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DDL recante ``Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonche´ in materia di energia"" (DDL 1441-ter/B/C).

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Sintesi parlamentare n. 27 /2009 della settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2009

29 Giugno 2009
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CAMERA DEI DEPUTATI

________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonche´ in materia di energia”” (DDL 1441-ter/B/C).
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Attività produttive.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 27
Per quanto riguarda la disposizione sulle misure per la sicurezza e il potenziamento energetico viene inserito un comma aggiuntivo con cui vengono apportate modifiche all`articolo 8 (sul Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto), del D.Lgs. 216/06 (recante “Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto””), al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 29
In relazione alla norma che istituisce e disciplina l`Agenzia per la sicurezza nucleare, nell`ambito delle funzioni svolte dalla stessa, viene previsto, altresì, che l`Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l`avvio di procedure sanzionatorie.
Emendamento a firma di parlamentari
Altre modifiche attengono a profili finanziari del provvedimento stesso, votate ai sensi dell`articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento della Camera dei Deputati per ottemperare ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 44/2008, 46/2008, 18/2009, 20/2009 e 25/2009.
Il testo contiene, tra le molteplici disposizioni, una norma sulla riforma degli interventi di reindustrializzazione.
In particolare, viene previsto che per assicurare l`efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse in cui si richieda l`attività coordinata di Regioni, Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di amministrazioni differenti e l`armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l`iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma che costituiscono l`atto di regolamentazione concordata.
Gli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi vengono attuati dall`Agenzia per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a. mediante l`applicazione del regime di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del DL 120/89 (recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia””), convertito dalla L. 181/89 e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello Sviluppo economico, tramite decreto da emanarsi entro 60 giorni dall`entrata in vigore della presente legge, e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Gli accordi di programma stipulati in virtù della stessa norma, devono prevedere, tra l`altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`obiettivo convergenza di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell`11 luglio 2006.
Inoltre, viene specificato che la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui alla suddetta L. 181/89, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.
La norma stabilisce che nell`ambito degli accordi di programma si provvede alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree industriali dismesse da destinare ai nuovi investimenti produttivi e precisa, altresì, che l`individuazione delle aree di crisi in cui realizzare gli interventi avviene mediante decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Viene, altresì, previsto che all`attuazione di una serie di accordi di programma puntualmente individuati, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l`Agenzia per l`attuazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.
Infine, viene specificato che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello Sviluppo economico in relazione a precise aree o distretti di intervento, tra cui:
– l`internazionalizzazione, con particolare riguardo all`operatività degli Sportelli Italia ed all`attivazione di misure per lo sviluppo del “made in Italy“, per il rafforzamento del piano promozionale dell`ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all`estero;
– gli incentivi, per l`attivazione di nuovi contratti di sviluppo di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonchè di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile anche in forma cooperativa;
– i progetti di innovazione industriale previsti dall`articolo 1, comma 842, della L.296/06 (finanziaria 2007);
– gli interventi nel settore delle comunicazioni con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del G8 che si terrà in Italia nel 2009;
– gli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi.
Al fine di garantire lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, oltre alle aree tecnologiche suddette (di cui all`art.1, comma 842, della L.296/06) sono individuate quelle relative alla tecnologia dell`informazione e della comunicazione, all`industria aerospaziale, all`osservazione della Terra e all`ambiente.
Con apposita norma viene attribuita una delega al Governo in materia nucleare.
Al riguardo viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (anzichè entro il 30 giugno 2009 come previsto in precedenza), uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da realizzare in favore dellepopolazioni interessate.
Con gli stessi decreti vengono, altresì, definite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione elettrica nucleare suddetti.
L`esercizio della delega avviene nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente individuati. Tra questi ultimi:
– definizione di elevati (anzichè adeguati come previsto in precedenza) livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione dell`ambiente;
– riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell`esercizio degli impianti e delle strutture alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
– acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da Enti pubblici di ricerca, ivi incluso l`ISPRA, e università;
– previsione che la costruzione e l`esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse, siano considerate attività di preminente interesse statale soggette ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
– previsione che la suddetta autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni interessate (ai sensi della L. 241/90) e che comprenda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l`eventuale dichiarazione di inamovibilità e l`apposizione del vincolo preordinato all`esproprio dei beni. La stessa autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo comunque denominato, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare previsti dalle norme vigenti costituendo titolo a costruire ed esercitare le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
– previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti di attuazione della suddetta delega al Governo;
– previsione, nell`ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di un`opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull`energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.
Viene, inoltre, precisato che nei giudizi innanzi agli organi di giustizia amministrativa relativi alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell`energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all`articolo 246 del D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) sulle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
Per quanto riguarda i progetti di innovazione industriale viene, tra l`altro, delegato il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l`industria con l`indicazione dei principi e criteri direttivi.
Viene prevista una norma sul riordino del sistema degli incentivi, sulle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi con cui si prevede, tra l`altro, che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla L. 443/01 e dalla parte II, titolo IlI, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), del D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici), determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, così come definita dall`art.7, comma 1 del DL 112/08, convertito dalla L. n.133/08, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell`11 luglio 2006 “Obiettivo Convergenza””, attraverso un piano inserito nel DPEF il quale, in sede di prima applicazione è approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base della procedura indicata dalla stessa legge.
Inoltre, al fine di rilanciare l`intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno in vista della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo viene delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree in crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Vengono indicati i principi e i criteri direttivi da osservare nell`esercizio della delega, tra cui:
– snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei rispettivi procedimenti amministrativi;
– previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell`ambito dell`obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell`11 luglio 2006. L`attuazione di tale criterio è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria;
– individuazione di principi e criteri per l`attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità, non inferiori al 50 per cento.
La stessa norma prevede, altresì, per l`anno 2009 l`incremento di 30 milioni di euro (per cui complessivamente ammonta a 90 milioni di euro) del fondo per la tutela dell`ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito presso il Ministero dell`Economia, di cui all`articolo 13, comma 3-quater del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
Viene, altresì, prevista una disposizione per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico che stabilisce, tra l`altro, che le amministrazioni pubbliche (di cui all`art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01) possono rivolgersi al Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed alle sue controllate per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico.
Inoltre, per incentivare il ricorso a fonti rinnovabili per la creazione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i comuni possono destinare aree rientranti nel rispettivo patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l`erogazione in “conto energia”” e dei servizi di “scambio sul posto”” dell`energia elettrica prodotta, da cedere a cittadini privati interessati agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
In particolare, allo scopo di accelerare e garantire l`attuazione dei programmi per l`efficienza ed il risparmio energetico, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti elabora un apposito piano straordinario entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Tale piano straordinario per l`efficienza ed il risparmio energetico deve contenere, tra l`altro, misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e la definizione di indirizzi per l`acquisto e installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, ampliando l`applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza e ricorrendo a forme di detassazione e all`istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell`edilizia per uso civile abitativo/terziario, delle infrastrutture, dell`industria e del trasporto. Viene, al riguardo, altresì previsto che il piano deve favorire le piccole e medie imprese e agevolare l`accesso delle medesime all`autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita all`utilizzo delle migliori tecnologie per l`efficienza energetica e alla cogenerazione.
La norma apporta, altresì, alcune modifiche al D.L.239/03, convertito dalla L. 290/03 sulla sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.
Nello specifico, vengono inserite modifiche all`articolo 1-sexies del suddetto decreto (sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell`energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici) in virtù delle quali viene specificato che la costruzione e l`esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell`energia elettrica sono soggetti a un`autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all`esercizio degli stessi, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti.
In relazione allo stesso articolo 1-sexies viene previsto che dalla comunicazione ai Comuni interessati dell`avviso dell`avvio del procedimento della suddetta autorizzazione, è sospesa ogni determinazione comunale relativa alle richieste di permesso di costruire che interessano le aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativi medesimo. Tuttavia la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell`avviso dell`avvio del procedimento.
Inoltre, viene sostituita la stessa norma nella parte in cui disciplina la mancata definizione dell`Intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell`autorizzazione e viene previsto che in tal caso si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale. Qualora non si pervenga ancora alla definizione dell`intesa, si provvede all`autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Con riguardo alla stesso articolo 1-sexies viene inserita, tra l`altro, una disposizione secondo cui gli interventi sugli elettrodotti che rispettano determinati requisiti, nonchè le varianti all`interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti alla cubatura degli edifici sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, purchè non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche nonchè le norme tecniche per le costruzioni.
Viene, inoltre, sostituito l`art. 46 del D.L.159/07, convertito dalla L. 222/07, sulle procedure di autorizzazione per la costruzione e l`esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e vengono apportate modifiche alla L. 239/04 sul riordino del settore energetico. Vengono apportate modifiche all`articolo 8 (sul Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto) del D.Lgs. 216/06 (recante “Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto””) al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (vedi emendamento di cui sopra).
Con una specifica disposizione vengono ridefiniti i poteri dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas e viene, tra l`altro, previsto che la stessa riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell`energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti utilizzanti fonti rinnovabili
Con apposita norma viene istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello Sviluppo Economico, l`Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l`energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica. L`Agenzia è altresì diretta alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell`energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
Altra disposizione disciplina l`istituzione dell`Agenzia per la sicurezza nucleare che esercita il ruolo e i compiti di autorità nazionale per la regolazione tecnica, il controllo e l`autorizzazione per la sicurezza delle attività relative agli impieghi pacifici dell`energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali, nonchè le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l`esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, incluse le relative infrastrutture e la logistica. L`Agenzia è composta dalle strutture dell`attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell`Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell`ENEA (in corso di esame è stata eliminata la previsione secondo cui l`Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato). La stessa, tra l`altro, vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell`ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all`ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari.
L`Agenzia, che costituisce la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare.
La disposizione illustra i vari compiti dell`Agenzia e viene previsto che per l`esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell`Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l`effettuazione dei servizi e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (vedi emendamento di cui sopra).
Inoltre, nell`esercizio delle proprie funzioni, l`Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l`ambiente.
Con apposita norma vengono dettate disposizioni sulle Reti Interne di Utenza (RIU) quali reti elettriche il cui assetto è conforme a condizioni specificatamente indicate.
Viene prevista, inoltre, una norma sulla valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari in virtù della quale il Ministero della Difesa nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/04, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l`Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell`energia, della sicurezza e dell`affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell`offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l`appartenenza al demanio dello Stato.
Non possono essere utilizzati ai fini suddetti i beni immobili di cui all`articolo 27, comma 13-ter, del DL 269/03, convertito dalla L. n.326/03, rientranti in un apposito programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso.
Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della Difesa e al Ministero dello Sviluppo economico, presenta al Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
Il Ministero della Difesa convoca una conferenza di servizi per l`acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della L. n. 241/90, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Al riguardo, restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all`accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.
La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Un`apposita norma disciplina l`adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza allo scopo di eliminare gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo all`apertura dei mercati, nonchè di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
In particolare, il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale che si compone di distinte sezioni. Tra queste ultime: norme di immediata applicazione, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato; una o più deleghe legislative per il perseguimento delle finalità della medesima legge annuale; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.
In relazione alla proprietà industriale vengono dettate norme relative ai brevetti di invenzione nonchè misure in materia di tutela penale dei diritti connessi alla stessa. Al riguardo viene delegato il Governo ad adottare entro un anno dall`entrata in vigore del provvedimento ( anzichè entro il 31 dicembre 2009 come precedentemente previsto), disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all`aspetto processuale del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale), in base a principi e criteri direttivi appositamente individuati, tra cui quello di armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale ed, in particolare, a quella intervenuta successivamente all`emanazione del D.Lgs. 30/05 e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dell`art.5 del DL 3/06, convertito dalla L. 78/06.
In corso di esame sono state inserite modifiche al suddetto Codice della proprietà industriale, prevedendo, tra l`altro, che l`azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d`ufficio dal pubblico ministero.
Viene prevista, altresì, la costituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l`insieme dell`azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.
Inoltre, al riguardo, con apposita norma vengono riscritte alcune disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale per la tutela dei diritti di proprietà industriale.
Altre norme prevedono, tra l`altro: misure per l`efficienza del settore energetico; apposita delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione di imprese nonchè uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell`internazionalizzazione delle imprese di cui all`allegato 1 della presente legge, nonchè degli strumenti di incentivazione per la promozione all`estero e l`internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui allo stesso allegato 1 (in particolare, ICE, SIMEST, INFORMEST, FINEST, Camere di Commercio Italiane all`Estero) previo parere, altresì, della Conferenza Stato-Regioni.
A tale proposito, viene disposto, con altra norma, che al fine di potenziare l`attività della SIMEST Spa a supporto della internazionalizzazione delle imprese, le Regioni possono assegnare in gestione alla società propri fondi rotativi con finalità di venture capital.
Prevista, infine, la disposizione sull`attività della SACE Spa a sostegno dell`internazionalizzazione dell`economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali e con una apposita disposizione sull`internazionalizzazione delle imprese viene previsto che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sono, altresì, destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico per garantire il mantenimento dell`operatività della rete estera degli uffici dell`Istituto nazionale per il commercio estero subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell`Economia e delle Finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell`articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il disegno d i legge torna ora all`esame del Senato.
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DDL su ``Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"" (DDL 733-B/S)

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Sintesi parlamentare n. 27 /2009 della settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2009

29 Giugno 2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”” (DDL 733-B/S).
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il disegno di legge in oggetto, con la votazione di fiducia posta dal Governo sul testo trasmesso dalla Camera dei Deputati .
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 46/2008, 6/2009, 18/2009, 20/2009 e 26/2009.
Il testo contiene disposizioni sulla sicurezza pubblica e per il contrasto del degrado urbano, l`illegalità e la criminalità organizzata.
Viene prevista, in particolare, una norma di modifica all`art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sui casi di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonchè dall`affidamento dei subappalti.
Al riguardo, si dispone che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell`affidamento di subappalti, i soggetti di cui alla lettera b), dell`art.38, (titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l`applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell`articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (relativo ai delitti punibili con pena diversa dall`ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall`art. 416-bis del c.p., relativo alle associazioni di tipo mafioso), non risultino aver denunciato il fatto all`autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall`art. 4, comma 1, della L.689/81 (sulle modifiche al sistema penale), che individua specifiche cause di esclusione della responsabilità, concernenti: l`adempimento di un dovere, l`esercizio di facoltà legittima, ovvero lo stato di necessità o di legittima difesa.
Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell`imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità dei lavori pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell`Osservatorio.
Il testo contiene, altresì, norme di modifica al D.Lgs. 490/94 (Disposizioni attuative della L. n.47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).
Nello specifico, viene stabilito che per l`espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.
Con regolamento, da emanare entro tre mesi dall`entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Interno, il Ministro della Giustizia, il Ministro per lo Sviluppo economico ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri.
Vengono, altresì, previste modifiche al D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con l`inserimento dei delitti di criminalità organizzata.
In relazione, quindi, alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), sesto comma, 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l`attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall`articolo 74 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, relativo all`associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, relativo alle associazioni per delinquere, ad esclusione del sesto comma, relativo alla riduzione in schiavitù-tratta delle persone, ovvero di cui all`articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, relativo ai delitti di detenzione e cessione di armi da fuoco ed esplosivi, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive (previste dall`articolo 9, comma 2, tra cui l`interdizione dell`esercizio dell`attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell`illecito), per una durata non inferiore ad un anno.
Se l`ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell`interdizione definitiva dall`esercizio dell`attività.
Vengono dettate apposite disposizioni di modifica del D.Lgs. 271/89, riguardante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relative all`esecuzione del sequestro preventivo e all`amministrazione dei relativi beni. Lo stesso viene eseguito:
– sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
– sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
– sui beni aziendali organizzati per l`esercizio di un`impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l`immissione in possesso dell`amministratore, con l`iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l`impresa;
– sulle azioni e sulle quote sociali, con l`annotazione nei libri sociali e con l`iscrizione nel registro delle imprese;
– sugli strumenti finanziari dematerializzati.
Altre norme prevedono modifiche alla L. 575/65 sulle misure contro la mafia, relative alla conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali mafiose e la loro assegnazione. In particolare, viene previsto che, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell`Albo nazionale degli amministratori giudiziari, che dovrà presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonchè sullo stato dell`attività aziendale.
Il tribunale, sentiti l`amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell`impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell`impresa.
Il tribunale autorizza, altresì, l`amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all`attività economica dell`azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell`attività economica svolta dall`azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
Viene, altresì, modificato l`art. 34 della L. 55/90 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, con la previsione in base alla quale, nei registri, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali, viene curata l`annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.
Sono previste, inoltre, norme che modificano ed integrano il D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
In particolare, viene introdotto l`Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, per cui si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
Nello specifico si dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dell`articolo, con regolamento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell`Interno, di concerto con il Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l`impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell`Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l`espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all`articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 289/98, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell`Unione europea nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Viene, inoltre, inserita una nuova norma che introduce disposizioni sull`ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato per cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del suddetto Testo Unico nonchè di quelle di cui all`articolo 1 della L. n. 68/07, è punito con l`ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato non si applica l`articolo 162 del codice penale.
Le disposizioni non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento (previsto dall`art. 10 del predetto T.U.).
Al procedimento penale per il reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.Lgs. 274/00.
Ai fini dell`esecuzione dell`espulsione dello straniero denunciato non è richiesto il rilascio del nulla osta (art. 13, comma 3, del T.U.), da parte dell`autorità giudiziaria competente all`accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l`avvenuta esecuzione dell`espulsione ovvero del respingimento all`autorità giudiziaria competente all`accertamento del reato.
Il giudice, acquisita la notizia dell`esecuzione dell`espulsione o del respingimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto (art. 13, comma 14, del T.U.) si applica l`articolo 345 del codice di procedura penale.
Viene previsto, inoltre, che nel caso di richiesta relativa ai familiari, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni.
Al riguardo, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell`Interno di concerto con il Ministro dell`Istruzione, Università e Ricerca.
La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, inoltre, è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell`Interno. Il versamento non è richiesto nei casi di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.
Viene, altresì, istituito, presso il Ministero dell`Interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. Nello stesso confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo suddetto, nonchè i contributi eventualmente disposti dall`Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell`Interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti il rilascio ed in rinnovo del permesso di soggiorno.
Inoltre, lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all`ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l`arresto fino ad un anno e con l`ammenda sino ad euro 2.000.
Altre disposizioni attengono al ricongiungimento familiare e al relativo tempo di rilascio fissato per 180 giorni dalla richiesta.
Ulteriori modifiche al Testo unico sull`immigrazione attengono all`ingresso per lavoro in casi particolari (di cui all`art.27, D.Lgs 286/98). In particolare, viene disposto che il nulla osta al lavoro nei casi elencati dalla norma (tra cui dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale in uno stato membro dell`OMC) è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l`immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all`ingresso dello straniero ai sensi dell`art. 31, comma 1, del regolamento di cui al DPR 394/99, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
Le disposizioni suddette si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell`Interno, sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l`osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.
Viene, altresì, stabilito, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del decreto, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l`ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
Inoltre, la norma si applica con la stessa multa per ogni persona in alcuni casi, tra cui:
– il fatto riguarda l`ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
– la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l`ingresso o la permanenza illegale;
– la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l`ingresso o la permanenza illegale;
– il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
è, inoltre, disposto che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Vengono, infine, introdotte disposizioni di modifica dell`art.143 del D.Lgs. 267/00 (T.U. sugli enti locali) relativo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e alla responsabilità dei dirigenti e dipendenti.
In materia di sicurezza urbana, viene previsto, altresì, che i Sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
Altre norme del provvedimento riguardano:
– modifiche alla L. 91/92 sulla cittadinanza, tra cui la previsione in base alla quale, le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. Al riguardo, viene disposto, altresì, che il gettito derivante dal contributo è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell`Interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l`immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall`Unione europea, per l`altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza;
– modifiche all`art. 635 c.p. sul reato di danneggiamento. Al riguardo, tra i casi per i quali è disposta la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e il procedimento d`ufficio, vengono previsti gli immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati.
– modifiche all`art. 639 c.p. relativo ai reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, tra cui la previsione in base alla quale se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro; se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 3000 euro;
– disposizioni in tema di indebita occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell`art. 633 c.p. e dell`art. 20 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relativi rispettivamente all`invasione di terreni ed edifici al fine di occuparli o di trarne profitto e all`occupazione della sede stradale. Nei suddetti casi il Sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l`immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti;
– modifiche al D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relative, tra l`altro, al ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida e alle sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente in alcuni casi. Al riguardo viene previsto, in particolare, che, salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell`art.240 del Codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Inoltre, nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi suddetti è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un anno.
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