L`Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico ha diffuso un parere contenente chiarimenti sull`art. 13 del Decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37.
Nella nota del Ministero vengono trattati gli aspetti relativi alla disciplina sul trasferimento degli immobili.
In merito ai profili temporali del regolamento, la nota ministeriale sottolinea che l`art. 13 è immediatamente operativo (come del resto tutto l`articolato) e si applica agli atti di trasferimento di immobili stipulati dal 27 marzo u.s., giorno di entrata in vigore del decreto, ed agli impianti installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento.
La disciplina non prevede l`obbligo di adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza, pertanto la sicurezza degli impianti va valutata in base alla conformità alle norme vigenti al momento della loro realizzazione e modifica.
Per tutti gli altri aspetti trattati nella nota ufficiale, si rimanda al testo allegato.
933-Parere DM 37-08.pdfApri