SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)“ (DDL 1209/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 46/2008, 47/2008 e 50/2008.
Il disegno di legge, oltre a fissare il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l`anno 2009 e per il triennio 2009-2011, contiene norme riguardanti proroghe fiscali in alcuni settori dell`economia; interventi relativi alle gestioni previdenziali e risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonchè agli incrementi retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico.
Il testo interviene sulle disposizioni contenute nell`art. 1, commi 17 e 18, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008). Nello specifico, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge.
La stessa proroga della detrazione d`imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, semprechè gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l`alienazione o l`assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 dall`art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008).
Viene, inoltre, prorogata al 2011 l` IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch`essa prevista dall` art. 1, comma 18, della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Tra le altre disposizioni di proroga è stato confermato, altresì, il differimento al 31 dicembre 2009, del termine stabilito dall`art. 43, comma 3, della L. 166/02, relativo all`esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonchè dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968.
Altre norme contenute nel provvedimento concernono il settore dell`autotrasporto.
In particolare, vengono rideterminati, nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro: la quota di indennità percepita nell`anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nello stesso anno, di cui all`articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86), che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; nonchè l`importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall`articolo 95, comma 4, del suddetto DPR 917/86 per le imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Inoltre, sempre nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, viene fissata la percentuale delle somme percepite nell`anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al D.Lgs 66/03 (recante Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell`organizzazione dell`orario di lavoro), effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Viene, infine, prevista la proroga per l`anno 2009, e nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, dell`agevolazione introdotta dall`articolo 83-bis, comma 26 del DL 112/08 convertito dalla L.133/08 a favore del settore dell`autotrasporto. Nella specie si tratta di un`agevolazione sotto forma di credito d`imposta corrispondente ad una quota dell`importo pagato quale tassa automobilistica per lo stesso anno 2009 e per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto ed utilizzato per l`attività di trasporto merci.
In corso d`esame, sono state approvate, altresì, alcune modifiche al testo. In particolare, è stato previsto che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite di 600 milioni di euro per l`anno 2009, a carico del “Fondo per l`occupazione”” di cui al DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Nell`ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo è destinata, per l`anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all`articolo 31, comma 3 (diritto-dovere all`istruzione e alla formazione), del D.Lgs. 226/05. Conseguentemente per l`anno 2009 l`ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l`importo di 420 milioni di euro.
Con altra norma viene disposto che con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l`ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`articolo 61, della L. 289/02, specificando l`incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse in favore delle aree sottoutilizzate in misura non inferiore all`85 per cento a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l`attuazione della disposizione. In corso d`esame è stato precisato che l`obbligo del Governo di trasmettere la suddetta relazione sussiste anche con riferimento all`anno 2008.
Ulteriori modifiche riguardano le norme sul Patto di stabilità interno contenute nel DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
In particolare, riguardo al Patto di stabilità delle Regioni di cui all`articolo 77/ter del DL 112/08, viene previsto, tra l`altro, che, a decorrere dall`anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell`Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
Nei casi in cui l`Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell`applicazione di quanto sopra previsto, l`importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all`anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell`ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell`anno successivo.
In relazione al Patto di stabilità per gli Enti locali di cui all`articolo 77/bis del decreto legge suddetto, non vengono conteggiate nel saldo finanziario le spese per l`attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza e viene disposto, altresì, che il mancato rispetto del Patto per il 2008, relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, non comporta l`applicazione delle sanzioni previste dai commi 20 e 21 dell`art.77/bis.
In questo ramo del Parlamento, le deroghe al Patto di stabilità per gli Enti locali sono state ulteriormente ampliate con l`introduzione di una norma con cui si prevede che, in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, non solo relativamente al 2008 ma anche per gli anni a venire, conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze, d`intesa con la Conferenza Unificata, non vengano applicate le sanzioni di cui sopra.
Viene, altresì, prevista l`integrazione, per un importo di 22 milioni di euro per il 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per il 2011, del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territorialmente svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale di cui all`art.6, comma 7, DL 81/2007, convertito dalla legge 127/07. Modificate, inoltre, le modalità di erogazione del Fondo predetto, che saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
è stata, inoltre, introdotta una disposizione sul contenimento dell`uso degli strumenti derivati e dell`indebitamento delle Regioni e degli Enti locali, che modifica l`art.62 del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08.
Altre norme del disegno di legge finanziaria concernono, tra l`altro:
– l`introduzione in via strutturale, a partire dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all`articolo 4 del DL 356/01, convertito dalla L.418/01;
– l`applicazione, anch`essa in via strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all`articolo 5 del suddetto DL 356/01 e delle disposizioni in materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica previste dall`articolo 6 dello stesso decreto;
– il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all`INPS, in conseguenza degli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella L. 296/06 (legge finanziaria 2007) e nella L. 247/07 (recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007).
Il disegno di legge torna ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 158 del 20 ottobre 2008 recante “Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”” (DDL 1260/S).
La Commissione Territorio e Ambiente ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 46/2008 e 50/2008.
Nel testo viene confermato il differimento al 30 giugno 2009 dell`esecuzione dei p rovvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell`art. 22-ter del DL 248/07, convertito dalla L.31/08, ed in corso d`esame è stato precisato che la stessa riguarda i comuni capoluoghi di provincia e i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa previsti alla delibera CIPE 87103 del 13 novembre 2003, di cui all`art. 1, comma 1, della L. 9/07 e non più i comuni capoluogo di aree metropolitane e comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti (di cui all`art. 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L. 148/05), come in origine previsto.
La suddetta disposizione, volta a ridurre il disagio abitativo e favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purchè non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, ovvero conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico di cui all`articolo 1, comma 1, della L. 9/07 (su “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali””), viene prevista in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi di cui al Piano nazionale di edilizia abitativa disciplinato dall`art. 11, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
Riguardo alla sospensione delle procedure esecutive di sfratto si applicano le disposizioni dell`articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6 della L. 9/07 tra cui, l`autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti e la causa di decadenza dal beneficio della sospensione stessa.
Con riferimento alla norma relativa all`applicazione dei benefici fiscali di cui all`art. 2, della L. 9/07, in base ai quali per i proprietari degli immobili dati in locazione, il reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutto il periodo della sospensione dell`esecuzione, in corso d`esame è stato precisato che gli stessi sono limitati ai comuni di cui all`art. 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L. 148/05, e cioè i comuni capoluogo di aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste), nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
Nel corso dell’iter parlamentare, è stata inserita una norma con la quale si apporta una modifica all`art.11, comma 12, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, relativo al Piano Casa.
In relazione al fondo istituito per l`attuazione degli interventi concernenti il piano nazionale di edilizia abitativa, viene previsto che in esso confluiscono, oltre che alle risorse finanziarie già individuate dalla norma stessa, anche quelle di cui all`art. 3, comma 108, della L. 350/03, (5 milioni di euro facenti parte della dotazione finanziaria del Fondo per l`edilizia a canone speciale), sentite le Regioni.
è stato, inoltre, previsto che gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali censite come A1 e A2 (abitazioni di tipo signorile e abitazioni di tipo civile), occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni per l`acquisto della prima casa di abitazione, ciò al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche. I suddetti Istituti provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
Al riguardo, sono definiti canoni sostenibili, per le suddette finalità, i canoni di importo pari al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell`art. 2, comma 3, della L. 431/98, e comunque non inferiore al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna Regione e Provincia autonoma. Viene, altresì, disposto che il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli Istituti autonomi case popolari per l`estinzione del mutuo relativo all`immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell`immobile prioritariamente da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite da leggi regionali.
è stato, altresì, modificato l`Allegato A previsto dall`art.24, c.d. “Taglialeggi””, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
In particolare, viene disposto che non vengono abrogati gli articoli da 118 a 138 del Regio decreto 1165/1938 come attualmente previsto, ma solo quelli da 118 a 124.
Rimangono così in vigore le disposizioni contenute negli articoli da 125 a 138 del citato Regio decreto, che attengono ai poteri del Ministro delle Infrastrutture in materia e che prevedono poteri di controllo, di scioglimento e di nomine commissariali. Le suddette disposizioni riguardano anche la Commissione di vigilanza, di nomina ministeriale, che ha poteri decisori in materia di graduatorie, nonchè poteri sanzionatori e consultivi.
Riguardo alla norma sulla dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all`accesso alle abitazioni in locazione, di cui all`art.11, della L. n.43/98, e in particolare all`entità e alle modalità di erogazione dei relativi contributi, definite dai Comuni, è stato precisato che i bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l`anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria.
è stato previsto, infine, che la sospensione dell`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo si applica ai provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore, ai sensi dell`art. 3, della L. 431/98 e che i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione, adibiti ad uso abitativo, sono valutati ai fini dell`attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l`assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica solo se contengono la esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore.
Il decreto legge, che scade il 19 dicembre 2008, passa ora all`esame dell`Aula.