Il Senato ha concluso l`esame, in seconda lettura, del disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”” – legge finanziaria 2009 (DDL 1713/C – Relatore On. Gaspare Giudice del Gruppo parlamentare PdL), con modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Tra le novità, in particolare, è stata prevista l`integrazione, per un importo di 22 milioni di euro per il 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per il 2011, del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territorialmente svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale di cui all`art.6, comma 7, DL 81/07, convertito dalla legge 127/07. Vengono, altresì, modificate le modalità di erogazione del Fondo predetto, che saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell`Economia, sentite la Conferenza Unificata e le Commissioni parlamentari competenti. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvederà a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti dalla norma, i comuni interessati.
In relazione alle norme sul Patto di stabilità interno di cui al decreto legge 112/08, convertito dalla L.133/08, sono state estese le deroghe al Patto di stabilità per gli Enti locali, già introdotte, relativamente al 2008, in corso d`esame dalla Camera dei Deputati.
Nello specifico, viene disposto che le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, di cui all`articolo 77/bis, commi 20 e 21, del decreto legge suddetto, non si applicano agli Enti locali che hanno rispettato il Patto nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, nell`anno 2008, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente nel triennio 2005-2007, non si applicano in caso di mancato rispetto del Patto conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell`economia e delle finanze, d`intesa con la Conferenza Unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell`ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.
Con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall`applicazione della norma per l`eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Sul decreto è previsto, altresì, il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari.
Viene, previsto, inoltre, che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dall`entrata in vigore della legge, saranno adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonche´ i termini e le modalità per l`invio delle istanze da parte degli interessati.
è stata introdotta, altresì, una disposizione sul contenimento dell`uso degli strumenti derivati e dell`indebitamento delle Regioni e degli Enti locali, che modifica l`art.62 del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08. Con la stessa, tra l`altro, si prevede il divieto, per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un`unica soluzione alla scadenza. Viene specificato, inoltre, che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente non può essere superiore a 30 anni nè inferiore a 5 anni.
La tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati di cui all`articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che possono essere stipulati dalle Regioni e Province autonome verrà individuata con uno più regolamenti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, sentita, per i profili d`interesse regionale, la Conferenza Stato-Regioni.
Agli Enti di cui sopra è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento e, comunque, per il periodo minimo di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
Restano confermate le norme contenute nel testo, tra cui in particolare, la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge.
La stessa proroga della detrazione d`imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, semprechè gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l`alienazione o l`assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 dall`art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008).
Il disegno di legge tornerà ora all`esame della Camera dei Deputati per l`approvazione definitiva.
Per i precedenti e gli ulteriori contenuti si vedano precedenti del 15 ottobre 2008 e del 18 novembre 2008.
Testo del disegno di legge come licenziato dal Senato
(DDL 1209/S)