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DDL su disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività (DDL 1441 bis-B/C)- DDL recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ( DDL 2180/C).

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Sintesi parlamentare n. 18/2009 della settimana dal 27 aprile al 30 aprile 2009

27 Aprile 2009
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile””(DDL 1441 bis-B/C).
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 4
In relazione alla norma con cui si prevede la delega al Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell`art.1 della L.308/2004 (sulla “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l`integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione””), viene previsto che i decreti suddetti dovranno meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati, nel senso di prevedere l`accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
Emendamenti a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene reintrodotta la norma sugli appalti pubblici, soppressa in corso d`esame in Commissione, con cui si prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2009, non si applica la disciplina, di cui agli artt. 36, comma 5, terzo periodo e 37, comma 7, terzo periodo, del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), relativa al divieto di partecipazione alla stessa procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati, nel caso in cui, nell`ambito di gare per affidamento di lavori di importo inferiore o pari ad un milione di euro, i bandi prevedano il meccanismo dell`esclusione delle offerte anomale.
Emendamento a firma delle Commissioni
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 40/2008, 41/2008, 9/2009, 10/2009 e 17/2009.
Il testo prevede, tra l`altro, la delega al Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell`art.1 della L.308/2004 (sulla “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l`integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione””), nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legge stessa.
I decreti legislativi suddetti sono adottati su proposta del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, con il Ministro per le Politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.
In corso d`esame è stato, inoltre, specificato, che i decreti dovranno meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati, nel senso di prevedere l`accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
Con altra disposizione, di modifica della L.53/2000, sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si prevede tra l`altro, la destinazione di una quota annuale, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, nell`ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all`art.9 del D.L. 223/06, convertito dalla L.248/06, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, cha attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione:
– progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell`organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
– programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
– progetti che, anche attraverso l`attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell`ambito dei piani per l`armonizzazione dei tempi delle città.
I destinatari dei progetti suddetti sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabi li o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia sopra menzionato, stabilirà, inoltre, la quota delle risorse impiegata per l`erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
Con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alle Politiche per la Famiglia, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con il Ministro per le pari Opportunità, sentita la Conferenza Unificata, nei limiti delle risorse previste, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l`importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
Le risorse suddette potranno essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali.
Vengono, infine, abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell`art. 1, della L.296/2006- finanziaria 2007, che dettavano la disciplina di misure a sostegno della flessibilità di orario per incentivazione dei tempi di vita e di lavoro.
In materia di semplificazione della legislazione vengono previste norme di modifica dell`art. 14 della L.246/2005. Al riguardo, si prevede, tra l`altro, che entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine indicato dalla legge suddetta per procedere al riordino normativo (corrispondente a ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della legge medesima), il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui:
– identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
– identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell`impatto della regolazione;
– identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
Viene, altresì, previsto che rimangono in vigore:
– le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedur a civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell`epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
– le disposizioni che disciplinano l`ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonchè le disposizioni relative all`ordinamento delle magistrature e dell`Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
– le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
– le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto (previsti all`art.14, comma 18 della L.246/2005), nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.
In corso d`esame è stata, introdotta, altresì, una norma con cui vengono espunte dall`allegato 1 annesso al decreto legge 200/2008 contenente “Misure urgenti in materia di semplificazione normativa””, che prevedeva un elenco di norme da sopprimere, numerose disposizioni di legge, riportate in un apposito allegato al testo, concernenti le leggi che autorizzano la ratifica e l`esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1947, che pertanto restano in vigore.
Con altra norma viene previsto che, con regolamenti da emanare ai sensi dell`art.17 della L. 400/88, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all`espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.
Viene disposto, altresì, che Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi a specifici criteri.
Il Governo può, inoltre, demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Sono previste, inoltre, disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi. In particolare, viene disposto che il Governo, nell`ambito delle proprie competenze provvede a che:
– ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
– ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonchè in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
Viene disposto, altresì, che le norme in materia di chiarezza dei testi normativi di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all`aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti dalle norme introdotte, in materia di compilazione dei testi unici adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l`adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.
Il testo prevede, altresì, norme di delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.
Tra i criteri direttivi della delega sono previsti, tra l`altro:
– procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;
– razionalizzare e unificare norme vigenti per il processo amministrativo e per il contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in penetrami i gradi ed introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, mediante previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;
– razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonchè di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l`incompetenza funzionale;
– riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l`effetto devolutivo dell`appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
Con altra norma viene riformulato l`art.1, comma 1228 della L.296/06 (finanziaria 2007), sull` autorizzazione di spesa per incentivazione dell`offerta delle imprese turistico-ricettive e promozione turismo ecocompatibile.
Al riguardo, viene previsto che per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonchè il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.
Viene prevista, altresì, una norma aggiuntiva alla L.52/85 su “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari””, con cui si prevede, tra l`altro, che, salvo quanto previsto dall`art. 61 (in materia di delocalizzazione dei registri informatici) del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale), le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l`inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.
Tale archivio contiene, altresì, l`elenco delle relative annotazioni, con l`indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
Con altra norma, si prevede, tra l`altro, la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell`atto pubblico, l`autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonchè alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili, nell`osservanza di specifici criteri direttivi.
Sull`eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea nella pubblica amministrazione, viene previsto, tra l`altro, che dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
Dalla stessa data, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all`adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge, ivi compreso il richiamo all`indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione.
Tali adempimenti possono essere attuati anche mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
Viene previsto, inoltre, che dal 1° gennaio 2010, nonchè, per quanto riguarda i casi sopra menzionati delle amministrazioni tenute a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubb licità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
In corso d`esame è stato precisato che sono fatte salve la pubblicità sulla Gazzetta ufficiale dell`UE e sulla Gazzetta Ufficiale italiana e i relativi effetti giuridici nonchè la pubblicità sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l`Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.
Il testo prevede, inoltre, la delega al Governo per la riforma del Codice dell`amministrazione digitale di cui al D.Lgs 82/2005.
Nello specifico, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all`art. 20 della L. n.59/97 (su “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa””), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la modifica del Codice suddetto nel rispetto di princìpi e criteri direttivi specifici, tra cui:
– individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall`inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
– prevedere l`affidamento temporaneo delle funzioni di cui all`articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza previsti dall`articolo stesso;
– modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l`adozione e l`uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
– individuare modalità di verifica dell`attuazione dell`innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all`articolo 16 del Codice (sulle Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie), con l`introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull`impatto tecnologico, nonchè sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l`affidamento al Centro nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) delle relative attività istruttorie;
– disporre l`implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all`articolo 69 del Codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
– indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
– prevedere l`obbligo dell`utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
– equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
– introdurre nel Codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
– prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con i soggetti privati.
Con altre disposizioni, di modifica del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale) viene previsto, tra l`altro, che le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.
Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni dovranno, altresì, assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti dovranno, inoltre, pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell`avanzamento delle pratiche.
Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.
Vengono previste, altresì, norme di modifica della L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
In particolare, sulla certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, viene previsto che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un`istanza, ovvero debba essere iniziato d`ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l`adozione di un provvedimento espresso. Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 giorni.
Viene previsto, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. Viene, altresì, previsto che nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell`organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti legislativi di cui sopra sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l`innovazione e per la Semplificazione normativa, previa delibera del Consiglio dei Ministri. I termini stabiliti non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l`immigrazione. Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamento in materia ambientale che stabiliscono termini diversi.
A tale proposito, viene precisato che le Regioni e gli Enti locali si adeguano ai termini sopra indicati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
Viene, inoltre, disposto che i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall`inizio del procedimento d`ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Gli stessi possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l`acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell`amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all`esercizio dell`attività amministrativa sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell`inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Si prevede, altresì, che alla Conferenza dei servizi, che può svolgersi anche per via telematica, sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Alla stessa possono partecipare, altresì, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla Conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
Sulla dichiarazione di inizio attività viene disposto che nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto l`esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l `iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l`inizio dell`attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all`amministrazione competente.
Vengono indicati, tra gli atti che non possono essere sostituiti dalla dichiarazione di inizio attività, quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla cittadinanza e all`asilo `, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all`immigrazione, all`amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell`ambiente, nonchè gli atti imposti dalla normativa comunitaria.
In materia di cooperazione allo sviluppo internazionale, si prevede, in particolare, che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro degli Affari esteri sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal DL 8/08, convertito dalla L. 45/08 e gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.
Il decreto medesimo, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla L.49/87 (sulla nuova disciplina della cooperazione dell`Italia con i Paesi in via di sviluppo) è emanato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in materia di compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell`ambito di attuazione della legge 49 suddetta.
In relazione all`individuazione delle aree d`intervento, viene previsto, altresì l`attribuzione della priorità (oltrechè ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o collaborazione nella gestione dei flussi dell`immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l`esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi d`origine delle medesime), ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione economica.
Con altra disposizione viene introdotto l`obbligo di determinazione e pubblicazione sul proprio sito internet o con altre forme idonee da parte di ciascuna amministrazione pubblica, a partire dal 1° gennaio 2009, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti””.
La definizione dell`obbligo informativo suddetto è demandata ad un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Unificata.
Altre norme del testo riguardano la definizione, con apposito decreto del Ministro Economia e delle Finanze, delle modalità e procedure necessarie a garantire l`effettiva tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate; interventi per la banda larga; modifiche ai Libri primo, secondo, terzo e quarto del Codice di procedura civile; disposizioni di delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 115/2002 e, in particolare, alla Parte VII, Titolo I; disposizioni di delega in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, modifiche alle norme sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui all`art. 14 del DPR 1199/71 (sui procedimenti amministrativi); la riorganizzazione del Centro nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).
Il disegno di legge torna ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica””( DDL 2180/C)
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.4
Vengono introdotte ulteriori norme di modifica alla L.91/92 (“Nuove norme sulla cittadinanza””), con cui si prevede che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
Il gettito derivante dal contributo è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell`Interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l`immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall`Unione europea, per l`altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art.12, del D.Lgs 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norma sulla condizione dello straniero), con la previsione che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Emendamento dei Relatori
Art. 7
Vengono riformulate le disposizioni di modifica dell`art.635 del Codice penale, sul reato di danneggiamento.
Al riguardo, tra i casi per i quali è disposta la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e il procedimento d`ufficio, vengono introdotti gli immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 26
Viene soppresso l`articolo contenente norme di modifica delle disposizioni del Codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali.
Emendamento del Governo
Art.32, comma 1
Vengono riformulate le norme sulla conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati (di modifica dell`art.2 septies della L.575/1965 su “Disposizioni contro la mafia””).
In particolare, viene previsto che, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell`Albo nazionale degli amministratori giudiziari, che dovrà presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonchè sullo stato dell`attività aziendale.
Il tribunale, sentiti l`amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell`impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell`impresa.
Il tribunale autorizza, altresì, l`amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all`attività economica dell`azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell`attività economica svolta dall`azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
Emendamento a firma di parlamentari
Art.34
Viene riformulata la norma, inserita in corso d`esame in Commissione al Senato, che introduce modifiche al D.Lgs. 163/06.
In particolare, viene previsto che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell`affidamento di subappalti, i soggetti di cui alla lettera b), dell`art.38, (titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l`applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell`articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (relativo ai delitti punibili con pena diversa dall`ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall`art. 416-bis del c.p., relativo alle associazioni di tipo mafioso), risultino imputati con riferimento a quei reati, per i delitti di cui agli artt.371 bis (false informazioni al pubblico ministero), 372 (falsa testimonianza) e 378 (favoreggiamento) del Codice penale.
Il procuratore della Repubblica procedente comunica la richiesta di rinvio a giudizio all`Autorità all`Autorità dei Lavori Pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell`Osservatorio.
I casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell`affidamento di subappalti, previsti dall`art. 38 suddetto, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell`articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
Emendamento a firma di parlamentari
Art.45
Vengono riformulate le norme di modifica al D.Lgs 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norma sulla condizione dello straniero).
Al riguardo, si prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
Emendamento del Governo
Art.52
Viene modificata la norma sul concorso delle associazioni volontarie per la sicurezza del territorio.
Al riguardo, viene previsto, tra l`altro, che i Sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
Emendamento del Governo
Art.54, commi 1, 5, 6, 7 e 9
Vengono soppresse alcune norme di modifica del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada), tra cui le disposizioni relative all`obbligatorietà della revisione della patente nel caso di violazioni da cui consegua la sanzione accessoria della sospensione della patente medesima ed alla destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati.
Emendamento del Governo
Art.54, comma 4
In relazione alla previsione della confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatti circolare con documenti falsi o contraffatti, viene disposto, altresì, che nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi suddetti è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.
Emendamento dei Relatori
Art.61
Viene soppressa la norma con cui si prevedeva, in particolare, l`applicazione delle disposizioni dell`art.21/bis (sul rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di quartiere Ii””) del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (la norma prevede che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all`art.4, comma 150, della L. n.350/03 e all`art.13 del DL 273/05, convertito dalla L.51/06, le risorse, originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all`art.18 del DL 152/91, convertito dalla L. 203/91 – case per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità- e non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento, tra quelle presentate, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II).
La norma prevedeva, pertanto, la riapertura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2009, del termine previsto dal suddetto art. 4, comma 150, della L. n. 350/03, per la ratifica degli accordi di programma, nonchè la riapertura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2009, dei termini previsti dalla L. 136/99, sulle norme per il sostegno e il rilancio dell`edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche.
Emendamento del Governo
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 46/2008 e 6/2009
Il testo legislativo prevede numerose disposizioni sulla sicurezza pubblica e per il contrasto del degrado urbano, l`illegalità e la criminalità organizzata.
In particolare, vengono introdotte norme di modifica all`art.38 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sui casi di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonchè dall`affidamento di subappalti (norma riformulata dall`emendamento di cui sopra).
Vengono previste, inoltre, modifiche al D.Lgs. 490/94 (Disposizioni attuative della L. n.47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).
Nello specifico, viene stabilito che per l`espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.
Con regolamento, da emanare entro tre mesi dall`entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Interno, il Ministro della Giustizia ed il Ministro per lo Sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri.
Vengono previste modifiche al D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con l`inserimento dei delitti di criminalità organizzata.
In relazione, quindi, alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), sesto comma, 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l`attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall`articolo 74 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, relativo all`associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, relativo alle associazioni per delinquere, ad esclusione del sesto comma, relativo alla riduzione in schiavitù-tratta delle persone, ovvero di cui all`articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, relativo ai delitti di detenzione e cessione di armi da fuoco ed esplosivi, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive (previste dall`articolo 9, comma 2, tra cui l`interdizione dell`esercizio dell`attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell`illecito), per una durata non inferiore ad un anno.
Se l`ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell`interdizione definitiva dall`esercizio dell`attività.
Vengono dettate apposite disposizioni di modifica del D.Lgs. 271/89, sulle “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale””, relative all`esecuzione del sequestro preventivo e all`amministrazione dei relativi beni. Lo stesso viene eseguito:
– sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
– sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; sui beni aziendali organizzati per l`esercizio di un`impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l`immissione in possesso dell`amministratore, con l`iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l`impresa;
– sulle azioni e sulle quote sociali, con l`annotazione nei libri sociali e con l`iscrizione nel registro delle imprese;
– sugli strumenti finanziari dematerializzati.
Sempre in relazione al D.Lgs 271/89, vengono introdotte norme aggiuntive con cui si dispone che l`espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all`Unione europea e dell`apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all`articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al D.Lgs. 286/98 (relativo all`espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica).
Viene previsto, altresì, che l`allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell`Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall`articolo 20 del D.Lgs 30/2007, che disciplina le limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell`Unione europea e dei loro familiari.
Altre norme prevedono modifiche alla L. 575/65 sulle misure contro la mafia, relative alla conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali mafiose e la loro assegnazione (norma modificata dall`emendamento di cui sopra). Viene, altresì, modificato l`art. 34 della L. 55/90 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, con la previsione in base alla quale, nei registri, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali, viene curata l`annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.
Sono, altresì, previste norme che modificano ed integrano il D.Lgs. 286/98(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
In particolare, viene introdotto l`Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, per cui si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
Nello specifico si dispone che che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dell`articolo, con regolamento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell`Interno, di concerto con il Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l`impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell`Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l`espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all`articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 289/98, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell`Unione europea nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Viene, inoltre, inserita una nuova norma che introduce disposizioni sull`ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato per cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del suddetto Testo Unico nonchè di quelle di cui all`articolo 1 della L. n. 68/07, è punito con l`ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato non si applica l`articolo 162 del codice penale.
Le disposizioni non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento (previsto dall`art. 10 del predetto T.U.).
Al procedimento penale per il reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.Lgs. 274/00.
Ai fini dell`esecuzione dell`espulsione dello straniero denunciato non è richiesto il rilascio del nulla osta (art. 13, comma 3, del T.U.), da parte dell`autorità giudiziaria competente all`accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l`avvenuta esecuzione dell`espulsione ovvero del respingimento all`autorità giudiziaria competente all`accertamento del reato.
Il giudice, acquisita la notizia dell`esecuzione dell`espulsione o del respingimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto (art. 13, comma 14, del T.U.) si applica l`articolo 345 del codice di procedura penale.
Viene previsto, inoltre, che nel caso di richiesta relativa ai familiari, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni.
Al riguardo, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell`Interno di concerto con il Ministro dell`Istruzione, Università e Ricerca.
La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, inoltre, è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell`Interno. Il versamento non è richiesto nei casi di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.
Viene, altresì, istituito, presso il Ministero dell`Interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. Nello stesso confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo suddetto, nonchè i contributi eventualmente disposti dall`Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell`Interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti il rilascio ed in rinnovo del permesso di soggiorno.
Inoltre, lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all`ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l`arresto fino ad un anno e con l`ammenda sino ad euro 2.000.
Altre disposizioni attengono altresì il ricongiungimento familiare e il relativo tempo di rilascio fissato per 180 giorni dalla richiesta.
Ulteriori modifiche al Testo unico sull`immigrazione attengono all`ingresso per lavoro in casi particolari (di cui all`art.27, D.Lgs 286/98). In particolare, viene disposto che il nulla osta al lavoro nei casi elencati dalla norma (tra cui dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale in uno stato membro dell`OMC) è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l`immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all`ingresso dello straniero ai sensi dell`art. 31, comma 1, del regolamento di cui al DPR 394/99, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
Le disposizioni suddette si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell`Interno, sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l`osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.
Viene, altresì, stabilito, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del decreto, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l`ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
Inoltre, la norma si applica con la stessa multa per ogni persona in alcuni casi, tra cui:
– il fatto riguarda l`ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
– la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l`ingresso o la permanenza illegale;
– la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l`ingresso o la permanenza illegale;
– il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
Vengono, infine, introdotte disposizioni di modifica dell`art.143 del D.Lgs. 267/00 (T.U. sugli enti locali) relativo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e alla responsabilità dei dirigenti e dipendenti.
Altre norme del provvedimento riguardano:
– modifiche alla L. 91/92 sulla cittadinanza, tra cui la previsione in base alla quale, le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari a 200 euro (norme modificate dall`emendamento di cui sopra);
– modifiche all`art. 639 c.p. relativo ai reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, tra cui la previsione in base alla quale se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro; se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 3000 euro;
– disposizioni in tema di indebita occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell`art. 633 c.p. e dell`art. 20 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relativi rispettivamente all`invasione di terreni ed edifici al fine di occuparli o di trarne profitto e all`occupazione della sede stradale. Nei suddetti casi il Sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l`immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti;
– modifiche al D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relative, tra l`altro, al ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida e alle sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente in alcuni casi.
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DDL di Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell`art. 119 Cost. (DDL 1117-B/S) - DDL recante disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (DDL 1195/S).

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Sintesi parlamentare n. 18/2009 della settimana dal 27 aprile al 30 aprile 2009

27 Aprile 2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell`articolo 119 della Costituzione”” (DDL 1117-B/S).
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il disegno di legge in oggetto, nel testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali, Bilancio e Finanze identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 3/2009, 4/2009, 11/2009, 13/2009 e 17/2009.
Il provvedimento, che costituisce un collegato alla legge di bilancio per l`anno 2009, nel riconoscere autonomia di entrata e di spesa di Regioni ed Enti locali, reca disposizioni dirette a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l`istituzione e il funzionamento di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, nonchè l`utilizzazione delle risorse aggiuntive e l`effettuazione degli interventi speciali di cui all`articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Il testo disciplina, altresì, i principi generali per l`attribuzione di un patrimonio proprio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e detta norme transitorie sull`ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, viene precisato che si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25 del testo concernenti rispettivamente, il finanziamento delle Città metropolitane, la perequazione infrastrutturale e il coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
Nel testo, in particolare, viene conferita apposita delega al Governo, da esercitarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l`emanazione di uno o più decreti legislativi di attuazione dell`articolo 119 della Costituzione e vengono indicati al riguardo una serie di principi e criteri direttivi generali.
Il disegno di legge, prevede, l`istituzione di due apposite Commissioni e di una Conferenza permanente e, precisamente, la Commissione parlamentare per l`attuazione del federalismo fiscale, la Commissione tecnica paritetica per l`attuazione del federalismo fiscale e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Oltre ai principi e criteri direttivi di carattere generale cui il Governo deve attenersi nell`esercizio della delega si aggiungono quelli specifici indicati da altre norme del provvedimento, con riguardo ai diversi profili di attuazione dell`art. 119 della Costituzione relativi, in particolare a:
– Tributi delle Regioni e compartecipazione al gettito dei tributi erariali;
– Modalità di esercizio delle competenze legislative e i mezzi di finanziamento;
– Entità e riparto del fondo perequativo statale a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante;
– Finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell`art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
– Finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane;
– Coordinamento e autonomia tributaria degli Enti locali; Entità e riparto dei fondi perequativi per gli Enti locali;
– Interventi di cui all`art.119, quinto comma, della Costituzione e risorse aggiuntive dello Stato e interventi speciali per promuovere, tra l`altro, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale;
– Coordinamento e disciplina dei diversi livelli di Governo;
– Norme transitorie per le Regioni e per gli Enti locali.
Il provvedimento disciplina, altresì: il Finanziamento delle città metropolitane; il Patto di convergenza ; la Perequazione infrastrutturale, l`Ordinamento transitorio di Roma capitale e le Norme transitorie per le città metropolitane.

(Per un approfondimento dei contenuti si veda la Sintesi n. 17/2009).

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– DDL recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia”” (DDL 1195/S).
La Commissione Industria ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 2
Con riferimento alla norma sulla riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell`innovazione e altre forme di incentivi e, in particolare, nella parte in cui vengono individuate le aree di intervento in relazione alle quali sono destinate, in via prioritaria, le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della l. 244/07 (finanziaria 2008) viene riformulata quella sulla definizione del regime giuridico delle reti di impresa, prevedendo:
– il sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all`internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l`innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all`integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell`ambiente e di risparmio energetico.
Al riguardo, viene inoltre inserita la seguente area di intervento:
– l` accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello Sviluppo economico.
Emendamenti del Governo
Articolo 3
In relazione alla norma sul riordino del sistema degli incentivi, sulle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi e, in particolare, tra i principi e criteri direttivi della delega attribuita al Governo, viene inserito il seguente:
– previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell`ambito dell`obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell`11 luglio 2006.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con una norma aggiuntiva viene attribuita apposita delega al Governo, da esercitarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese.
In particolare, tra i principi e criteri direttivi viene previsto:
– il riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;
– la determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l`erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l`iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
In materia di semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese, viene previsto che, ai fini dell`ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l`impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un`autocertificazione corredata dell`autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l`esclusione dalle procedure per l`ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.
Al riguardo, viene precisato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita nei termini suddetti.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene, inoltre, prevista un`apposita disposizione con cui, al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con altra norma aggiuntiva vengono apportate modifiche alla disciplina in materia di ICIe, in particolare, viene sostituito l`articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 504/92 (recante riordino della finanza degli enti territoriali) prevedendo che nel caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo dell`imposta è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La previsione suddetta si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con apposita norma vengono dettate disposizioni in materia di società cooperative prevedendo modifiche al codice civile, alla L.400/75 sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, al D.Lgs. 220/2002 in materia di riordino della vigilanza sugli stessi enti cooperativi, nonchè alla L. 244/07 (legge finanziaria 2008).
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta un`apposita norma sul bollo virtuale in caso di domanda di concessione o di registrazione di marchi d`impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori, nonchè in caso di domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; richiesta di copia autentica del verbale di deposito; rilascio di copia autentica del verbale di deposito.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Con una disposizione aggiuntiva viene modificata la norma di cui al comma 199 dell`articolo 2, comma 199, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) e viene previsto che nell`ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, la Guardia di Finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell`accertamento dell`imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
Emendamento del Governo
Articolo 16
Vengono introdotte numerose modifiche alla norma recante misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico.
Tra queste, in particolare, viene previsto che l`Autorità per l`energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell`Acquirente Unico Spa, tra l`altro, per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche per l`espletamento di attività tecniche sottese all`accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell`energia.
Allo scopo di incentivare l`utilizzazione dell`energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, viene altresì disposto che i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di “scambio sul posto”” dell`energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell`articolo 2, comma 150, della L.244/07 (legge finanziaria 2008) per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 Kw, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell`obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell`energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
Al fine di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l`obbligo, di cui all`articolo 11, comma 1, (per i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati sull`energia elettrica da fonti rinnovabili) del D.Lgs. 79/99 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica), è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni.
Viene, altresì, previsto che con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall`anno 2011 e sulla base dell`energia elettrica prelevata nell`anno precedente, si procede all`attuazione di quanto stabilito dalla stessa norma in merito allo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico.
Altre previsioni normative inserite riguardano l`installazione e l`esercizio di unità di microcogenerazione, la proroga di un anno (al 31 dicembre 2009) del termine previsto dall`articolo 14 del D.Lgs. 20/07 (recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell`energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE) per l`entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione.
Inoltre, in relazione all`articolo 12 (sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del D.Lgs. 387/03 (recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell`energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell`elettricità) viene disposto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferma restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell`autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l`impianto.
Con altra disposizione aggiuntiva vengono apportate modifiche all`articolo 35 (sulla semplificazione della disciplina per l`installazione degli impianti all`interno degli edifici) del DL 112/08, convertito dalla L. 133/2008 e viene previsto che ai fini della presentazione della richiesta di accatastamento, deve essere indicata la classe energetica dell`edificio, secondo quanto definito dal decreto di cui all`art. 6, comma 9, del D.lgs 192/05 (recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell`edilizia).
Vengono apportate, altresì, modifiche al D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) ed in particolare alla norma di cui all`articolo 179 sugli insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l`approvvigionamento energetico. Con riferimento al comma 6 della predetta norma viene previsto che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e all`esercizio delle infrastrutture strategiche per l`approvvigionamento energetico, comprendono anche quelle relative all`esercizio dei poteri espropriativi previsti dal DPR 327/01 e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l`aspetto localizzativo ai sensi dell`articolo 169, comma 3, quarto periodo (dello stesso Codice), e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato.
Emendamenti del Governo e subemendamento a firma di parlamentari – emendamenti a firma di parlamentari – emendamenti del Relatore e subemendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con apposita disposizione aggiuntiva vengono previste misure per il risparmio energetico.In particolare vengono estesi gli incentivi di cui al D.Lgs.79/99 agli impianti produttori di energia mediante l`utilizzo di vapore proveniente dai processi di raffreddamento industriale e vengono inserite modifiche al D.Lgs. 152/06 (recante “Norme in materia ambientale””), parte quinta (Norme in materia di tutela dell`aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), allegato IX, parte Il allo scopo di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
In materia di efficienza energetica degli edifici vengono apportate modifiche al D.Lgs. 192/05, sull` attuazione della direttiva 2002/91/CE relati va al rendimento energetico nell`edilizia, articolo 2 comma 2, allegato A (così come modificato dal D.Lgs.311/06, articolo 8) con particolare riferimento all`impianto tecnologico idrico sanitario.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
In relazione al D.Lgs. 164/00 sull`attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, all`articolo 19 contenente norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza viene differito al 31 dicembre 2015 (anzichè 2010), il termine fino a quando nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con una norma aggiuntiva vengono apportate modifiche alla delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca di cui alla L.165/07 e, tra l`altro, viene differito al 31 dicembre 2009 il termine di esercizio della stessa delega (anzichè 18 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge).
Emendamento del Relatore
Articolo 24
Viene sostituita la norma che disciplina la tutela giurisdizionale precisando, tra l`altro, che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell`amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti le infrastrutture, gli impianti e le attività di interesse nazionale del settore energetico.
Emendamento del Governo
Articolo 29
Viene soppressa la norma con cui, al fine di costituire l`Istituto per la Promozione Industriale in ente pubblico strumentale al Ministero dello Sviluppo, veniva attribuita apposita delega al Governo.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene inserita un`apposita norma che sostituisce la disposizione sull`azione collettiva risarcitoria di cui all`articolo 140-bis del D.Lgs. 206/05 (Codice del consumo).
In particolare, viene previsto che i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti individuati dalla stessa norma sono tutelabili anche attraverso l`azione di classe e a tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l`accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. In relazione ai diritti di cui sopra, l`azione tutela tra l`altro:
– i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e1342 del codice civile, concernenti rispettivamente le condizioni generali di contratto e i contratti conclusi mediante moduli o formulari;
– i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale.
Vengono al riguardo disciplinati, inoltre, gli aspetti procedurali dell`azione e viene infine precisato che le medesime disposizioni si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti successivamente al 30 giugno 2008.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
In materia di prezzi dei carburanti vengono dettate misure per la relativa conoscibilità e viene, tra l`altro, disposto che al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull`intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l`attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con apposita norma viene conferita delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Tra i principi e criteri direttivi individuati, tra gli altri:
– riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;
– previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
– miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio nonchè valorizzazione del ruolo dell`Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
– previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungim ento di un sufficiente equilibrio economico;
– valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell`autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni.
Emendamento del Governo e subemendamenti del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una disposizione di interpretazione autentica in materia di autotrasporto.
In particolare, viene precisato che l`espressione “in forma associata”” di cui all`articolo 2, comma 227, della L.244/07 (legge finanziaria 2008) si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all`Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale per il trasporto stradale – a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova costituzione, che:
– sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell`albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
-gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fa si l`esercizio dell`autotrasporto da parte delle imprese aderenti.
Emendamento a firma di parlamentari
Articoli aggiuntivi
Vengono inserite apposite norme che prevedono, tra l`altro: requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale; limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale; servizio universale; modifiche al D.Lgs. 422/97 sul conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale; disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e misure in materia di trasporti ferroviari.
Emendamento a firma di parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 44/2008 e 46/2008.
Il testo prevede, in particolare, la riformulazione della disciplina sui distretti produttivi e le reti di impresa, con la delega al Governo ad emanare, entro dodici mesi dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa. I suddetti decreti sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria e di principi e criteri direttivi, tra cui:
– definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi differenti centri di imputazione soggettiva che siano idonee a costituire una rete di imprese come gruppo paritetico o gerarchico;
– determinare le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l`utilizzo da parte delle stesse degli strumenti di promozione e di tutela dei prodotti italiani sui mercati internazionali;
– definire il regime giuridico delle reti di impresa modificando o coordinando, se necessario, le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
– prevedere una disciplina delle reti trasnazionali relativamente alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi;
– favorire la costituzione di fondi di garanzia per l`accesso al credito diretti alle reti d`impresa costituite all`interno dei distretti.
– riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti costituite all`interno dei distretti, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo, nel limite massimo delle risorse di cui all`articolo 1, comma 372, della L.266/05 (finanziaria 2006) (come precisato in corso di esame), e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l`applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un`aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.
Vengono previste misure per la promozione e lo sviluppo dei distretti produttivi e le reti d`impresa.
In particolare, allo scopo di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi individuati dalle leggi regionali tramite azioni che ne rafforzino le misure organizzative, l`integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, nonchè forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a Regioni diverse, viene prevista l`applicazione, per le reti di impresa insediate all`interno dei distretti, delle disposizioni di cui all`articolo 1, commi 366 e ss, della L. 266/05 (legge finanziaria 2006), ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli Enti locali.
Vengono altresì introdotte modifiche all`articolo1, commi 366 e 368 della suddetta L.266/05, contenenti disposizioni sui distretti produttivi.
Le suddette norme sostituiscono l`originaria disposizione sui distretti produttivi e le reti di impresa, già confluita nel DL 112/08,convertito dalla L. n.133/08, che è stata soppressa.
La stessa norma sui distretti produttivi e reti di impresa contiene, altresì, disposizioni sulle Reti Interne di Utenza quali reti elettriche senza obbligo di connessione di terzi che connettono unità di produzione e/o unità di consumo (inserite in corso di esame).
Viene riscritta, inoltre, la norma sulla riforma degli interventi di reindustrializzazione.
In particolare, viene previsto che per assicurare l`efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse in cui si richieda l`attività coordinata di Regioni, Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di amministrazioni differenti e l`armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l`iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma che costituiscono l`atto di regolamentazione concordata.
Gli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi vengono attuati dall`Agenzia per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a. mediante l`applicazione del regime di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del DL 120/89 (recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia””), convertito dalla L. 181/89 e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello Sviluppo economico, tramite decreto da emanarsi entro 60 giorni dall`entrata in vigore della presente legge, e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Gli accordi di programma stipulati in virtù della stessa norma, devono prevedere, tra gli altri, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell`11 luglio 2006.
Inoltre, viene specificato che la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui alla suddetta L. 181/89, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.
La norma stabilisce che nell`ambito degli accordi di programma si provvede alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree industriali dismesse da destinare ai nuovi investimenti produttivi e precisa, altresì, che l`individuazione delle aree di crisi in cui realizzare gli interventi avviene mediante decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (come precisato in corso di esame).
Viene, altresì, previsto che all`attuazione di una serie di accordi di programma puntualmente individuati, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l`Agenzia per l`attuazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.
Infine, viene specificato che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell`articolo 2 della stessa L.244/07, da effettuarsi entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554 (come precisato in corso di esame), sono in via prioritaria destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico relativamente a precise aree di intervento, tra cui:
– l`internazionalizzazione, con particolare riguardo all`operatività degli Sportelli Italia ed all`attivazione di misure per lo sviluppo del “made in Italy“, per il rafforzamento del piano promozionale dell`ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all`estero;
– gli incentivi, per l`attivazione di nuovi contratti di sviluppo di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonchè di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile anche in forma cooperativa;
– i progetti di innovazione industriale previsti dall`articolo 1, comma 842, della L.296/06 (finanziaria 2007);
– gli interventi nel settore delle comunicazioni con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del G8 che si terrà in Italia nel 2009.
Al fine di garantire lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, oltre alle aree tecnologiche suddette (di cui all`art.1, comma 842, della L.296/06) sono individuate quelle relative all`ICT, all`industria aerospaziale e all`ambiente (norma modificata in corso di esame, vedi emendamento di cui sopra).
Anche la norma concernente la delega al Governo in materia nucleare è stata ampiamente rivista.
In particolare, viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (anzichè entro il 30 giugno 2009 come previsto in precedenza), uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da realizzare in favore dellepopolazioni interessate (norma modificata in corso di esame).
Con gli stessi decreti vengono, altresì, definite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione elettrica nucleare suddetti.
L`esercizio della delega avviene nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente individuati. Tra questi ultimi:
– definizione di elevati (anzichè adeguati come previsto in precedenza) livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione dell`ambiente;
– riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali (come precisato in corso di esame) ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell`esercizio degli impianti e delle strutture;
– acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da Enti pubblici di ricerca, ivi incluso l`ISPRA (come precisato in corso di esame),e università;
– previsione che la costruzione e l`esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse (come precisato in corso di esame), siano considerate attività di preminente interesse statale soggette ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (come precisato in corso di esame);
– previsione che la suddetta autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni interessate (ai sensi della L. 241/90) e che comprenda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l`eventuale dichiarazione di inamovibilità e l`apposizione del vincolo preordinato all`esproprio dei beni. La stessa autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo comunque denominato, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare (come precisato in corso di esame) previsti dalle norme vigenti costituendo titolo a costruire ed esercitare le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
– prevedere sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti di attuazione della suddetta delega al Governo (principio inserito in corso di esame);
– previsione di un`opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull`energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità (principio inserito in corso di esame);
Viene, inoltre, ribadito che nei giudizi innanzi agli organi di giustizia amministrativa relativi alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell`energia e rispettive attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all`articolo 246 del D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) sulle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
Viene, altresì, riformulata la norma sui progetti di innovazione industriale e, in particolare, viene delegato il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l`industria con l`indicazione dei principi e criteri direttivi.
Tra questi:
– definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra enti e Ministero dello Sviluppo economico, in vista di obiettivi di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all`innovazione, alla ricerca ed alla formazione del personale qualificato;
– razionalizzazione organizzativa e funzionale con la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali già esistenti;
– previsione della possibilità che le Stazioni Sperimentali stipulino convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali per le finalità contemplate dall`articolo 2, comma 2 del D.Lgs 540/99 (tra cui, attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitiva, di certificazione di prodotti o processi produttivi).
Inoltre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all`articolo 1, comma 842, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), ovvero individuare nuove aree tecnologiche e nelle more dell`adozione e dell`attuazione del decreto legislativo suddetto, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l`industria (come precisato in corso di esame).
Tra le numerose disposizioni inserite viene prevista una norma sul riordino del sistema degli incentivi, sulle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi con cui si prevede, tra l`altro, che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla L. 443/01 e dalla parte II, titolo IlI, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), del D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) (come precisato in corso di esame), determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, così come definita dall`art.7, comma 1 del DL 112/08, convertito dalla L. n.133/08, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell`11 luglio 2006 “Obiettivo Convergenza””, attraverso un piano inserito nel DPEF il quale, in sede di prima applicazione è approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base della procedura indicata dalla stessa legge (come precisato in corso di esame).
Inoltre, al fine di rilanciare l`intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi in vista della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo viene delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (come precisato in corso di esame), entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree in crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Vengono indicati i principi e i criteri direttivi da osservare nell`esercizio della delega, tra cui:
– snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei rispettivi procedimenti amministrativi;
– individuazione di principi e criteri per l`attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse non inferiori al 50 per cento.
La stessa norma prevede, altresì, per l`anno 2009 l`incremento di 30 milioni di euro (per cui complessivamente ammonta a 90 milioni di euro) del fondo per la tutela dell`ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito presso il Ministero dell`Economia, di cui all`articolo 13, comma 3-quater del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, (come precisato in corso di esame).
Viene, altresì, introdotta una disposizione per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico che stabilisce, tra l`altro, che le amministrazioni pubbliche (di cui all`art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01) possono rivolgersi al Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed alle sue controllate per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico.
In particolare, allo scopo di accelerare e garantire l`attuazione dei programmi per l`efficienza ed il risparmio energetico, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (come precisato in corso di esame)elabora un apposito piano straordinario entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Tale piano straordinario per l`efficienza ed il risparmio energetico deve contenere, tra l`altro, misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico, e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (come precisato in corso di esame) e la definizione di indirizzi per l` acquisto e installazione di prodotti nuovi (come precisato in corso di esame) e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, ampliando l`applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza e ricorrendo a forme di detassazione e all`istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell`edilizia per uso civile abitativo/terziario, delle infrastrutture(come precisato in corso di esame), dell`industria e del trasporto.Viene, al riguardo, altresì previsto che il piano deve favorire le piccole e medie imprese e agevolare l`accesso delle medesime all`autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita all`utilizzo delle migliori tecnologie per l`efficienza energetica e alla cogenerazione (come previsto in corso di esame).
Inoltre, per incentivare il ricorso a fonti rinnovabili per la creazione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i comuni possono destinare eree rientranti nel rispettivo patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l`erogazione in “conto energia”” e dei servizi di “scambio sul posto”” dell`energia elettrica prodotta, da cedere a cittadini privati interessati agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
La norma apporta, altresì, alcune modifiche al D.L.239/03, convertito dalla L. 290/03 sulla sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.
Nello specifico, vengono inserite modifiche all`articolo 1-sexies del suddetto decreto (sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell`energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici) in virtù delle quali viene specificato che la costruzione e l`esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell`energia elettrica sono soggetti a un`autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all`esercizio degli stessi, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti (come precisato in corso di esame).
In relazione allo stesso articolo 1-sexies viene previsto che dalla comunicazione ai Comuni interessati dell`avviso dell`avvio del procedimento della suddetta autorizzazione, è sospesa ogni determinazione comunale relativa alle richieste di permesso di costruire che interessano le aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativi medesimo. Tuttavia la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell`avviso dell`avvio del procedimento.
Inoltre, viene sostituita la stessa norma nella parte in cui disciplina la mancata definizione dell`Intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell`autorizzazione e viene previsto che in tal caso si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale. Qualora non si pervenga ancora alla definizione dell`intesa, si provvede all`autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (come previsto in corso di esame).
Con riguardo alla stessa norma viene inserita, tra l`altro, una disposizione secondo cui gli interventi sugli elettrodotti che rispettano determinati requisiti, nonchè le varianti all`interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti alla cubatura degli edifici sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, purchè non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche nonchè le norme tecniche per le costruzioni (come precisato in corso di esame).
Viene, infine, sostituito l`art. 46 del D.L.159/07, convertito dalla L. 222/07, sulle procedure di autorizzazione per la costruzione e l`esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e vengono apportate modifiche alla L. 239/04 sul riordino del settore energetico. (norma modificata in corso di esame, vedi emendamenti di cui sopra).
Inoltre, con una specifica disposizione (inserita in corso di esame) vengono ridefiniti i poteri dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas e viene, tra l`altro, previsto che la stessa riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell`energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti utilizzanti fonti rinnovabili.
Con apposita norma viene istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello Sviluppo Economico, l`Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l`energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica. L`Agenzia è altresì diretta alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell`energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
Viene, altresì, introdotta una disposizione sulla istituzione dell`Agenzia per la sicurezza nucleare che esercita il ruolo e i compiti di autorità nazionale per la regolazione tecnica, il controllo e l`autorizzazione per la sicurezza delle attività relative agli impieghi pacifici dell`energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, nonchè le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l`esercizio(come precisato in corso di esame) e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, incluse le relative infrastrutture e la logistica. In particolare l` Agenzia, come sancito dalla direttiva del Consiglio dell`Unione Europea n. 2003/0021 CNS, è indipendente ed opera in piena autonomia(come precisato in corso di esame).
L`Agenzia, che è composta dalle strutture dell`attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell`Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell`ENEA, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare (come precisato in corso di esame) e garantisce, tra l`altro, la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell`ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all`ambiente.
Il Governo, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, definisce le linee guida e i criteri di funzionamento dell`Agenzia che costituisce la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (come precisato in corso di esame).
La disposizione illustra i vari compiti dell`Agenzia e viene previsto che per l`esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell`Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l`effettuazione dei servizi e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (come precisato in corso di esame).
Viene inserita una norma sulla valorizzazione ambientale degli immobili militari in virtù della quale il Ministero della Difesa nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/04, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l`Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell`energia, della sicurezza e dell`affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell`offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l`appartenenza al demanio dello Stato.
Viene precisato che la suddetta norma si applica, altresì, agli istituti penitenziari (come precisato in corso di esame).
Non possono essere utilizzati ai fini suddetti i beni immobili di cui all`articolo 27, comma 13-ter, del DL 269/03, convertito dalla L. n.326/03, rientranti in un apposito programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso.
Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
Il Ministero della Difesa convoca una conferenza di servizi per l`acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della L. n. 241/90, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Al riguardo, restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all`accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente (come precisato in corso di esame).
La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Viene introdotta un`apposita norma che disciplina l`adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza allo scopo di eliminare gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo all`apertura dei mercati, nonchè di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
In particolare, il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale che si compone di distinte sezioni. Tra queste ultime: norme di immediata applicazione, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato; una o più deleghe legislative per il perseguimento delle finalità della medesima legge annuale; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.
In relazione alla proprietà industriale vengono dettate norme relative ai brevetti di invenzione nonchè misure in materia di tutela penale dei diritti connessi alla stessa. Al riguardo viene delegato il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2009 (anzichè 30 dicembre 2008 come originariamente previsto), disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all`aspetto processuale del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale), in base a principi e criteri direttivi appositamente individuati tra cui l`armonizzare della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale ed, in particolare, a quella intervenuta successivamente all`emanazione del D.Lgs. 30/05 e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dell`art.5 del DL 3/06, convertito dalla L. 78/06. In corso di esame sono state inserite modifiche al suddetto Codice della proprietà industriale, prevedendo, tra l`altro, che l`azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d`ufficio dal pubblico ministero.
Viene prevista, altresì, la costituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento (come precisato in corso di esame) delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l`insieme dell`azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.
In particolare, il Consiglio nazionale Anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; da un rappresentante del Ministero dell`economia e delle finanze; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Ministero della difesa; da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; da un rappresentante del Ministero dell`interno; da un rappresentante del Ministero della giustizia; da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Inoltre viene precisato che il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonchè delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori (norma modificata in corso di esame).
Altre norme prevedono, tra l`altro, misure per l`efficienza del settore energetico, apposita delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (come precisato in corso di esame) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione di imprese nonchè uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell`internazionalizzazione delle imprese di cui all`allegato 1 della presente legge, nonchè degli strumenti di incentivazione per la promozione all`estero e l`internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui allo stesso allegato 1 (in particolare, ICE, SIMEST, INFORMEST, FINEST, CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL`ESTERO) previo parere, altresì, della Conferenza Stato-Regioni (come precisato in corso di esame).
A tale proposito, viene disposto, con altra norma, che al fine di potenziare l`attività della SIMEST Spa a supporto della internazionalizzazione delle imprese, le Regioni possono assegnare in gestione alla società propri fondi rotativi con finalità di venture capital.
Prevista, infine, la disposizione sull`attività della SACE Spa a sostegno dell`internazionalizzazione dell`economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali e con una apposita disposizione sull`internazionalizzazione delle imprese viene previsto che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sono, altresì, destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico per garantire il mantenimento dell`operatività della rete estera degli uffici dell`Istituto nazionale per il commercio estero subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell`economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell`articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (come precisato in corso di esame). Viene fatta salva la destinazione delle suddette risorse per gli interventi individuati dal disegno di legge (art.5, comma 10) e relativi, tra l`altro, all`internazionalizzazione, agli incentivi a sostengo delle attività imprenditoriali, nonchè ai progetti di innovazione industriale.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
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