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Decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante ``Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali"" (DDL 1891/C) – Decreto legge n. 158 del 20 ottobre 2008 recante ``Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali"" (DDL 1813/C).

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Sintesi parlamentare n. 50/2008 della settimana dal 1° dicembre al 5 dicembre 2008

1 Dicembre 2008
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”” (DDL 1891/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 47/2008 e 49/2008.
Il testo prevede, in particolare, l`assegnazione al comune di Roma di un contributo ordinario di 500 milioni per l`anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell`articolo 78, comma 8, del decreto-legge 112/08, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/08 (l`art. 78, nello specifico, è relativo alle disposizioni urgenti per Roma capitale e prevede, tra l`altro, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica, nel rispetto dei principi indicati dall`art.119 Cost. e nelle more dell`approvazione di una legge di disciplina apposita, la nomina del Sindaco di Roma a Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e la predisposizione di un piano di rientro dall`indebitamento pregresso. Nelle more dell`approvazione del piano, viene, quindi, prevista la predetta anticipazione al Comune di Roma, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria). Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell`economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.
Alla copertura degli oneri si provvede con la riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all`art.10, comma 5, del DL 282/04, convertito, con modificazioni dalla L.307/04.
Le risorse assegnate ai Comuni di Roma e Catania con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`articolo 61 della L. 289/02, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all`articolo 78, comma 8, sopra menzionato, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonche´, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo. In sede di attuazione dell`articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall`anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell`ambito delle risorse disponibili.
Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l`adozione di iniziative da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati all`attività libero professionale intramuraria di cui all`art.1 della L. 120/2007.
Viene introdotta una norma con cui si prevede l`assegnazione, agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte, di tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, in particolare a titolo di contributo ordinario – al netto delle riduzioni stabilite dall`art.2, comma 16, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sulla riduzione delle risorse del Fondo ordinario per i finanziamento degli Enti locali in conseguenza del riordino delle comunità montane e dall`art. 76, comma 6-bis, del DL 112/08, convertito con modificazioni dalla L. 133/08, sull`incidenza delle spese di personale per gli Enti locali – contributo consolidato e di contributo per investimenti.
Vengono previste disposizioni per gli enti locali.
In particolare, le norme in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell`imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all`art. 31, comma 8, della L. 289/02 (Finanziaria 2003), confermate per l`anno 2008 dall`art. 2, comma 3, della L. 244/07 (Finanziaria 2008), sono prorogate per il 2009.
Viene prevista l`autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per il 2009, per il funzionamento dell`Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita con DPCM del 26 settembre 2000 quale organismo di controllo delle stesse, ai sensi dell`art.3, comma 190, della L.662/96 e le integrazioni per autorizzazioni di spesa previste in un apposito elenco allegato (protezione e assistenza sociale).
Viene disposta, altresì, la riduzione dell`autorizzazione di spesa di cui all`art.61 della L. 289/2002 (finanziaria 2003), relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 781,779 milioni di euro per il 2008 e di 528 milioni di euro per il 2009.
Le risorse conseguenti a tale riduzione sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica””, di cui all`articolo 10, comma 5, del DL 282/04, convertito con modificazioni, dalla L. 307/04.
Viene, infine, disposto che alla copertura dell`onere derivante dall`attuazione della norma sopra citata, relativa alla spesa di 2 milioni di euro per il 2009, per il funzionamento dell`Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle autorizzazioni di spesa di cui all`elenco suddetto, nonchè dell` articolo 2, comma 8, del testo, concernente il riparto tra i Comuni dell`importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa, e dell`articolo 1, comma 5, relativo all`incremento, pari a 434 milioni di euro, del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (pari a 260,593 milioni di euro per il 2008 e 436,593 milioni di euro per il 2009), si provvede mediante riduzione dell`autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica sopra menzionato. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l`anno 2008 e 91,407 milioni di euro per il 2009, è versata all`entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni.
Altre norme del decreto legge attengono all`attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla proroga di termini per gli Enti locali nonchè alla definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali.

PROVVEDIMENTI APPROVATI
DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 158 del 20 ottobre 2008 recante “Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”” (DDL 1813/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo trasmesso dalla Commissione Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1, comma 1
In relazione alla norma che differisce al 30 giugno 2009 l`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, viene previsto che la stessa riguarda, non più i comuni capoluogo di aree metropolitane e comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti (di cui all`art. 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L. 148/05), bensì i comuni capoluoghi di provincia e i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa previsti alla delibera CIPE 87103 del 13 novembre 2003, di cui all`art. 1, comma 1, della L. 9/07.
Emendamento della Commissione
Art. 1, comma 2
Riguardo all`applicazione dei benefici fiscali di cui all`art. 2, della L. 9/07, in base ai quali per i proprietari degli immobili dati in locazione, il reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutto il periodo della sospensione dell`esecuzione, viene previsto che gli stessi riguardano solo i comuni di cui all`art. 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L. 148/05, e cioè i comuni capoluogo di aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste), nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
Emendamento della Commissione
Art. 1, comma 1-bis
In relazione alla norma di modifica dell`art. 11, della L. 431/98 (approvata dalla Commissione Ambiente), viene specificato che i bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi annualmente entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l`anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria.
Emendamento della Commissione
Art. 1, comma 1-ter
Viene previsto che la sospensione dell`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo si applica ai provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore, ai sensi dell`art. 3, della L. 431/98.
Emendamento della Commissione
Art. 1, comma aggiuntivo
Viene inserita una norma con la quale viene modificato l`Allegato A previsto dall`art.24, c.d. “Taglialeggi””, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
In particolare, viene disposto che non vengono abrogati gli articoli da 118 a 138 del Regio decreto 1165/1938 come attualmente previsto, ma solo quelli da 118 a 124.
Rimangono così in vigore le disposizioni contenute negli articoli da 125 a 138 del citato Regio decreto, che attengono ai poteri del Ministro delle Infrastrutture in materia e che prevedono poteri di controllo, di scioglimento e di nomine commissariali. Le suddette disposizioni riguardano anche la Commissione di vigilanza, di nomina ministeriale, che ha poteri decisori in materia di graduatorie, nonchè poteri sanzionatori e consultivi.
Emendamento della Commissione
Art. 1-bis
Viene modificata la norma sui provvedimenti giudiziari di rilascio (approvata dalla Commissione Ambiente). In particolare, viene specificato che i suddetti provvedimenti, relativi agli immobili adibiti ad uso abitativo, sono valutati ai fini dell`attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l`assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica solo se contengono la esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore.
Emendamento della Commissione
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma con la quale si apporta una modifica all`art.11, comma 12, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, relativo al Piano Casa. In particolare, in relazione al fondo istituito per l`attuazione degli interventi concernenti il piano nazionale di edilizia abitativa, viene previsto che in esso confluiscono, oltre che alle risorse finanziarie già individuate dalla norma stessa, anche quelle di cui all`art. 3, comma 108, della L. 350/03, (5 milioni di euro facenti parte della dotazione finanziaria del Fondo per l`edilizia a canone speciale), sentite le Regioni.
Emendamento della Commissione
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma con la quale si prevede che gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali censite come A1 e A2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni per l`acquisto della prima casa di abitazione, ciò al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche. I suddetti Istituti provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
Al riguardo, sono definiti canoni sostenibili, per le suddette finalità, i canoni di importo pari al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell`art. 2, comma 3, della L. 431/98, e comunque non inferiore al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Viene, altresì, disposto che il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli Istituti autonomi case popolari per l`estinzione del mutuo relativo all`immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell`immobile prioritariamente da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite da leggi regionali.
Emendamento e subemendamenti della Commissione
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 46/2008.
Il testo prevede che l`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobi li adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell`articolo 22-ter del DL 248/07, convertito dalla L.31/08, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009, nei comuni di cui all`art. 1, comma 1, della L. 9/07, e cioè i capoluoghi di provincia e i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa previsti alla delibera CIPE 87103 del 13 novembre 2003 (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
La suddetta disposizione, volta a ridurre il disagio abitativo e favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purchè non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, ovvero conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico di cui all`articolo 1, comma 1, della L. 9/07 (su “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali””), viene prevista in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi di cui al Piano nazionale di edilizia abitativa disciplinato dall`articolo 11 del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
Riguardo alla sospensione delle procedure esecutive di sfratto si applicano le disposizioni dell`articolo 1, commi 2,4, 5 e 6 della L. 9/07 tra cui, l`autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti e la causa di decadenza dal beneficio della sospensione stessa.
Inoltre, limitatamente ai comuni di cui all`art. 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L.148/05, e cioè i comuni capoluogo di aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste), nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti,si applicano i benefici fiscali previsti dall`articolo 2 della medesima legge di cui sopra per cui, per i proprietari degli immobili dati in locazione, il reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutto il periodo della sospensione dell`esecuzione (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
Il decreto legge, che scade il 19 dicembre 2008, passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008, recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell`autotrasporto, dell`agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997“ (DDL 1936/C).
La Commissione Ambiente ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, nel testo licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 48/2008.
Il testo legislativo prevede in deroga alla disciplina dell`art.133, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), limitatamente al 2008, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all`8%, relative all`anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzioni ritenuti più significativi.
In corso d`esame è stato disposto, in luogo della originaria formulazione, che le variazioni percentuali suddette sono su base semestrale e che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell`anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui sopra con riferimento alla data dell`offerta, eccedenti l`8% se riferite esclusivamente all`anno 2008 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Rivista anche la disposizione con la quale, nel testo del Governo, si prevede la non applicazione per variazioni in aumento, qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`appaltatore.
Al riguardo viene previsto per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d`opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, in ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`impresa esecutrice, l`applicazione delle disposizioni è subordinata alla costituzione, da parte dell`appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all`importo dell`adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l`imputabilità del ritardo dell`impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
Inoltre, è stata sostituita la norma sulla disciplina da applicare alle variazioni precedenti l`anno 2008 per cui per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l`anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell`art. 133, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
Restano confermate le altre disposizioni con le quali si prevede che le norme non si applicano ai materiali per i quali trova applicazione il pagamento anticipato degli stessi, di cui all`art.133, comma 1/bis, del D.Lgs. 163/06, nonchè le norme sulla copertura finanziaria che è individuata dall`art.133, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al suddetto comma, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione di lavori e delle relative risorse presenti nell`elenco annuale di cui all`art. 128 del Codice stesso. A tale fine è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
Per i soggetti tenuti all`applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici di cui all`art. 142, comma 4, del Codice per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, al relativo onere, stimato, nell`ipotesi di assenza delle risorse di cui sopra, si provvede mediante l`istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 300 milioni di euro per l`anno 2009. In corso di esame è stato previsto che detto importo costituisce tetto massimo di spesa. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l`adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonchè la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell`assegnazione delle risorse.
Tra le norme introdotte in corso di esame, prevista la proroga, al 30 marzo 2009, della sospensione della norma che vieta il ricorso all`arbitrato nei contratti di lavori pubblici al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previste, da ultimo differita al 31 dicembre 2008 dall`art.4/bis del decreto legge 97/08, convertito con modifiche, dalla L. 129/08.
Con altra disposizione viene prevista l`esclusione delle fondazioni, di cui al D.Lgs. 153/99, nonchè degli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, di cui al D.Lgs. 509/94 (enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria) dalla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/06), purchè non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti, servizi e forniture.
Altre norme, approvate in corso di esame, attengono il canone annuo dei pedaggi autostradali corrisposto ad ANAS Spa, nella misura del 42%, di cui al comma 1020, della L. 296/06 (finanziaria 2007), che dovrà essere destinato prioritariamente alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, e le modifiche del D.Lgs. 284/05 sul riordino della Consulta generale dell`autotrasporto e del Comitato Centrale dell`Albo degli autotrasportatori relative alla sua organizzazione e funzionamento.
Nel testo viene, altresì, prevista l`autorizzazione di spesa a favore della Regione Sardegna per opere connesse al “grande evento”” della Presidenza italiana del G8, di cui al DPCM 21 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all`art. 61 della legge 289/02, per un importo pari a 233 milioni di euro.
Altre norme sono volte a dare attuazione alle previsioni di cui all`art. 2, comma 109, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), e dell`art. 2, comma 1, del DL 61/08, convertito dalla L. 113/08, in tema di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997.
Tali disposizioni prevedono che i soggetti interessati dalle ordinanze di sospensione ivi ci tate restituiscano i tributi ed i contributi, oggetto delle sospensioni in misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili da versare il giorno 16 di ogni mese a decorrere da giugno 2009, anzichè gennaio 2009 come in origine previsto.
Il decreto legge prevede, infine, misure di sostegno per il settore agricolo, della pesca e dell`autotrasporto che verranno adottate con appositi decreti, per le misure di rispettiva competenza, dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro il 15 novembre 2008 e, il successivo 30 novembre saranno definite, mediante appositi bandi, le procedure di attuazione delle suddette misure. All`onere connesso si provvede nel limite di 230 milioni di euro da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2008.

Il decreto legge, che scade il 22 dicembre 2008, passa ora all`esame dell`Aula.

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DDL su ``Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)`` (DDL 1209/S).

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Sintesi parlamentare n. 50/2008 della settimana dal 1° dicembre al 5 dicembre 2008

1 Dicembre 2008
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n.155 del 9 ottobre 2008 recante “Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell`erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell`attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali”” (DDL 1230/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto, nel testo approvato dalla Commissione Finanze, identico a quello licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 47/2008 e 49/2008.
Il testo, nel suo complesso, è volto a fronteggiare con misure straordinarie la crisi finanziaria e a garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio. Viene prevista, tra l`altro, l`autorizzazione al Ministero della Economia e delle Finanze, fino al 31 gennaio 2009 (come precisato in corso d`esame), a sostenere finanziariamente la ricapitalizzazione delle banche italiane, nelle forme della sottoscrizione o della garanzia di aumenti di capitale.
Il Ministero è autorizzato, altresì, ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell`art. 96, del D.Lgs. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dall`entrata in vigore del decreto legge.
Entro trenta giorni dall`entrata in vigore del decreto medesimo vengono, inoltre, stabiliti, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia, criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale, nonchè di attuazione del provvedimento.
Con una apposita norma inserita in corso d`esame è stato, inoltre, trasfuso nel testo il contenuto del DL 157/08 recante “Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio””, che è, di conseguenza, abrogato.
In particolare, viene previsto che il Ministero dell`Economia e delle Finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
Entro lo stesso termine il Ministero è, altresì, autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell`articolo 1, comma 7, lettera d), del provvedimento, sull`emissione di titoli del debito pubblico, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L`onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.
Il Ministero è autorizzato, inoltre, a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l`Eurosistema.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL 157/08.
Il testo contiene, inoltre, norme di modifica della L.266/2005 (Finanziaria 2006) con cui si prevede, in particolare, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dall`entrata in vigore della norma, saranno stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, della legge finanziaria suddetta, relativi, rispettivamente, ai risparmiatori vittime di frodi finanziarie e danneggiati dai bond argentini. Il DPCM definirà, inoltre,i limiti dell`indennizzo, le priorità per l`attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni citate.
La gestione del Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, di cui al comma 343, viene affidata al Ministero dell`Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia e delle Finanze è stabilita la quota del Fondo medesimo destinata alla tutela dei soggetti vittime di frodi finanziarie e danneggiati dai bond argentini.
Il decreto legge, nella settimana di riferimento è stato approvato, in seconda lettura, in sede referente, dalla Commissione Finanze.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)“ (DDL 1209/S).
La Commissione Bilancio ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2, comma aggiuntivo
In relazione alla norma con la quale si prevede che il Governo deve presentare apposita relazione annuale al Parlamento, concernente l`ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, viene specificato che tale obbligo sussiste anche con riferimento all`anno 2008.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 2, comma aggiuntivo
Viene prevista l`integrazione, per un importo di 22 milioni di euro per il 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per il 2011, del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territorialmente svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale di cui all`art.6, comma 7, DL 81/2007, convertito dalla legge 127/07. Vengono, altresì, modificate le modalità di erogazione del Fondo predetto, che saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell`Economia, sentite la Conferenza Unificata e le Commissioni parlamentari competenti. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvederà a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti dalla norma, i comuni interessati.
Emendamento del Relatore
Art.2, comma aggiuntivo
Viene disposto che le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, di cui all`articolo 77/bis, commi 20 e 21, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/08, non si applicano agli Enti locali che hanno rispettato il Patto nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, nell`anno 2008, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente nel triennio 2005-2007, non si applicano in caso di mancato rispetto del Patto conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell`economia e delle finanze, d`intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell`ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.
Con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall`applicazione della norma per l`eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Sul decreto è previsto, altresì, il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari.
Viene, previsto, inoltre, che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dall`entrata in vigore della legge, saranno adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonche´ i termini e le modalità per l`invio delle istanze da parte degli interessati.
Emendamento del Relatore con subemendamento a firma di parlamentari
Art. 2, comma aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione sul contenimento dell`uso degli strumenti derivati e dell`indebitamento delle Regioni e degli Enti locali, che modifica l’art.62 del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08. Con la stessa, tra l’altro, si prevede il divieto, per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un`unica soluzione alla scadenza. Viene specificato, inoltre, che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoaziozazione di una passività esistente non può essere superiore a 30 anni nè inferiore a 5 anni.
La tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati di cui all`articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che possono essere stipulati dalle Regioni e Province autonome verrà individuata con uno più regolamenti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, sentita, per i profili d`interesse regionale, la Conferenza Stato-Regioni.
Agli Enti di cui sopra è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento e, comunque, per il periodo minimo di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
Emendamento del Relatore
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 46/2008 e 47/2008.
Il disegno di legge, oltre a fissare il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l`anno 2009 e per il triennio 2009-2011, contiene norme riguardanti proroghe fiscali in alcuni settori dell`economia; interventi relativi alle gestioni previdenziali e risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonchè agli incrementi retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico.
Il testo interviene sulle disposizioni contenute nell`art. 1, commi 17 e 18, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008). Nello specifico, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge.
La stessa proroga della detrazione d`imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, semprechè gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l`alienazione o l`assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 dall`art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008).
Viene, inoltre, prorogata al 2011 l` IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch`essa prevista dall` art. 1, comma 18, della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Tra le altre disposizioni di proroga è stato confermato, altresì, il differimento al 31 dicembre 2009, del termine stabilito dall`art. 43, comma 3, della L. 166/02, relativo all`esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonchè dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968.
Altre norme contenute nel provvedimento concernono il settore dell`autotrasporto.
In particolare, vengono rideterminati, nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro: la quota di indennità percepita nell`anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nello stesso anno, di cui all`articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86), che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; nonchè l`importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall`articolo 95, comma 4, del suddetto DPR 917/86 per le imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Inoltre, sempre nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, viene fissata la percentuale delle somme percepite nell`anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al D.Lgs 66/03 (recante Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell`organizzazione dell`orario di lavoro), effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Viene, infine, prevista la proroga per l`anno 2009, e nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, dell`agevolazione introdotta dall`articolo 83-bis, comma 26 del DL 112/08 convertito dalla L.133/08 a favore del settore dell`autotrasporto. Nella specie si tratta di un`agevolazione sotto forma di credito d`imposta corrispondente ad una quota dell`importo pagato quale tassa automobilistica per lo stesso anno 2009 e per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto ed utilizzato per l`attività di trasporto merci.
In corso d`esame, sono state approvate, altresì, alcune modifiche al testo. In particolare, è stato previsto che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite di 600 milioni di euro per l`anno 2009, a carico del “Fondo per l`occupazione”” di cui al DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Nell`ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo è destinata, per l`anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all`articolo 31, comma 3 (diritto-dovere all`istruzione e alla formazione), del D.Lgs. 226/05. Conseguentemente per l`anno 2009 l`ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l`importo di 420 milioni di euro.
Con altra norma viene disposto che con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l`ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`articolo 61, della L. 289/02, specificando l`incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse in favore delle aree sottoutilizzate in misura non inferiore all`85 per cento a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l`attuazione della disposizione. In corso d`esame è stato precisato che l`obbligo del Governo di trasmettere la suddetta relazione sussiste anche con riferimento all`anno 2008 (vedi emendamento di cui sopra).
Ulteriori modifiche riguardano le norme sul Patto di stabilità interno contenute nel DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
In particolare, riguardo al Patto di stabilità delle Regioni di cui all`articolo 77/ter del DL 112/08, viene previsto, tra l`altro, che, a decorrere dall`anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell`Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
Nei casi in cui l`Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell`applicazione di quanto sopra previsto, l`importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all`anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell`ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell`anno successivo.
In relazione al Patto di stabilità per gli Enti locali di cui all`articolo 77/bis del decreto legge suddetto, non vengono conteggiate nel saldo finanziario le spese per l`attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza e viene disposto, altresì, che il mancato rispetto del Patto per il 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, non comporta l`applicazione delle sanzioni previste dia commi 20 e 21 dell`art.77/bis.
Altre norme del disegno di legge finanziaria concernono, tra l`altro:
– l`introduzione in via strutturale, a partire dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all`articolo 4 del DL 356/01, convertito dalla L.418/01;
– l`applicazione, anch`essa in via strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all`articolo 5 del suddetto DL 356/01 e delle disposizioni in materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica previste dall`articolo 6 dello stesso decreto;
– il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all`INPS, in conseguenza degli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella L. 296/06 (legge finanziaria 2007) e nella L. 247/07 (recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007).
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
– Decreto legge n.155 del 9 ottobre 2008 recante “Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell`erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell`attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali”” (DDL 1230/S).
La Commissione Finanze ha approvato, in sede referente, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto, senza modifiche, nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Il decreto legge, in scadenza l`8 dicembre 2008, nella settimana di riferimento è passato all`esame dell`Aula e approvato definitivamente.

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