Con la sentenza n. 180 del 30 maggio 2008 la Corte Costituzionale è tornata sul tema del rapporto fra pianificazione paesaggistica, urbanistica e di settore dopo le precedenti pronunce 367/2007 e 182/2006.
Chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di una norma della Regione Piemonte relativa ad un piano del parco cui era attribuita anche la valenza di piano paesistico, la Consulta ha evidenziato come l`art. 145 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”” preveda al comma 3 il principio della prevalenza dei piani paesaggistici su quelli urbanistici, territoriali e di settore, compresi i piani delle aree naturali protette.
In virtù di tale principio, la sostituzione del piano del parco al piano paesaggistico altera l`ordine di prevalenza che la normativa statale – alla quale è riservata tale competenza ai sensi dell`art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione – detta tra gli strumenti aventi incidenza sul territorio.
Peraltro il D.Lgs. 63/2008, che ha apportato di recente varie modifiche al Codice, ha rafforzato il principio di prevalenza, poichè ha inserito nell`art. 145 comma 3 l`inciso: “i piani paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico”” .
In allegato la sentenza