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DDL recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (DDL 2180/C) - DDL Legge comunitaria 2008 (DDL 2320/C).

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Sintesi parlamentare n. 20/2009 della settimana dall`11 maggio al 15 maggio 2009

11 Maggio 2009
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

ROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica””(DDL 2180/C)
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto, con la votazione di fiducia su tre maxiemendamenti del Governo sostitutivi ed integrativi del testo licenziato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 46/2008, 6/2009 e 18/2009.
Il provvedimento, a seguito della votazione fiduciaria, si compone di tre articoli comprendenti ciascuno numerosi commi e contiene disposizioni sulla sicurezza pubblica e per il contrasto del degrado urbano, l`illegalità e la criminalità organizzata.
In particolare, è statariformulata la norma di modifica all`art.38 del D.Lgs. 163/2006, sui casi di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonchè dall`affidamento dei subappalti.
Al riguardo, viene previsto che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell`affidamento di subappalti, i soggetti di cui alla lettera b), dell`art.38, (titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l`applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell`articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (relativo ai delitti punibili con pena diversa dall`ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall`art. 416-bis del c.p., relativo alle associazioni di tipo mafioso), non risultino aver denunciato il fatto all`autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall`art. 4, comma 1, della L.689/81 (sulle modifiche al sistema penale), che individua specifiche cause di esclusione della responsabilità, concernenti: l`adempimento di un dovere, l`esercizio di facoltà legittima, ovvero lo stato di necessità o di legittima difesa.
Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell`imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità dei lavori pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell`Osservatorio.
Sulla norma è stato, altresì, accolto come raccomandazione dal Governo, un ordine del giorno (n.9/2180-A/76, primo firmatario l`On. Manlio Contento del Gruppo parlamentare PDL), in cui, considerate le molteplici criticità della norma, si chiede l`impegno dell`Esecutivo a monitorare per un anno l`applicazione della disposizione, al fine di valutare, in particolare, la congruità e l`efficacia delle scelte legislative:
– “di ancorare la sanzione ivi prevista a meri indizi risultanti da un atto di rinvio a giudizio emesso nei confronti di terzi senza prevedere un procedimento applicativo nel quale possa essere assicurato il contraddittorio del destinatario della sanzione stessa””;
– “di non ricondurre tra i presupposti di tale sanzione anche il caso in cui sussista la sola aggravante di cui al secondo comma dell`articolo 629 del codice penale””;
– “di non aver predisposto un intervento organico, anche attraverso un testo unico, che renda coerente l`impianto normativo in materia di lotta alla mafia””.
In proposito, la problematicità della disposizione era già stata evidenziata dall`Ance (si veda, al riguardo, la notizia su “Interventi ANCe”” del 24 aprile 2009 n.13).
Nel provvedimento sono state, inoltre, confermate molte delle norme contenute nel testo come approvato dalle Commissioni referenti.
Il testo contiene, altresì, norme di modifica al D.Lgs. 490/94 (Disposizioni attuative della L. n.47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).
Nello specifico, viene stabilito che per l`espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.
Con regolamento, da emanare entro tre mesi dall`entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Interno, il Ministro della Giustizia, il Ministro per lo Sviluppo economico ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri.
Vengono, altresì, previste modifiche al D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con l`inserimento dei delitti di criminalità organizzata.
In relazione, quindi, alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), sesto comma, 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l`attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall`articolo 74 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, relativo all`associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, relativo alle associazioni per delinquere, ad esclusione del sesto comma, relativo alla riduzione in schiavitù-tratta delle persone, ovvero di cui all`articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, relativo ai delitti di detenzione e cessione di armi da fuoco ed esplosivi, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive (previste dall`articolo 9, comma 2, tra cui l`interdizione dell`esercizio dell`attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell`illecito), per una durata non inferiore ad un anno.
Se l`ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell`interdizione definitiva dall`esercizio dell`attività.
Vengono dettate apposite disposizioni di modifica del D.Lgs. 271/89, riguardante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relative all`esecuzione del sequestro preventivo e all`amministrazione dei relativi beni. Lo stesso viene eseguito:
– sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
– sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
– sui beni aziendali organizzati per l`esercizio di un`impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l`immissione in possesso dell`amministratore, con l`iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale èiscritta l`impresa;
– sulle azioni e sulle quote sociali, con l`a nnotazione nei libri sociali e con l`iscrizione nel registro delle imprese;
– sugli strumenti finanziari dematerializzati.
Altre norme prevedono modifiche alla L. 575/65 sulle misure contro la mafia, relative alla conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali mafiose e la loro assegnazione. In particolare, viene previsto che, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell`Albo nazionale degli amministratori giudiziari, che dovrà presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonchè sullo stato dell`attività aziendale.
Il tribunale, sentiti l`amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell`impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell`impresa.
Il tribunale autorizza, altresì, l`amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all`attività economica dell`azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell`attività economica svolta dall`azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
Viene, altresì, e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, con la previsione in base alla quale, nei registri, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali, viene curata l`annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.
Sono, altresì, previste norme che modificano ed integrano il D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
In particolare, viene introdotto l`Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, per cui si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
Nello specifico si dispone che che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dell`articolo, con regolamento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell`Interno, di concerto con il Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l`impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell`Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l`espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all`articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 289/98, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell`Unione europea nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Viene, inoltre, inserita una nuova norma che introduce disposizioni sull`ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato per cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del suddetto Testo Unico nonchè di quelle di cui all`articolo 1 della L. n. 68/07, è punito con l`ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato non si applica l`articolo 162 del codice penale.
Le disposizioni non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento (previsto dall`art. 10 del predetto T.U.).
Al procedimento penale per il reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.Lgs. 274/00.
Ai fini dell`esecuzione dell`espulsione dello straniero denunciato non è richiesto il rilascio del nulla osta (art. 13, comma 3, del T.U.), da parte dell`autorità giudiziaria competente all`accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l`avvenuta esecuzione dell`espulsione ovvero del respingimento all`autorità giudiziaria competente all`accertamento del reato.
Il giudice, acquisita la notizia dell`esecuzione dell`espulsione o del respingimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto (art. 13, comma 14, del T.U.) si applica l`articolo 345 del codice di procedura penale.
Viene previsto, inoltre, che nel caso di richiesta relativa ai familiari, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni.
Al riguardo, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell`Interno di concerto con il Ministro dell`Istruzione, Università e Ricerca.
La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, inoltre, è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell`Interno. Il versamento non è richiesto nei casi di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.
Viene, altresì, istituito, presso il Ministero dell`Interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. Nello stesso confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo suddetto, nonchè i contributi eventualmente disposti dall`Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell`Interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti il rilascio ed in rinnovo del permesso di soggiorno.
Inoltre, lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all`ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l`arresto fino ad un anno e con l`ammenda sino ad euro 2.000.
Altre disposizioni attengono altresì il ricongiungimento familiare e il relativo tempo di rilascio fissato per 180 giorni dalla richiesta.
Ulteriori modifiche al Testo unico sull`immigrazione attengono all`ingresso per lavoro in casi particolari (di cui all`art.27, D.Lgs 286/98). In particolare, viene disposto che il nulla osta al lavoro nei casi elencati dalla norma (tra cui dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale in uno stato membro dell`OMC) è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l`immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all`ingresso dello straniero ai sensi dell`art. 31, comma 1, del regolamento di cui al DPR 394/99, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
Le disposizioni suddette si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell`Interno, sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l`osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.
Viene, altresì, stabilito, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del decreto, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l`ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
< P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt;">Inoltre, la norma si applica con la stessa multa per ogni persona in alcuni casi, tra cui:
– il fatto riguarda l`ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
– la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l`ingresso o la permanenza illegale;
– la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l`ingresso o la permanenza illegale;
– il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
è, inoltre, disposto che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Vengono, infine, introdotte disposizioni di modifica dell`art.143 del D.Lgs. 267/00 (T.U. sugli enti locali) relativo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e alla responsabilità dei dirigenti e dipendenti.
In materia di sicurezza urbana, viene previsto, altresì, che i Sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
Altre norme del provvedimento riguardano:
– modifiche alla L. 91/92 sulla cittadinanza, tra cui la previsione in base alla quale, le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. Al riguardo, viene disposto, altresì, che il gettito derivante dal contributo è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell`Interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l`immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall`Unione europea, per l`altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza;
– modifiche all`art. 635 c.p. sul reato di danneggiamento. Al riguardo, tra i casi per i quali è disposta la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e il procedimento d`ufficio, vengono previsti gli immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati.
– modifiche all`art. 639 c.p. relativo ai reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, tra cui la previsione in base alla quale se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro; se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 3000 euro;
– disposizioni in tema di indebita occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell`art. 633 c.p. e dell`art. 20 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relativi rispettivamente all`invasione di terreni ed edifici al fine di occuparli o di trarne profitto e all`occupazione della sede stradale. Nei suddetti casi il Sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l`immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti;
– modifiche al D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relative, tra l`altro, al ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida e alle sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente in alcuni casi. Al riguardo viene previsto, in particolare, che, salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell`art.240 del Codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Inoltre, nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi suddetti è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un anno.
In corso d`esame sono state, infine, soppresse: la norma con cui si prevedeva, in particolare, l`applicazione delle disposizioni dell`art.21/bis (sul rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di quartiere Ii””) del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (la norma prevede che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all`art.4, comma 150, della L. n.350/03 e all`art.13 del DL 273/05, convertito dalla L.51/06, le risorse, originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all`art.18 del DL 152/91, convertito dalla L. 203/91 – case per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità- e non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento, tra quelle presentate, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere Ii””); alcune norme di modifica al D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della strada); l`articolo contenente norme di modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari.
Il disegno di legge torna ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL recante “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008“ (DDL 2320/C).
La Commissione Politiche dell`Unione europea ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Vengono apportate modifiche agli Allegati A e B del disegno di legge contenenti le direttive comunitarie da recepire. In particolare, viene soppressa dall`Allegato A ed inserita nell`Allegato B la seguente direttiva:
– 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione di rischi di alluvioni.
Emendamento della Commissione Ambiente e a firma di parlamentari
Art. 4
Viene sostituita la norma sugli oneri relativi a prestazioni e controlli di cui all`articolo 9, comma 2, della L. 11/05 sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e viene previsto, in particolare, un apposito comma aggiuntivo alla disposizione suddetta.
Emendamento del Relatore
Art. 10
In relazione alla norma sulla delega al Governo per l`adozione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita, tra i principi e criteri direttivi, viene aggiunto il seguente:
– in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell`aria presente nella pianura padana, promuovere l`adozione di specifiche strategie di intervento nell`area interessata, anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.
Inoltre, per quanto riguarda il principio sull`introduzione di una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze in materia di qualità dell`aria viene specificato che, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, le relative linee guida siano definite dall` ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
Emendamenti della Commissione Ambiente
Art. 30
Vengono apportate modifiche alla norma sulla delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE e che apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 385/93 e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria
Emendamento della Commissione Finanze
Art. 38
Con riguardo alla disposizione sulla delega al Governo per l`attuazione delle direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi nel mercato interno viene inserito un ulteriore principio e criterio direttivo:
– promuovere l`elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.
Emendamenti della Commissione Attività produttive
Articolo aggiuntivo
Con una norma aggiuntiva viene attribuita un`apposita delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2007/66/CE dell`11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
In particolare, viene previsto che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a recepire la suddetta direttiva 2007/66/CE e che entro due anni dalla loro data di entrata in vigore possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative.
Ai fini dell`esercizio della delega, viene precisato che per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell`affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture.
Viene poi stabilito che i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali dettati dallo stesso disegno di legge, nonchè di principi e criteri direttivi specifici puntualmente individuati.
Tra questi ultimi si evidenziano i seguenti:
– recepire l`articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l`articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/ CEE, come modificati dalla direttiva 2007/ 66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:
1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d`ufficio prima di ogni altra questione;
2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l`esame della domanda cautelare;
3) il termine per l`impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall`eventuale notifica, se anteriore;
– dettare disposizioni razionalizzatrici dell`arbitrato, secondo i seguenti criteri:
1) incentivare l`accordo bonario;
2) prevedere l`arbitrato come ordinario rimedio alternative al giudizio civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti indicano sin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
Emendamento del Governo
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 10/2009 e 12/2009.
Il disegno di legge, predisposto in attuazione della L. 11/05 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””), prevede, tra i suoi contenuti, la delega al Governo per l`attuazione di direttive comunitarie (elencate in appositi allegati A e B) che richiedono l`introduzione di normative organiche e complesse, con l` illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.
In particolare, per le direttive indicate dall`allegato B il relativo schema di provvedimento attuativo deve essere sottoposto al parere dei competenti organi parlamentari, mentre, per le direttive di cui all`allegato A il suddetto parere è prescritto soltanto nel caso in cui sia contemplato il ricorso a sanzioni penali, ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.
Al riguardo, viene inoltre specificatamente indicato il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, il quale coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall`entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di esercizio della delega è di dodici mesi dall` entrata in vigore della legge medesima.
Viene prevista, altresì, la “clausola di cedevolezza””in virtù della quale lo Stato, in via sostitutiva e, se necessario, anticipata, adotta i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall`articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l`attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Con un`apposita norma vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, tra cui si evidenziano, in particolare:
– massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
– previsione di sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi emanati, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme penali vigenti, al fine di garantire l`osservanza delle disposizioni dei decreti stessi. In particolare, le sanzioni penali dell`arresto e dell`ammenda sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. Inoltre, le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all`entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell` Economia e delle Finanze, alle amministrazioni competenti all`irrogazione delle stesse;
– attuazione delle direttive di modifica di precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo attraverso la previsione di corrispondenti modificazioni alle legge o al decreto legislativo di attuazione delle direttiva modificata;
– attuazione mediante un unico decreto legislativo delle direttive relative alle stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi, quando non siano d`ostacolo i diversi termini di recepimento.
Con altra norma viene previsto che, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell`ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dall`entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Viene, altresì, attribuita una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria in oggetto, attraverso la redazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Nel testo viene prevista l`attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull`attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego, nonchè il recepimento della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita in Europa tramite delega legislativa al Governo (norma modificata in corso d`esame, vedi emendamento di cui sopra).
Un apposito capo disciplina l`attuazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).
In particolare, i gruppi europei di cooperazione territoriale, con sede legale nel territorio nazionale, sono diretti a facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale, senza fini di lucro.
I GECT, con sede in Italia, sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico acquistata con l`iscrizione in un apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono, tra l`altro, rivestire il ruolo di Autorità di gestione, l`esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l`attuazione di operazioni nell`ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari e riconducibili all`obiettivo “Cooperazione territoriale europea””. Inoltre, il GECT può occuparsi della promozione e l`attuazione di operazioni inserite nell`ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`articolo 61 della L. 289/02 (legge finanziaria 2003), in attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, a condizione che tali operazioni siano coerenti con le priorità indicate dall`art. 6 del Regolamento (CE) n. 1082/06 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre Regioni europee, a conseguire in maniera più efficace gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.
Ai fini della regolare costituzione di un GECT, viene previsto che i soggetti che intendano prendervi parte avanzano richiesta di autorizzazione, da presentarsi unitamente alla copia della convenzione e dello statuto proposti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Segretario generale che provvede nel termine di 90 giorni. Entro 6 mesi dalla comunicazione dell`autorizzazione, ciascuno dei membri del GECT ne chiede l`iscrizione nel suddetto Registro tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La stessa autorizzazione può essere revocata nei casi espressamente previsti dall`articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1082/06 e il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto dal Ministero dell`Economia e delle finanze, dal Ministero dello Sviluppo economico, dalla Corte dei Conti e dalla Guardia di Finanza, fatto salvo quanto previsto dall`articolo 6 del Regolamento nei casi in cui i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall`Unione europea.
Relativamente al GECT sono, infine, disciplinati gli aspetti relativi alla contabilità, ai bilanci, nonchè all`eventuale insolvenza.
Il provvedimento apporta, altresì, alcune modifiche al D.Lgs. 206/05 recante codice del consumo relativamente alla norma sulla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori tenendo conto delle problematiche emerse nel corso del recepimento della direttiva 29/2005/CE sulle pratiche commerciali sleali, ed in particolare evidenziate dall`Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea, anche alla luce dell`ulteriore aggiornamento delle disposizioni di riferimento avvenute con il D.Lgs. 221/07, correttivo del codice del consumo.
Altre disposizioni sono rivolte all`attuazione alle decisioni quadro, adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea). Tra queste ultime, la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell`Unione europea, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisi oni di confisca al fine di armonizzare l`ordinamento italiano a quello europeo, realizzando un sistema compiuto unitamente al recepimento delle decisioni quadro in materia di poteri estesi di confisca e di mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e blocco dei beni, nonchè la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.
In corso di esame sono state inserite numerose disposizioni aggiuntive.
Tra queste ultime in particolare viene inserita un`apposita norma sull`adeguamento comunitario di disposizioni tributarie e vengono apportate modifche al DPR 600/73 (sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al DPR 633/72 (sull`istituzione e sulla disciplina dell`imposta sul valore aggiunto) e al DL 331/93, convertito dalla L. 427/93 (recante, tra l`altro, l`armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE ed altre disposizioni tributarie).
In particolare, si evidenzia che attraverso la riformulazione delle disposizioni in materia di accertamento sia ai fini IVA (art. 54, comma 3, del DPR 633/72), che delle imposte sul reddito (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73) viene eliminato qualsiasi riferimento al “valore normale”” quale strumento d`accertamento automatico sulle compravendite immobiliari.
Al riguardo, ai fini IVA, viene riscritta la norma sulla nozione di “valore normale”” di cui all`articolo 14 del DPR 633/72 e viene precisato, tra l`altro, che “per valore normale si intende l`intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione””.
Tra le altre modifiche al DPR 633/72, vengono, tra l`altro, inserite correzioni all`articolo 7 sulla territorialità dell`imposta (con riferimento alle prestazioni di intermediazione), all`articolo 13 sulla base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
Altre modifiche riguardano poi l`articolo 17 sui soggetti passivi e in particolare quelli non residenti, l`articolo 38-ter sull`esecuzione dei rimborsi ai soggetti non residenti, l`articolo 54, comma 3 sulla rettifica delle dichiarazioni in cui viene eliminato il riferimento al valore normale suddetto.
Per quanto riguarda le modifiche al DPR 600/73, viene sostituito il comma 3 dell`articolo 27 sulla ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 27 per cento) sui dividendi in relazione agli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all`articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all`articolo 109, comma 9, lettera b) dello stesso DPR, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L`aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio e all`11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell`Unione europea e negli Stati aderenti all`Accordo sullo spazio economico europeo. Viene, tra l`altro precisato che le suddette disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Altre modifiche al DPR 600/73 interessano l`articolo 39, sui redditi determinati in base alle scritture contabili, con particolare riferimento all`eliminazione delle disposizioni che consentono l`accertamento delle compravendite immobiliari in base al valore normale ai fini delle imposte sui redditi.
Inoltre, le modifiche al DL 331/93 riguardano l`imposizione degli acquisti intracomunitari, la territorialità delle operazioni intracomunitarie, la cessioni intracomunitarie non imponibili, la base imponibile e l`aliquota, la fatturazione delle operazioni intracomunitarie e gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari.
Infine, vengono dettate disposizioni dirette a contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonchè a perseguire la tutela dei consumatori e dell`ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi.
In virtù delle norme dettate sull`adeguamento comunitario di disposizioni tributarie, viene soppressa dall`Allegato B la direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell`imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l`evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
Inoltre, con apposita norma, vengono apportate modifiche alla L. 11/05 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””) e viene, in particolare, specificato, relativamente alla norma che disciplina la legge comunitaria di cui all`articolo 8 della stessa L.11/05, che il Governo è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal comma 5 della stessa disposizione, nell`ambito della relazione al disegno di legge comunitaria, piuttosto che attraverso una mera nota aggiuntiva.
In particolare, in attuazione del suddetto comma 5, il Governo deve riferire, tra l`latro, sullo stato di conformità dell`ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, considerando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana, nonchè sull`elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e delle direttive attuate con regolamento.
Con altra norma vengono inserite modifiche all`articolo 9 della L. 11/05, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli (vedi emendamento di cui sopra).
Viene inserita una disposizione aggiuntiva con cui viene conferita una delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
In particolare, viene previsto che nella predisposizione dei decreti legislativi per l`attuazione della direttiva il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi generali dettati dalla presente legge, anche altri specificatamente individuati, tra cui:
– promuovere l`elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche (inserito in corso di esame, vedi emendamento di cui sopra);
– semplificare i procedimenti amministrativi per l`accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all`articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
– garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l`accesso ad un`attività di servizi o per l`esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
– prevedere che le procedure e le formalità per l`accesso e l`esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
– prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell`ambito dell`ordi namento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l`esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l`accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
4) l`effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
– prevedere che venga garantita un`effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell`Unione europea, evitando l`insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.
La disposizione prevede, altresì, che nel rispetto dei vincoli derivanti dall`ordinamento comunitario ai sensi dell`articolo 117 primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonchè ai principi e criteri dettati dalla stessa norma.
Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi delegati che il Governo adotta su proposta del Ministro per le Politiche europee e del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con altri Ministri viene prevista l`acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Con un articolo aggiuntivo viene conferita una delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE. In particolare, nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a seguire, oltre a quelli dettati dalla stessa legge, anche altri principi e criteri direttivi tra cui:
– favorire la riduzione dell`uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l`utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
– ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell`Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
– favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;
– istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;
– prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l`applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
Viene introdotta una disposizione con cui si modifica il D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e si da esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06 ( Procedura di infrazione n. 2005/2200).
In particolare, viene sostituito il comma 11 dell`articolo 90 del suddetto decreto legislativo relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori e viene previsto che la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l`impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all`affidamento dell`incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione””, non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.
Viene inoltre specificato che, in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Viene integrata anche la norma sugli obblighi del coordinatore per la progettazione di cui all`articolo 91 del suddetto D.Lgs. 81/08 e viene previsto che durante la progettazione dell`opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore coordina, altresì, l`applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 90, comma 1, secondo cui “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell`opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell`esecuzione del progetto e nell`organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all`articolo 15 dello stesso decreto legislativo. Al fine di permettere la pianificazione dell`esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro””.
Inoltre, viene delegato il Governo ad attuare la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all`esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nei termini e con le modalità previste dalla stessa legge e nel rispetto, in quanto compatibili, di ulteriori principi e criteri specificatamente individuati e vengono dettate disposizioni per il recepimento della direttiva n. 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società. In particolare, vengono, al riguardo, inserite modifiche agli artt. 2250 e 2630 del codice civile riguardanti, rispettivamente, l` indicazione negli atti e nella corrispondenza( Libro V-Del Lavoro- Titolo V – Delle Società – Capo I -Disposizioni generali) e l`omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (Libro V – Del Lavoro – Titolo XI – Disposizioni penali in materia di società e di consorzi- Capo III – Degli illeciti commessi mediante omissione).
Prevista la delega al Governo anche per l`attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE e che apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 385/93 e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria (vedi emendamento di cui sopra).
Infine, con un`ulteriore disposizione aggiuntiva vengono dettati principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell`Unione europea.
Tra questi ultimi:
– introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all`autorità giudiziaria italiana, che abbia emesso una sentenza penale di condanna, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, all`autorità competente di un altro Stato membro dell`Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:
1. che l`esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
2. che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;
3. che la persona condannata, debitamente informata, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell`articolo 6 della decisione quadro;
4. che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima du rata;
5. che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell`articolo 6 della decisione quadro.
Tra le direttive contenute, in particolare, nell` Allegato B sono incluse :
– 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (soppressa dall`Allegato A ed inserita nell`allegato B, vedi emendamento di cui sopra);
– 2005/47/CE del Consiglio del 18 luglio 2005 concernente l`accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
– 2006/38/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strade per l`uso di alcune infrastrutture;
– 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
– 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all`interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (inserita in corso di esame);
– 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (inserita in corso di esame);
– 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (inserita in corso di esame);
– 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (inserita in corso di esame);
– 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
– 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto;
– 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
– 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l`attuazione del principio di pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
– 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e all`imposizione dei diritti per l`utilizzo dell`infrastruttura ferroviaria;
– 2007/66/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell` 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CE del consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici;
– 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
– 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell`imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
– 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita in Europa.

Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.

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DDL Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonche´ in materia di energia (DDL 1195/S) - DL 39/2009 recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (DDL 1534/S).

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Sintesi parlamentare n. 20/2009 della settimana dall`11 maggio al 15 maggio 2009

11 Maggio 2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA

_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonche´ in materia di energia”” (DDL 1195/S)
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto, con modifiche al testo licenziato dalla Commissione Industria.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene sostituita la norma sui distretti produttivi e reti di imprese con la previsione, altresì, di una nuova rubrica “Disposizioni per l`operatività delle reti di imprese””.
In particolare, vengono apportate modifiche all`articolo 3 del DL 5/09, convertito dalla L. 33/09, che detta disposizioni in materia di distretti produttivi e reti di imprese e viene di conseguenza abrogato l`articolo 6-bis del DL 112/08, convertito dalla L.133/08 che prevedeva, tra l`altro, un`apposita delega al Governo per la configurazione giuridica delle reti di impresa.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 2
Vengono apportate modifiche alla norma sulla riforma degli interventi di deindustrializzazione e, in particolare, in relazione all`individuazione delle aree o dei distretti di crisi in cui realizzare interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione viene precisato che il Ministro dello Sviluppo economico darà priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell`ambito dell`obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell`11 luglio 2006.
Inoltre, in relazione alle risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) da destinare agli interventi di cui sopra, viene fatto salvo quanto disposto dall`articolo 8 del DL 5/09, convertito dalla L. 33/09, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell` Economia e delle Finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell`articolo 2 della L. 244/07.
Emendamenti del Relatore e a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta un`apposita disposizione per l` attuazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 16
In relazione alla disposizione sulle misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico, a seguito del parere contrario della Commissione Bilancio ai sensi dell`articolo 81 della Costituzione, è stata dichiara inammissibile la parte della norma ( così come inserita dalla Commissione Industria, in sede referente) la quale, nell`apportare modifiche all`articolo 35 del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, prevedeva che ai fini della presentazione della richiesta di accatastamento, dovesse essere indicata la classe energetica dell`edificio, secondo quanto definito dal decreto di cui all`art. 6, comma 9, del D.lgs 192/05 (recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell`edilizia).
Inoltre, in relazione alla stessa disposizione vengono inserite alcune modifiche.
In particolare, viene conferita apposita delega al Governo per l`adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, d`intesa con il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Conferenza Stato – Regioni, di uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche diretta a garantire, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l`utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l`utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura.
Inoltre, viene disposto che lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell`energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850, nonchè l`avvio e il monitoraggio con il Ministero dell` Ambiente dell`attuazione della strategia energetica nazionale di cui all`articolo 7 delDL 112/08, convertito dalla L.133/08, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di tre milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede per l`anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell`autorizzazione di spesa prevista dall`articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Infine, ai fini del miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull`intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, viene sostituito l`articolo 9-ter del DL 172/08, convertito dalla L.210/08 sul coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. In particolare viene stabilito che al fine di contribuire, tra l`altro, al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
Dichiarazione di inammissibilità ed emendamenti del Governo
Articolo aggiuntivo
Con una norma aggiuntiva viene disciplinato l`impulso alla realizzazione del mercato unico dell`energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori.
In particolare viene previsto che la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l`estero nella forma di “interconnector“ ai sensi del Regolamento n. 1228/2003, nonchè le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell`Italia.
Emendamento del Governo
Art. 20-bis
Viene soppressa la norma con cui si apportavano modifiche alla delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca di cui alla L. 165/07.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 22
Con riguardo alla disposizione sulla valorizzazione degli immobili militari e penitenziari viene precisato che il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei princìpi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/06, anche con particolare riferimento all`articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All`accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
Emendamento del Relatore
Art. 24
In relazione alla norma in materia di tutela giurisdizionale viene precisato che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell`amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termina superiore a 400 MW nonchè quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 30-bis
Per quanto riguarda la disposizione inserita dalla Commissione, in sede referente, che sostituisce la norma sull`azione collettiva risarcitoria di cui all`articolo 140-bis del D.Lgs. 206/05 (Codice del consumo), con riferimento agli aspetti procedurali dell`azione viene infine precisato che le medesime disposizioni si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (anzichè successivamente al 30 giugno come previsto nella formulazione precedente).
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 33-quinquies
Viene riformulata la norma inserita dalla Commissione, in sede referente, che disciplina le limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale.
Emendamento a firma di parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 44/2008, 46/2008 e 18/2009
Il testo contiene, tra le molteplici disposizioni, una norma sulla riforma degli interventi di reindustrializzazione.
In particolare, viene previsto che per assicurare l`efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse in cui si richieda l`attività coordinata di Regioni, Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di amministrazioni differenti e l`armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l`iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma che costituiscono l`atto di regolamentazione concordata.
Gli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi vengono attuati dall`Agenzia per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a. mediante l`applicazione del regime di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del DL 120/89 (recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia””), convertito dalla L. 181/89 e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello Sviluppo economico, tramite decreto da emanarsi entro 60 giorni dall`entrata in vigore della presente legge, e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Gli accordi di programma stipulati in virtù della stessa norma, devono prevedere, tra l` altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`obiettivo convergenza di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell`11 luglio 2006.
Inoltre, viene specificato che la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui alla suddetta L. 181/89, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.
La norma stabilisce che nell`ambito degli accordi di programma si provvede alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree industriali dismesse da destinare ai nuovi investimenti produttivi e precisa, altresì, che l`individuazione delle aree di crisi in cui realizzare gli interventi avviene mediante decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Viene, altresì, previsto che all`attuazione di una serie di accordi di programma puntualmente individuati, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l`Agenzia per l`attuazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.
Infine, viene specificato che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione a precise aree o distretti di intervento, tra cui:
– l`internazionalizzazione, con particolare riguardo all`operatività degli Sportelli Italia ed all`attivazione di misure per lo sviluppo del “made in Italy“, per il rafforzamento del piano promozionale dell`ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all`estero;
– gli incentivi, per l`attivazione di nuovi contratti di sviluppo di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonchè di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile anche in forma cooperativa;
– i progetti di innovazione industriale previsti dall`articolo 1, comma 842, della L.296/06 (finanziaria 2007);
– gli interventi nel settore delle comunicazioni con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del G8 che si terrà in Italia nel 2009;
– gli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi (inserito in corso di esame);
Al fine di garantire lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, oltre alle aree tecnologiche suddette (di cui all`art.1, comma 842, della L.296/06) sono individuate quelle relative alla tecnologia dell`informazione e della comunicazione, all`industria aerospaziale, all`osservazione della Terra (come precisato in corso di esame) e all`ambiente.
Con apposita norma viene attribuita una delega al Governo in materia nucleare.
Al riguardo viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (anzichè entro il 30 giugno 2009 come previsto in precedenza), uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da realizzare in favore dellepopolazioni interessate.
Con gli stessi decreti vengono, altresì, definite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione elettrica nucleare suddetti.
L`esercizio della delega avviene nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente individuati. Tra questi ultimi:
– definizione di elevati (anzichè adeguati come previsto in precedenza) livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione dell`ambiente;
– riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell`esercizio degli impianti e delle strutture alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli uten ti finali (come precisato in corso di esame) ;
– acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da Enti pubblici di ricerca, ivi incluso l`ISPRA, e università;
– previsione che la costruzione e l`esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse, siano considerate attività di preminente interesse statale soggette ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
– previsione che la suddetta autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni interessate (ai sensi della L. 241/90) e che comprenda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l`eventuale dichiarazione di inamovibilità e l`apposizione del vincolo preordinato all`esproprio dei beni. La stessa autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo comunque denominato, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare previsti dalle norme vigenti costituendo titolo a costruire ed esercitare le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
– previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti di attuazione della suddetta delega al Governo;
– previsione, nell`ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo (come precisato in corso di esame, di un`opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull`energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità;
Viene, inoltre, precisato che nei giudizi innanzi agli organi di giustizia amministrativa relativi alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell`energia nucleare (come precisato in corso di esame) e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all`articolo 246 del D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) sulle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
Per quanto riguarda i progetti di innovazione industriale viene, tra l`altro, delegato il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l`industria con l`indicazione dei principi e criteri direttivi.
Viene prevista una norma sul riordino del sistema degli incentivi, sulle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi con cui si prevede, tra l`altro, che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla L. 443/01 e dalla parte II, titolo IlI, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), del D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici), determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, così come definita dall`art.7, comma 1 del DL 112/08, convertito dalla L. n.133/08, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell`11 luglio 2006 “Obiettivo Convergenza””, attraverso un piano inserito nel DPEF il quale, in sede di prima applicazione è approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base della procedura indicata dalla stessa legge.
Inoltre, al fine di rilanciare l`intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno (come precisato in corso di esame) in vista della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo viene delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree in crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Vengono indicati i principi e i criteri direttivi da osservare nell`esercizio della delega, tra cui:
– snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei rispettivi procedimenti amministrativi;
– previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell`ambito dell`obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell`11 luglio 2006. L`attuazione di tale criterio è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria (come precisato in corso di esame);
– individuazione di principi e criteri per l`attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità (come precisato in corso di esame), non inferiori al 50 per cento.
La stessa norma prevede, altresì, per l`anno 2009 l`incremento di 30 milioni di euro (per cui complessivamente ammonta a 90 milioni di euro) del fondo per la tutela dell`ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito presso il Ministero dell`Economia, di cui all`articolo 13, comma 3-quater del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
Viene, altresì, prevista una disposizione per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico che stabilisce, tra l`altro, che le amministrazioni pubbliche (di cui all`art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01) possono rivolgersi al Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed alle sue controllate per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico.
Inoltre, per incentivare il ricorso a fonti rinnovabili per la creazione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i comuni possono destinare eree rientranti nel rispettivo patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l`erogazione in “conto energia”” e dei servizi di “scambio sul posto”” dell`energia elettrica prodotta, da cedere a cittadini privati interessati agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
In particolare, allo scopo di accelerare e garantire l`attuazione dei programmi per l`efficienza ed il risparmio energetico, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti elabora un apposito piano straordinario entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Tale piano straordinario per l`efficienza ed il risparmio energetico deve contenere, tra l`altro, misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico, e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e la definizione di indirizzi per l` acquisto e installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, ampliando l`applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza e ricorrendo a forme di detassazione e all`istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell`edilizia per uso civile abitativo/terziario, delle infrastrutture(come precisato in corso di esame), dell`industria e del trasporto.Viene, al riguardo, altresì previsto che il piano deve favorire le piccole e medie imprese e agevolare l`accesso delle medesime all`autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita all`utilizzo delle migliori tecnologie per l`efficienza energetica e alla cogenerazione.
La norma apporta, altresì, alcune modifiche al D.L.239/03, convertito dalla L. 290/03 sulla sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.
Nello specifico, vengono inserite modifiche all`articolo 1-sexies del suddetto decreto (sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell`energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici) in virtù delle quali viene specificato che la costruzione e l`esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell`energia elettrica sono soggetti a un`autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all`esercizio degli stessi, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti.
In relazione allo stesso articolo 1-sexies viene previsto che dalla comunicazione ai Comuni interessati dell`avviso dell`avvio del procedimento della suddetta autorizzazione, è sospesa ogni determinazione comunale relativa alle richieste di permesso di costruire che interessano le aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativi medesimo. Tuttavia la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell`avviso dell`avvio del procedimento.
Inoltre, viene sostituita la stessa norma nella parte in cui disciplina la mancata definizione dell`Intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell`autorizzazione e viene previsto che in tal caso si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale. Qualora non si pervenga ancora alla definizione dell`intesa, si provvede all`autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con riguardo alla stesso articolo 1-sexies viene inserita, tra l`altro, una disposizione secondo cui gli interventi sugli elettrodotti che rispettano determinati requisiti, nonchè le varianti all`interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti alla cubatura degli edifici sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, purchè non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche nonchè le norme tecniche per le costruzioni.
Viene, inoltre, sostituito l`art. 46 del D.L.159/07, convertito dalla L. 222/07, sulle procedure di autorizzazione per la costruzione e l`esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e vengono apportate modifiche alla L. 239/04 sul riordino del settore energetico.
Con una specifica disposizione vengono ridefiniti i poteri dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas e viene, tra l`altro, previsto che la stessa riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell`energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti utilizzanti fonti rinnovabili.
Con apposita norma viene istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello Sviluppo Economico, l`Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l`energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica. L`Agenzia è altresì diretta alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell`energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
Altra disposizione disciplina l` istituzione dell`Agenzia per la sicurezza nucleare che esercita il ruolo e i compiti di autorità nazionale per la regolazione tecnica, il controllo e l`autorizzazione per la sicurezza delle attività relative agli impieghi pacifici dell`energia nu cleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali (come precisato in corso di esame), nonchè le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l`esercizio (come precisato in corso di esame) e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, incluse le relative infrastrutture e la logistica. L`Agenzia, che è composta dalle strutture dell`attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell`Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell`ENEA, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato (come precisato in corso di esame). La stessa, tra l`altro, vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione (come precisato in corso di esame) nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell`ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all`ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari (come precisato in corso di esame).
L`Agenzia, che costituisce la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione(come precisato in corso di esame), presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare (come precisato in corso di esame).
La disposizione illustra i vari compiti dell`Agenzia e viene previsto che per l`esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell`Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l`effettuazione dei servizi e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Inoltre, nell`esercizio delle proprie funzioni, l`Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l`ambiente (come precisato in corso di esame).
Con apposita norma (riformulata in corso di esame) vengono dettate disposizioni sulle Reti Interne di Utenza (RIU) quali reti elettriche il cui assetto è conforme a condizioni specificatamente indicate.
Viene inserita una norma sulla valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari in virtù della quale il Ministero della Difesa nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/04, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l`Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell`energia, della sicurezza e dell`affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell`offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l`appartenenza al demanio dello Stato.
Non possono essere utilizzati ai fini suddetti i beni immobili di cui all`articolo 27, comma 13-ter, del DL 269/03, convertito dalla L. n.326/03, rientranti in un apposito programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso.
Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
Il Ministero della Difesa convoca una conferenza di servizi per l`acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della L. n. 241/90, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Al riguardo, restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all`accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.
La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Un`apposita norma disciplina l`adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza allo scopo di eliminare gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo all`apertura dei mercati, nonchè di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
In particolare, il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale che si compone di distinte sezioni. Tra queste ultime: norme di immediata applicazione, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato; una o più deleghe legislative per il perseguimento delle finalità della medesima legge annuale; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.
In relazione alla proprietà industriale vengono dettate norme relative ai brevetti di invenzione nonchè misure in materia di tutela penale dei diritti connessi alla stessa. Al riguardo viene delegato il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2009 (anzichè 30 dicembre 2008 come originariamente previsto), disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all`aspetto processuale del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale), in base a principi e criteri direttivi appositamente individuati, tra cui quello di armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale ed, in particolare, a quella intervenuta successivamente all`emanazione del D.Lgs. 30/05 e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dell`art.5 del DL 3/06, convertito dalla L. 78/06.
In corso di esame sono state inserite modifiche al suddetto Codice della proprietà industriale, prevedendo, tra l`altro, che l`azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d`ufficio dal pubblico ministero.
Viene prevista, altresì, la costituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l`insieme dell`azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.
Inoltre, al riguardo, con apposita norma vengono riscritte alcune disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale per la tutela dei diritti di proprietà industriale.
Altre norme prevedono, tra l`altro: misure per l`efficienza del settore energetico; apposita delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-Regioni (come precisato in corso di esame), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione di imprese nonchè uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell`internazionalizzazione delle imprese di cui all`allegato 1 della presente legge, nonchè degli strumenti di incentivazione per la promozione all`estero e l`internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui allo stesso allegato 1 (in particolare, ICE, SIMEST, INFORMEST, FINEST, CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL`ESTERO) previo parere, altresì, della Conferenza Stato-Regioni.
A tale proposito, viene disposto, con altra norma, che al fine di potenziare l`attività della SIMEST Spa a supporto della internazionalizzazione delle imprese, le Regioni possono assegnare in gestione alla società propri fondi rotativi con finalità di venture capital.
Prevista, infine, la disposizione sull`attività della SACE Spa a sostegno dell`internazionalizzazione dell`economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali e con una apposita disposizione sull`internazionalizzazione delle imprese viene previsto che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sono, altresì, destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico per garantire il mantenimento dell`operatività della rete estera degli uffici dell`Istituto nazionale per il commercio estero subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell`economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell`articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il disegno di legge torna ora all`esame della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”” (DDL 1534/S).
La Commissione Territorio e Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto con numerose modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2, comma aggiuntivo
Viene previsto che al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori individuati dal decreto legge e di ridurre gli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione dei moduli abitativi nonchè delle connesse opere di urbanizzazione, i Sindaci dei Comuni interessati possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all`articolo 14, comma 1 del decreto (in cui si prevede l`assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale non inferiore a 2.000 milioni di euro e non superiore a 4.000 milioni di euro nell`ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la progra mmazione 2007-2013 a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese di cui dall`art.18 del DL185/2008, convertito dalla L.2/2009, nonchè un importo di 400 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, anch`esso previsto dall`art.18 del DL185 suddetto), di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale al fine di consentirne l`immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini viene prevista, altresì, la concessione di un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattzione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa.
La disciplina delle modalità e dei termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi suddetti è demandata ad apposite ordinanze del Dipartimento della Protezione.
Emendamento del Relatore e subemendamento a firma di parlamentari
Art. 2, comma aggiuntivo
In merito alla realizzazione urgente di abitazioni, viene previsto che il Governo è tenuto ad effettuare un`informativa annuale, da presentare alle Commissioni parlamentari competenti, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione postsismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 3, comma aggiuntivo
Relativamente alla concessione di contributi, anche con le modalità di credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonchè di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili, viene previsto che, nel caso di immobili condominiali, i fondi necessari per riparare le parti comuni verranno assegnati direttamente all`amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell`ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 3, comma aggiuntivo
Viene precisato che il saldo dei contributi, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del DL 28 maggio 2004, convertito dalla L. 186/2004, recante “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione””.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 3, comma 1
Vengono modificate le norme sulla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private nonchè e di immobili ad uso non abitativo, nonchè sugli indennizzi a favore delle imprese.
In particolare, si dispone la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d`imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del D.Lgs 504/92, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l`acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell`abitazione principale distrutta. Il contributo suddetto è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l`acquisto di un alloggio equivalente. L`equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell`autorità comunale, tenendo conto dell`adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l`intervento è da realizzare nell`ambito dello stesso Comune.
Viene, altresì, soppressa la previsione relativa al subentro dello Stato, su richiesta del soggetto debitore non moroso, nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, per un importo non superiore a quello previsto per la ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale
Con una norma aggiuntiva viene, inoltre, disposto che, ferma l`integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dall`articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna S.p.A., ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra. Viene precisato che il subentro avviene a valere sulle autorizzazioni di spesa indicate all`art.3, comma 6, del decreto-legge.
Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà deve presentare apposita domanda a Fintecna ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall`Agenzia del territorio.
Per l`attuazione delle disposizioni si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna S.p.A. ed il Ministero dell`economia e delle finanze prevista dal medesimo art.3, comma 3, del testo (in cui viene autorizzata una spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula della convenzione stessa).
Previsto, altresì, che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i Comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i Comuni possono acquistare da Fintecna S.p.A., ovvero dalla società controllata e da essa indicata, i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali.
Emendamento del Governo
e subemendamento del Relatore
Art. 3, comma aggiuntivo
Viene previsto che, in deroga agli articoli 1120 (innovazioni per il miglioramento, uso più comodo o magg ior rendimento delle cose comuni), 1121 (innovazioni gravose o voluttuarie) e 1136, quinto comma (con cui si dispone che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell`edificio), del Codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell`edificio.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 4, commi 2, 7 e comma aggiuntivo
Vengono modificate le norme sulla ricostruzione e funzionalità degli edifici pubblici.
In particolare, viene disposto che alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell`art.5, comma 4, della L.225/92, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.
Viene, altresì, precisato che la riprogrammazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della Regione Abruzzo deve avvenire d`intesa con il Commissari delegato o su proposta dello stesso.
Viene previsto, inoltre, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, i Comuni predispongono i piani di emergenza di cui al D.Lgs 112/98. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i Prefetti competenti per territorio.
Emendamento del Governo
Art. 6, comma 1
Viene prevista la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all`art.10, del D.Lgs 275/93.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 6, comma aggiuntivo
Viene previsto che per la regione Abruzzo l`accatastamento dei fabbricati che non risultano dichiarati al catasto e di quelli che hanno perso i requisiti di ruralità viene effettuato direttamente dagli Uffici provinciali dell`Agenzia del territorio competente, in surroga dei soggetti obbligati senza alcun diritto di rivalsa nei loro confronti.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 6, comma aggiuntivo
Viene prorogato il termine per l`approvazione del Piano di Tutela delle Acque della regione Abruzzo al 30 giugno 2010.
Al riguardo viene disposto, altresì, le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del DL 208/2008, convertito dalla L.13/2009, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei Piani di Gestione di cui all`articolo 13 della Dir. 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 (Direttiva quadro sulle acque), escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della regione Abruzzo.
All`integrazione del programma delle misure con quelle previste nel Piano di Tutela provvederanno entro il 30 giugno 2010 i Comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma aggiuntiva che detta disposizioni in materia di scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione, nonchè misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e nella gestione delle risorse idriche.
In particolare, viene previsto che per garantire l`efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, il Ministro dell` Ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Tale programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dall`entrata in vigore della presente disposizione è istituita, presso il Ministero dell` Ambiente e della tutela del territorio e del mare e subentra nelle competenze già attribuite all`Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente) e successivamente trasferite al Comitato per la vigilanza sull`uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è conseguentemente soppresso.
Al riguardo, viene, inoltre, disposto che la denominazione “Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche”” sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione “Comitato per la vigilanza sull`uso delle risorse idriche””, ovunque presente e che la stessa Commissione esprime il parere di cui all`articolo 23-bis, comma 4, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08 in materia di servizi pubblici locali e di rilevanza economica.
Viene disciplinata, altresì, la composizione della Commissione e viene previsto che sia composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell`equilibrio di genere.
Entro 30 giorni dall`entrata in vigore dell a presente disposizione, il Ministro dell` Ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina, con proprio decreto, cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell`organo alle prescrizioni dettate dalla presente disposizione.
Inoltre, sino all`entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Infine, viene precisato che il Programma di cui sopra è realizzato dalla Commissione con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell`ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della Regione Abruzzo.
La stessa disposizione, tra l`altro, prevede che la Provincia de L`Aquila, ovvero l`Autorità d`ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell`articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 152/06, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l`ISPRA e le ASL competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell`efficacia depurativa dell`impianto.
Inoltre, vengono dettate misure per la realizzazione dell`intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell`impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune di L`Aquila inclusi gli aspetti concernenti la progettazione e l`affidamento del lavori.
Emendamento del Relatore
Art. 10, comma sostitutivo
Vengono integrate le norme sulla concessione di garanzie per le piccole e medie imprese.
In particolare, viene previsto che con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, può essere stabilita l`istituzione, nell`ambito del Fondo di garanzia di cui all`art. 15 della L. 266/97, di un`apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi nonchè degli studi professionali, individuando quali percentuali di copertura: nel caso di garanzia diretta, fino all`80 per cento dell`ammontare di ciascun finanziamento; nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell`importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all`80 per cento dell`ammontare di ciascun finanziamento.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 10, comma aggiuntivo
Viene demandata al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, l`individuazione e la perimetrazione, nell`ambito dei territori rientranti nell`ambito di applicazione del decreto legge, di zone franche urbane ai sensi dell`art.1, commi da 340 a 343 della L.296/2006 (finanziaria 2007), sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico previsto dalle norme suddette.
Per il finanziamento delle zone franche urbane così individuate viene disposto, altresì, l`incremento del fondo di cui all`articolo 1, comma 340, sopra menzionato fino al limite annuale di 45 milioni di euro, per il 2009 che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse previste dall`art.14, comma 1 del decreto legge.
L`efficacia delle disposizioni viene subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
Emendamento del Relatore
Art. 11, comma sostitutivo
Vengono modificate le norme relative agli interventi per la riduzione del rischio sismico di immobili, strutture ed infrastrutture prioritariamente nelle aree dell`Appennino centrale.
In particolare viene precisato che gli interventi per la riduzione del rischio sismico riguardano immobili, edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali fondamentali per le finalità di protezione civile, nonchè edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso.
Viene, altresì, specificato che la realizzazione delle verifiche speditive finalizzate alla realizzazione degli interventi suddetti è effettuata in collaborazione con gli Enti locali interessati ad eccezione degli immobili pubblici statali per i quali provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante i competenti provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nell`ambito delle risorse disponibili.
Viene previsto altresì che il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro 12 mesi (anzichè 6) dagli esiti delle verifiche determina l`inutilizzabilità dell`immobile e la segnalazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza, ove privati aperti al pubblico.
Emendamento del Governo
Art. 14, comma 3
In relazione all`attuazione, disciplinata tramite apposite ordinanze del Presidente del Consiglio, di investimenti immobiliari, per il periodo 2009-2012, per le finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili ad uso abitativo o non abitativo (esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili), viene precisato che, anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento suddetti già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e dalle conseguenti domande risarcitorie, l`attuazione degli investimenti previsti dalla norma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate.
Emendamento del Relatore
Art. 14, comma aggiuntivo
Viene previsto che i Sindaci dei Comuni interessati, d`intesa con il presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato e sentito il presidente de lla Provincia nelle materie di sua competenza, predispongano piani di ricostruzione del centro storico delle città definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell`abitato, nonchè per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dal sisma.
Il piano è attuato a valere sulle risorse previste dall`art. 14, commi 1 e 5, relativi, rispettivamente, a risorse reperite nell`ambito della dotazione del Fondo FAS, programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese e sul Fondo infrastrutture (entrambi previsti dall`art.18 del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009), nonchè alla ridestinazione dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005, per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale.
è inoltre precisato che gli edifici civili privati, qualora rientrino nella categoria dei beni culturali ai sensi dell`art.10, comma 3, lettera a) del D.Lgs 42/2004 (cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante), ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d`intesa con il Sindaco, possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza del Presidente del Consiglio tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.
Emendamento del Governo
Art. 16, commi 4 e 5
Relativamente alla norma sulla prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l`emergenza e la ricostruzione, viene previsto che i controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture siano estesi ai successivi subappalti e subcontratti.
Inoltre, per quanto riguarda l`efficacia dei suddetti controlli, oltre alla tracciabilità dei relativi flussi finanziari, viene prevista la costituzione, presso il Prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del decreto legge.
Emendamenti a firma di parlamentari
Il testo del Governo contiene numerose misure volte a far fronte alla grave situazione di emergenza causata dal terremoto verificatosi nella Regione Abruzzo il 6 aprile 2009, demandandone l`attuazione ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio. In particolare, viene previsto:
– la progettazione e realizzazione, nei Comuni interessati, di moduli abitativi di carattere non precario e destinati ad una durevole utilizzazione, nonchè delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la più rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili;
– contributi e finanziamenti per la ricostruzione o la riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonchè la concessione di indennizzi a favore delle imprese. Al riguardo, viene disposto, tra l`altro, che la realizzazione di complessi residenziali potrà essere effettuata anche nell`ambito del «Piano Casa», previsto dall`articolo 11 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla L.133/2008;
– misure per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici, con la destinazione, in particolare, interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dall`entrata in vigore del decreto, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per il 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell`ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell`ambito dell`aggiornamento, per l`anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011;
– norme sulla sospensione e proroga di termini, nonchè sull`esclusione dal Patto di stabilità interno della Regione Abruzzo, della Provincia de L`Aquila e dei Comuni interessati, per gli anni 2009 e 2010, delle spese sostenute per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, nonchè delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati.e deroghe al Patto di stabilità interno;
– provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, con un`autorizzazione di spesa di 53,5 milioni di euro per il 2009 e 30 milioni di euro per il 2010;
– disposizioni in deroga alla normativa vigente, per l`accelerazione e la semplificazione delle procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonchè quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati;
– l`istituzione, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, nell`ambito del Fondo di garanzia di cui all`art. 15 della L.266/97, di apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonchè per gli studi professionali, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse;
– la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell`Appennino centrale, con un`autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, nonchè con la concessione ai soggetti privati che effettuano gli interventi medesimi di un credito d`imposta in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente (nel limite massimo del credito d`imposta di 48.000 euro);
– disposizioni di copertura finanziaria degli interventi di ricostruzione;
– misure per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l`emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo, con l`attribuzione al Prefetto della provincia dell`Aquila il compito di assicurare il coordinamento e l`unità di indirizzo di tutte le attività necessarie a prevenire le suddette infiltrazioni nell`affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonchè nell`ambito delle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche che siano connessi agli interventi per l`emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma;
– disposizioni sullo svolgimento del «Vertice G8» che avrà luogo nei giorni dall`8 al 10 luglio 2009, nel territorio della città dell`Aquila, anzichè in Sardegna. Al riguardo, viene, quindi, previsto che il Commissario delegato provveda alla riprogrammazione ed alla rifunzionalizzazione degli interventi per l`organizzazione del «Vertice G8» e adotti ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione dello stesso.
Altre norme del decreto legge riguardano, infine, la sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, nonchè comunicazioni e notifiche di atti; le autorizzazioni di spesa per interventi di assistenza già realizzati da parte della Protezione civile a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la loro prosecuzione, nonchè per la prosecuzione dell`intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia; norme fiscali in materia di giochi; il recupero di diseconomie della spesa farmaceutica per il finanziamento degli interventi urgenti a favore dell`Abruzzo; la copertura finanziaria del provvedimento nel suo complesso.

Il decreto legge, che scade il 27 giugno 2009, passa ora all’esame dell’Aula.

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