (recante “Norme in materia ambientale””).
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Emendamento a firma di parlamentari
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